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Ordinanza — n. 34788/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentation regarding civil code fraud and procedural costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34788/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the application of civil code provisions on fraudulent conveyance and procedural costs. The appellants claimed the lower courts failed to prove the buyers' awareness of fraud and misapplied cost allocation rules. The court ruled that the appeal lacked specific arguments to challenge the first-instance reasoning and that cost disputes fall within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 3; Art. 360 c.p.c. n. 1 e 3: The cassation remedy is inadmissible if the appeal fails to adduce specific arguments to contradict the reasoning of the lower court on substantive law or procedural cost allocation.

Parole chiave

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inadmissible appeal fraudulent conveyance participatio fraudis procedural costs reciprocal costs judicial discretion lack of argumentation beni di famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. n. 3
A)“violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 2901 c.c.
Maurici Carmelo (allorché era stato sottoposto a procedimento penale quale mandante dell’ omicidio del fratello Francesco), in qualità di alienante, e il di lui figlio e nuora in qualità di acquirenti, presentassero tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 192 c.p.
1 e 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.”.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
art. 2901 c.c
Maurici Carmelo (allorché era stato sottoposto a procedimento penale quale mandante dell’ omicidio del fratello Francesco), in qualità di alienante, e il di lui figlio e nuora in qualità di acquirenti, presentassero tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c.
art. 360 c.p
A)“violazione dell’art. 360 c.p.c.
art. 192 c.p
1 e 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.”.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ. Sez. I° 09.05.2008 n. 11577
In particolare, deducono che era onere degli attori provare la “partecipatio fraudis” dei terzi acquirenti (citando Cass. Civ. Sez. I° 09.05.2008 n. 11577, Cass.
Cass. Civ. Sez. II° 21.04.2006 n. 9367
11577, Cass. Civ. Sez. II° 21.04.2006 n. 9367) e che il patrimonio del sig.
Cass. n. 5359/2009
Cass. n. 13447/2013
5359/2009, Cass. n. 13447/2013, Cass n.
Cass n. 1286/2019
13447/2013, Cass n. 1286/2019), la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni delle parti civili del procedimento penale, e ciò in conformità a sedimentati orientamenti giurisprudenziali sul punto, non contrastati da alcuna idonea argomentazione(Cass., Sez.
Cass., Sez. un., 05/05/2006, n. 10313
1286/2019), la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni delle parti civili del procedimento penale, e ciò in conformità a sedimentati orientamenti giurisprudenziali sul punto, non contrastati da alcuna idonea argomentazione(Cass., Sez. un., 05/05/2006, n. 10313) .
Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025
Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017
9860 del 15/04/2025; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008
19613 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7752/2023 R.G. proposto da MAURICI CARLO, MAURICI CARMELO, PATERNA SALVINA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITELLO VINCENZO (VTLVCN67S20F065E), con domicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro MAURICI ENZA, rappresentatae difesa dall'avvocato ZODA PIERLUIGI (ZDOPLG65D27B429L), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchè contro MAURICI CARMELO, MAURICI MASSIMO -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 43/2023depositata il 31/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato 28/03/2023 Maurici Carmelo, Paterna Salvina e Maurici Carlo ricorrono per cassazione della sentenza n.43/2023 della Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicata il 31.01.2023 e notificata in data 09.02.2023. Le parti resistenti Maurici Enza e Scibetta Maria Catena hanno depositato controricorso.

2. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dagli odierni ricorrenti, confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta con la quale era stata accolta l’azione revocatoria avviata dalle controricorrenti, ritenendo che gli atti di compravendita stipulati tra il sig. Maurici Carmelo (allorché era stato sottoposto a procedimento penale quale mandante dell’ omicidio del fratello Francesco), in qualità di alienante, e il di lui figlio e nuora in qualità di acquirenti, presentassero tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c.

3. Maurici Enza, anche quale erede dell’attrice originaria Scibetta Maria Catena, nel frattempo deceduta, in proprio e quale figlia erede di Maurici Francesco, ha depositato atto che non qualificarsi memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge. Motivi della decisione 4. Il ricorso è affidato a due motivi. A)“violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e 2697 c.c.”; B) “violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 1 e 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.”.

