Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Greco Cosimo, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the appellee, Comune di Marina di Gioiosa Jonica, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the case and the award of costs to the appellee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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PDFBox: FD (AT) Uaa LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8918/2025 R.G. proposto da: GRECO COSIMO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO FALCONE (FLCGCM84L20H224B) -ricorrente- contro COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZINA MANDAGLIO (MNDVCN66D59L063A) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 219/2025 depositata il 04/03/2025;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 16/07/2025; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 05/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8918/2025 Numero sezionale 885/2025 Numero di raccolta generale 34736/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/12/2025 IL PRESIDENTE DELEGATO Franco De Stefano Numero registro generale 8918/2025 Numero sezionale 885/2025 Numero di raccolta generale 34736/2025 Data pubblicazione 30/12/2025