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Decreto — n. 34801/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34801/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34801/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6002/2025 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RIBAUDO -ricorrente- contro EDISON ENERGIA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BRUNO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1443/2024 depositata il 11/09/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non vi è stata accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che sussiste, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia e considerato, peraltro, che la dichiarazione dell’essere cessata la materia del contendere effettuata come ragione della rinuncia risulta del tutto generica;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 34801/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Numero registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in conseguenza, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24/12/2025.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia alla motivazione rinuncia al dibattimento orale ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non vi è stata accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6002/2025 R.G. proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE RIBAUDO -ricorrente- contro EDISON ENERGIA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA BRUNO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1443/2024 depositata il 11/09/2024. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e rilevato che non vi è stata accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che sussiste, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, stante l’assenza di accettazione della rinuncia e considerato, peraltro, che la dichiarazione dell’essere cessata la materia del contendere effettuata come ragione della rinuncia risulta del tutto generica;

Numero registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che, in conseguenza, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in € 2000, oltre 200 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24/12/2025.

Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 6002/2025 Numero sezionale 898/2025 Numero di raccolta generale 34801/2025 Data pubblicazione 30/12/2025