Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal. The parties argued over insurance liability, but the procedural lapse rendered the substantive arguments irrelevant. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8182/2023 R.G. proposto da : SABATINI ROBERTA, AUSTONI BENEDETTO GIOVANNI BATTISTA EDOARDO, AUSTONI GIOVANBATTISTA ALESSANDRO BENEDETTO EDOARDO, AUSTONI CLOTILDE ISABELLA ROBERTA, AUSTONI ISABELLA, AUSTONI GIANCARLO, tutti con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati DAVIDE PIAZZONI (PZZDVD79D02H501V) e GIOVANNI GOBBI (GBBGNN56E27G535H) -ricorrenti- contro ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio digitale all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO GONNELLA (GNNGLI74M21H501X)e SIMONA FERRARI ( FRRSMN73E56F257M ) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n.82/2023 depositata il 13/01/2023;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 07/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 22/12/2025