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Decreto — n. 34803/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal dismissed due to withdrawal, ordering appellant to pay one-quarter of litigation costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 34803/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The procedural outcome involved the court accepting the withdrawal under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure while noting the opposing party's acceptance of the withdrawal. Consequently, the judgment extinguished the proceedings but ordered the appellant to bear one-quarter of the litigation costs against the bank, with the remaining three-quarters offset by the other defendant.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the withdrawal, the court may extinguish the proceedings and order the withdrawing party to pay a portion of the litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation Code of Civil Procedure partial cost liability riduzione delle spese giudiziarie dispensa dal versamento delle spese risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
art. 391 c.p
; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20552/2025 R.G. proposto da: ANGELINA SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO CITTERIO -ricorrente- contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO ZAPPIA -controricorrente- contro LUZZATI POP NPL 2023 S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO CARIMATI -controricorrente- nonché contro ELENA CREMIS, ELISA CREMIS, GIUSEPPE CREMIS, DOVALUE S.P.A -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n.1961/2025 depositata il 01/07/2025. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che vi è stata accettazionedella sola controricorrente Luzzati Pop Npl 2003 s.p.a. ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese quanto al relativo rapporto processuale , stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrenteLuzzati Pop Npl 2003 s.p.a., mentre sussiste il potere della Corte, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra ricorrente e controricorrente Banca Popolare di Sondrio, riguardo al quale può farsi luogo alla compensazione per tre quarti ed alla condanna per il quarto residuo, come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla Banca popolare di Sondrio di un quarto delle spese di lite, liquidato nella misura di € 6.000 oltre200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/12/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gae