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Decreto — n. 34796/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34796/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34796/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TLC ENGINEERING Numero registro generale 26858/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 34796/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 SERVICES -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1701/2024 depositata il 10/06/2024. lette le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce e l’indefensio delle parti rimaste intimate;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 34796/2025 — snciv · Corte di Cassazione: lette le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce e l’indefensio delle parti rimaste intimate;

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto a un difensore condono delle spese procedurali privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
lette le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26858/2024 R.G. proposto da: BPER BANCA S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VECCHIO -ricorrente- contro ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., CASTELLO FINANCE S.R.L., FALLIMENTO AFIM S.R.L. IN LIQ.NE, TECNOSISTEMI S.P.A. TLC ENGENEERING SERVICES IN A.S., DONEXT S.P.A., AFIM S.R.L., TECNOSISTEMI S.P.A. TLC ENGINEERING SERVICES -intimati- nonché sul controricorso con ricorso incidentale proposto da ZURICH INSURANCE EUROPE AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO SCIUTO unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE -ricorrente incidentale- contro AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., DONEXT S.P.A., AFIM S.R.L., BPER BANCA S.P.A., TECNOSISTEMI S.P.A.

TLC ENGINEERING Numero registro generale 26858/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 34796/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 SERVICES -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.1701/2024 depositata il 10/06/2024. lette le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che le rinunce hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione delle rinunce e l’indefensio delle parti rimaste intimate;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione sia quanto ricorso principale che all’incidentale. Così deciso in Roma, il 23/12/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 26858/2024 Numero sezionale 896/2025 Numero di raccolta generale 34796/2025 Data pubblicazione 30/12/2025