Supreme Court dismisses appeal after parties formally renounce the lawsuit, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal renunciation by the appellants. The lower court had accepted this withdrawal, noting that the opposing parties also accepted the renunciation and the remaining party remained undefended. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary, terminating the case entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a lawsuit extinguished by decree when the parties formally renounce the proceedings, provided the renunciation meets statutory requirements and no further judicial intervention is needed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15592/2023 R.G. proposto da: ZACCHEI GIANCARLO, ANICHINI STEFANO, FINETTI IVO, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA CALCAGNI unitamente agli avvocati DUCCIO CAMPANI, MARCELLO CAVALLO -ricorrenti- contro BILENCHI GIAMPIERO, BILENCHI PAOLO, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO PINNELLINI -controricorrenti- contro GARDANT LIBERTY SERVICING SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO D'ERCOLE unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI -controricorrente- nonché contro BANCO BPM SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1983/2023 depositata il 17/03/2023. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e le accettazioni delle parti controricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
Numero registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte delle controricorrenti e l’indefensio della parte rimasta intimata; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/12/2025.
Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 15592/2023 Numero sezionale 894/2025 Numero di raccolta generale 34793/2025 Data pubblicazione 30/12/2025