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Decreto — n. 34791/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34791/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34791/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16806/2025 R.G. proposto da: LATINI ILVA, GANI CLAUDIO, NACCI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANLUCA BARNESCHI unitamente all’avvocato ALBERTO BENEDETTI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D'AMORE unitamente all’avvocato CARLO TABELLINI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.949/2025 depositata il 21/05/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 34791/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: LATINI ILVA, GANI CLAUDIO, NACCI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANLUCA BARNESCHI unitamente all’avvocato ALBERTO BENEDETTI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D'AMORE unitamente all’avvocato CARLO TABELLINI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.949/2025 depositata il 21/05/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro delle conclusioni civili abbandono definitivo del procedimento rinuncia alla concessione fine del processo estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE TITOLARE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16806/2025 R.G. proposto da: LATINI ILVA, GANI CLAUDIO, NACCI ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANLUCA BARNESCHI unitamente all’avvocato ALBERTO BENEDETTI -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO D'AMORE unitamente all’avvocato CARLO TABELLINI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.949/2025 depositata il 21/05/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e l’accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 16806/2025 Numero sezionale 892/2025 Numero di raccolta generale 34791/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Così deciso in Roma, il 23/12/2025. Il Presidente Titolare Raffaele Gaetano Antonio Frasca Numero registro generale 16806/2025 Numero sezionale 892/2025 Numero di raccolta generale 34791/2025 Data pubblicazione 30/12/2025