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Ordinanza — n. 34692/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal where sale preceded debt, requiring third-party fraud knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34692/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible because the sale of the property preceded the creditor's claim. The appellant argued the sale was valid as it occurred before the debt arose, but the lower court found the seller and buyer acted in collusion to defraud the creditor. The court upheld the lower court's finding of the buyer's fraudulent participation based on evidence of their prior involvement in securing the debt.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; In ordinary revocation actions where the disposition precedes the credit, the creditor must prove both the debtor's intent and the third party's fraudulent participation, which can be established through presumptions if adequately motivated.

Parole chiave

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ordinary revocation fraudulent disposition third party fraud collusion between parties presumption of fraud pre-existing debt scientia damni garanzia del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Ambrosi 1.Con il primo motivo i l ricorrent e denunzia la “violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, lamenta che l’atto in questione sarebbe stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (ovvero alla prestazione della fideiussione) e ciò escluderebbe la sussistenza della scientia damni.
art. 2901 c.c
Ambrosi 1.Con il primo motivo i l ricorrent e denunzia la “violazione dell’art. 2901 c.c.
art. 2910 c.c
148 /20 22 del Tribunale di Ragusa,ha accolto la domanda originaria d’inefficacia ex art. 2910 c.c.
art. 115 c.p
2.Con il secondo motivo denuncia la “ violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 2740 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, 14/05/2024 n. 13265
Cass. Sez. 3, 18/09/2015 n. 18315
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 941/2024R.G. proposto da Fabrizio Berni, rappresentatoe difeso da gli Avv. ti Fabio Apollonio e Francesco Banchini, giusta procura speciale allegata al ricorso , ex lege domiciliat o come da domicilio digitale; –ricorrente – contro ESAGONO di Raimondo Antonino e Fabio s. a . s . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv.Antonio Giannone , giusta procura speciale in calce al controricorso, ex lege domiciliat a come da domicilio digitale; -controricorrente- nonché contro EREDI di Luisa MONTÙ, Oggetto:Revocatoria ordinaria – Atto di trasferimento tra coniugi a seguito di separazione –Presupposti ex art. 2901 c.c.– Sussistenza.

C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Luca TERRANOVA; -intimati- avverso la sentenza dellaCorte di appello di Catania n. 1847 /202 3 pubblicata in data 27 ottobre 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 dal la Consiglieradott.ssa Irene Ambrosi. Fatti di causa 1. C on sentenza del 27/10/2023 l a Corte d’ A ppello di Catania , in accoglimento del gravame interposto da lla società Esagono di Raimondo Antonino e Fabio s.a.s. nei confronti degli appellat i signori Fabrizio Berni e Luisa Montù e in conseguente riforma della sentenza n. 148 /20 22 del Tribunale di Ragusa,ha accolto la domanda originaria d’inefficacia ex art. 2910 c.c. dell’atto di compravendita stipulato tra la Montù e il Berni in data 5.11.2013 a rogito n otaio Domenica Lamberti (rep. 42317 - racc. 14694) avente adoggetto l’immobile sito in Roma, Via Licinio Calvo n. 14, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 366, part 483, sub 4, zona censuaria 4, cat.

A/2, classe 3, della consistenza di 7 vani. Per quanto ancora d’interesse, la società Esagono di Raimondo Antonino e Fabio s.a.s., creditricedi Luca Tarranova, figlio della Montù , p er forniture di materiali di costruzione esponeva che i genitori del predetto debitore avevano garantitole obbligazioni del figlio con scrittura privata in data 12 .11. 2013 e che con atto di compravendita in data 5.11.2013, trascritto in data 4.12.2013, la Montù aveva trasferito a l Berni l’immobile de quo , asseritamente al solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dellacreditrice. 2.Avverso la suindicata sentenza della c orte d ’a ppello il Berni propo ne ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Esagono di Raimondo Antonino e Fabio s.a.s. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi 1.Con il primo motivo i l ricorrent e denunzia la “violazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, lamenta che l’atto in questione sarebbe stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (ovvero alla prestazione della fideiussione) e ciò escluderebbe la sussistenza della scientia damni.