5. Con il primo motivo , ex articolo 360 1 comma, n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti lamentanoche s ia il giudice di primo grado, che quello di appello, abbiano erroneamente ritenuto sussistere i presupposti oggettivi e soggettivi di legge previsti dall’art. 2901 c.c. con riguardo al credito a tutela del quale hanno agito le controparti. In particolare, deducono che era onere degli attori provare la “partecipatio fraudis” dei terzi acquirenti (citando Cass. Civ. Sez. I° 09.05.2008 n. 11577, Cass. Civ. Sez. II° 21.04.2006 n. 9367) e che il patrimonio del sig.

Maurici Carmelo, costituito anche da altri beni, sarebbe mutato solo nella sua composizione e non si sarebbe ridotto, poiché il corrispettivo delle vendite di cui è stata data prova del pagamento era rimasto nella piena disponibilità dei due coniugi. Censurano la sentenza là dove, recependo acriticamente il ragionamento del primo decidente, circa “la partecipatio fraudis” dei terzi acquirenti, avrebbe ragionato in termini di “non potevano non sapere... non potevano non intuire le ovvie e rilevanti conseguenze patrimoniali dell'atto di disposizione”, tutte considerazioni che non varrebbero come “presunzioni semplici”, trattandosi di illazioni e congetture privi di valenza probatoria, non prospettandosi come gravi, precise e concordanti tra loro. 5.1.

Il motivo è inammissibile. 5.2. Esso non presenta i dovuti caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata con l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti a illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, non essendo precisato quale parte della sentenza si intende impugnare e quale sia la natura e la gravità della violazione ipotizzata, ma solo il passo conclusivo del ragionamento posto a fondamento della decisione in violazione dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c. relativamente alla doverosa indicazione delle argomentazione in iure oggetto di censura, nonché degli atti e documenti del giudizio posti a fondamento della censura (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 5.3. Risultando, quindi, la censura del tutto generica, per altro verso, essa tende a indurre questa Corte a svolgere un inammissibile riesame della vicenda esaminata, là dove la Corte di merito ha chiaramente e coerentemente illustrato i fatti e le circostanze da cui desumere la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, quali l’ apertura di un procedimento penale nei confronti del convenuto Maurici Carmelo, la contestuale vendita di tutti i beni in comproprietà con la moglie al proprio figlio e alla nuora a un prezzo non corrispondente al valore di mercato, mentre il loro marito e padre si trovava già agli arresti domiciliari, tutti elementi da cui poter desumere, sulla base della giurisprudenza pur richiamata (Cass. n. 5359/2009, Cass. n. 13447/2013, Cass n. 1286/2019), la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni delle parti civili del procedimento penale, e ciò in conformità a sedimentati orientamenti giurisprudenziali sul punto, non contrastati da alcuna idonea argomentazione(Cass., Sez. un., 05/05/2006, n. 10313) .

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. la violazione dell’art. 192 c.p.c. (rectius art. 92 c.p.c.) sull’assunto che la Corte d’appello non abbia considerato la reciproca soccombenza nel primo grado di giudizio, avendo i medesimi attori rinunciato alla richiesta risarcitoria avanzata nel primo grado dopo la costituzione come parte civile in sede penale, ed essendo stati i medesimi attori soccombenti rispetto all’intervento dei minori in corso di causa per carenza della indicazione dei loro rappresentanti.

Viene pertanto denunciato che la corte di merito, nel rigettare il motivo di appello, abbia erroneamente ritenuto che la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado sia avvenuta in ossequio al principio di soccombenza in considerazione dell’accoglimento della sola domanda revocatoria, senza tener conto della rinuncia alla domanda di risarcimento avvenuta in corso di causa per essere stato il giudizio trasferito in sede penale. 6.1. Il motivo è inammissibile . 6.2. Esso non adduce alcuna idonea argomentazione volta a contrastare la motivazione resa in tema di riparto delle spese di lite.

In tema di condanna alle spese processuali, il principio dellasoccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata -nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato di legittimità è limitato all'accertamento della violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito (Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in favore dei controricorrenti. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 15.200,00 ( di cui euro 15.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti e in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del