Cassation appeal dismissed due to waiver after 40-day silence; counter-claim inadmissible for tardiness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant argued for review of the lower court's judgment, while the respondent contended the appeal was untimely. The court ruled that the appellant's silence constituted a waiver under the Civil Procedure Code, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal, resulting in the extinction of the proceedings.
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2338/2023 R.G. proposto da : IMBAGLIONE MARCO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE BERARDI (BRRDNL71L09H501S) -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, in persona del sindaco pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO TORRI (TRRSRG61C12D150D) -controricorrente- nonché contro MB77 SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -intimati- avverso SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n.16969/2022 depositata il 17/11/2022;
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 4/11/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: in ordine alle quali va, però, rilevata del controricorso l’inammissibilità per tardività (risultando depositato telematicamente martedì 28/02/2023, mentre il termine per il deposito veniva a scadenza lunedì 27/02/2023, quaranta giorni dopo la notifica del ricorso, in dipendenza della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022), con conseguente irritualità di ogni attività difensiva svoltadal controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma,il 22/12/2025