Cassation appeal dismissed as withdrawn by parties via lawyer-signed waiver under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to a formal withdrawal signed by the lawyers representing the appellants. Although the appellants initially sought to revoke an onerous act under Article 2901 of the Civil Code, they subsequently entered into a settlement agreement and transferred funds to the respondent. The court ruled that a unilateral waiver signed by counsel and communicated to the opposing party effectively terminates the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral waiver of the appeal, if signed by the defense counsel and communicated to the opposing party, extinguishes the proceedings regardless of the absence of formal acceptance by the other side.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9204/2023 R.G. proposto da CONTESSA ANNACHIARA, CONTESSA EMANUELA, CONTESSA ANGELO, GUIDO GIOVANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato ORLANDINI ALESSANDRO (RLNLSN62S23E506P), con domicilio ex lege -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO LECCE n. 53/2023 depositata il 18/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Rilevato che: Contessa Annachiara, Contessa Emanuela, Contessa Angelo, Guido Giovanna hanno proposto ricorso nei confronti di Siena NPL S.r.l., quale cessionaria dei crediti di Monte dei Paschi di Siena e per essa in qualità di rappresentante Juliet S.p.A., per la cassazione della sentenza 18 gennaio 2023, n. 53 della Corte d’appello di Lecce, con cui è stato rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che ha accolto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto a titolo oneroso (rogito pel notar Francesco di Gregorio, Notaio in Mesagne (BR), rep n. 55147 del 30 aprile 2014) disposto dagli odierni ricorrenti in danno delle ragioni del creditore, cui è subentrata la società intimata Siena NPL S.r.l. quale cessionaria del credito; la parte intimata non si è costituita e non ha svolto difese; la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.;
I ricorrenti, con atto successivamente depositato hanno rappresentato che: -in data 17 giugno 2025, interveniva un accordo transattivo con la parte intimata per la liberazione della garanzia fideiussoria tra Contessa Angelo, Contessa Annachiara, Contessa Emanuela, Guido Giovanna, e Cerved Credit Management S.p.A., nella sua qualità di mandataria di Siena NPL 2018 S.r.l., società cessionaria dei crediti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; -in data 19 giugno 2025, in adempimento dell’obbligo contenuto nell’atto di transazione, veniva disposto da Contessa Angelo bonifico di importo pari a euro 100.000,00 (euro centomila/00) a favore di Siena NPL 2018 S.r.l.; - successivamente, in data 8 luglio 2025, in adempimento dell’obbligo contenuto nell’atto di transazione, veniva notificato alla controparte e depositato dall’Avv.
Alessandro Orlandini, in rappresentanza dei Contessa Annachiara, Contessa Emanuela, Contessa Angelo, Guido Giovanna, l’atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 cod. proc. civ., in atti depositato; Considerato che: La rinuncia, se sottoscritta dal difensore delle parti e comunicata alla parte intimata, trattandosi di atto unilaterale recettizio, è idonea ai fini dell’estinzione del procedimento ex art. 390 cod. proc. civ., non ostandovi la mancanza di accettazione che rileva solo ai fini delle spese (cfr. anche Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019); va dichiarata, conseguentemente, l’estinzione del procedimento ex art. 390 e 391 cod. proc. civ.; nulla deve provvedersi sulle spese, stante l’assenza dell’intimata dal presente giudizio; vertendosi in ipotesi di estinzione del processo, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M La Corte dichiara il giudiziodi cassazione estinto per rinunzia. Così deciso in Roma,