Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, A.N.S.I. - Comitato di Roma, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to a proposed settlement within the statutory period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14653/2025 R.G. proposto da: A.N.S.I. - COMITATO DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO DI FELICE -ricorrente- contro SIRO ALBAN, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO PANIZ unitamente all’avvocato SIMONETTA ARTUSO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1381/2025 depositata il 16/4/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14653/2025 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 34741/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente SIRO ALBAN, seguono la soccombenza;
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore del controricorrente SIRO ALBAN. Roma, 24/12/2025 Il Presidente Luigi Alessandro Scarano Numero registro generale 14653/2025 Numero sezionale 889/2025 Numero di raccolta generale 34741/2025 Data pubblicazione 30/12/2025