Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The appellant, Niccoli Vallesi Tommaso, did not act on the proposal communicated by the court, while the respondent, Comune di Firenze, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Uaa LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18322/2025 R.G. proposto da: NICCOLI VALLESI TOMMASO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIA RICCA (C.F. RCCFLV71T43L424P) -ricorrente- contro COMUNE DI FIRENZE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIA TRAVERSO (C.F.
TRVSLV62P55D969R) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1092/2025 depositata il 07/06/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 06/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Numero registro generale 18322/2025 Numero sezionale 886/2025 Numero di raccolta generale 34738/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/12/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 18322/2025 Numero sezionale 886/2025 Numero di raccolta generale 34738/2025 Data pubblicazione 30/12/2025