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Decreto — n. 34811/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; counterclaim inadmissible for late filing.

Numero d'incarto Decreto — n. 34811/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal. The counterclaim was deemed inadmissible due to being filed late, resulting in the dismissal of all procedural activity by the respondent. Consequently, the entire cassation proceeding was terminated without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal, and a counterclaim filed after the expiration of the forty-day period is inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal forty-day period inadmissible counterclaim extinction of proceedings procedural silence anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
d.lgs. n. 149 del 2022
art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: FD (AT) Uuc LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 2992/2023 R.G. proposto da: CECCARELLI PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO COCCHI (CCCMRC 57C12D077P) -ricorrente- contro COMUNE DI FOLIGNO, in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MALATESTA (MLTFNC68P19B63X) -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PERUGIA n.368/2022 depositata il 18/07/2022;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 06/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività (risultando depositato telematicamente il 24/03/2023, mentre il termine per il deposito veniva a scadenza lunedì 13/03/2023, quaranta giorni dopo la notifica del ricorso, in dipendenza della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), con conse- guente irritualità di ogni attività difensiva svolta dalla controricorrente; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 22/12/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 2992/2023 Numero sezionale 900/2025 Numero di raccolta generale 34811/2025 Data pubblicazione 30/12/2025