In sostanza , parte ricorrente sostiene che - nel caso di specie- l’atto di compravendita in questione non può essere considerato pregiudizievole e revocabile posto che non può essere stato effettuato per nuocere, nella consapevolezza di nuocere e con la partecipazione dolosa del terzo in quanto è precedente alla fideiussione rilasciata dalla Montù in favore della società Esagono, fideiussione che peraltro avrebbe aumentato le garanzie di quest’ultima. 2.Con il secondo motivo denuncia la “ violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c.

” ; nello specifico,sostiene che la Corte d’appello di Catania sarebbe caduta in errore non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), ritenendo erroneamente che la Montù si fosse impegnata a garantire Esagono s.a.s. all’interno dell’operazione di "moratoria” dei creditori proposta da Berni. A parere del ricorrente, “In realtà la signora Montù aveva dato la disponibilità (nemmeno aveva assunto l’impegno) di garantire le Banche (non i creditori!) qualora si fossero dichiarate disponibili a rilasciare fideiussioni in favore del sig.

Terranova Luca, figlio della signora Montù e qualora, con tali fideiussioni delle Banche, i creditori avessero accettato di soprassedere al recupero dei loro crediti in attesa della ultimazione della struttura e dell’avvio della sua attività che avrebbe consentito al debitore, sig. Terranova Luca, di realizzare i ricavi necessari per pagare i debiti.” Ancora , parte ricorrente deduce che se il Giudice avesse correttamente considerato il fatto nella sua oggettività e avesse considerato che il rilascio della fideiussione alla società Esagono era successiva all’atto di vendita senza alcun precedente impegno della Montù, avrebbe escluso sia che l’atto precedentemente stipulato potesse essere preordinato a nuocere ad un creditore per obbligazioni pregresse verso il C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi debitore principale sia che Berni avesse partecipato ad esso nella consapevolezza e con la volontà di danneggiare un creditore, che sul patrimonio della signora Montù non aveva mai fatto affidamento. 3.Con il terzo motivo denuncia la “violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 2901 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. ”; in particolare, contesta la sentenza impugnata adducendo che la Corte d’appello di Catania sarebbe caduta in un errore percettivo su un fatto storico, del quale avrebbe omesso ogni esame, relativo al fatto che l’atto di compravendita stipulato fra Montù e Berni costituiva il mezzo di pagamento di un credito scaduto di quest’ultimo, nemmeno considerando che il predetto da quell’atto assumeva l’obbligo di pagare due debiti, rispettivamente di 68.507,50 e di euro 132.749,20, garantiti da ipoteche giudiziali sull’immobile da lui acquistato e che, pertanto, “Tale circostanza era assolutamente idonea ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto avrebbe escluso la poi affermata preordinazione dell’atto a nuocere ai creditori e la revocabilità stessa dell’atto, ai sensi dell’art. 2901, terzo comma, c.c., tenuto anche conto che in quell’atto il sig.

Berni si assumeva personalmente un debito verso i due creditori ipotecari”.

4. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. 5.Il ricorrente propone , nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione dilegge sostanziale e processuale asseritamente ravvisabili nella sentenza, una mera proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa secondo unaprospettiva critica non consentita in sede di legittimità; d ifatti, i mezzi in esameevocano, nella sostanza, profili di fatto e tend ono a suscitare un nuovo giudizio di merito, in contrapposizione con quello formulato dalla c orte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi n. 10161, Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Vale ribadire che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto:

a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;

b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. Ilvizio di falsa applicazione di legge consiste nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, ovveronel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1, 14/01/2019 n. 640). Non sussistenella specie, pertanto , la violazione delle norme e vocate. 5.1.2.Non sussistono neppure i lamentati errores in procedendo , atteso che l’esegesi dell’intero rapporto giuridico in esame cui ha proceduto la corte territoriale al fine di dichiarare l’inefficacia del contratto de quosi appalesa del tutto adeguato e corretto in relazione alle circostanze e alle risultanze istruttorie nel complesso esaminate.

Quanto al prospettato travisamento in cui sarebbe incorsa la c orte d’appello, va osservato che q uesta Corte, anche a Sezioni unite, ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre -se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass.

Sez. U, 5/03/2024, n. 5792). Ebbene, le deduzioni del ricorrente non individuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie e ciò è dimostrato dalla stessa confezione del mezzo di impugnazione con cui si deduce che l’atto de quo costituisse un mezzo di pagamento di un credito scaduto di Berni(v. pagg. 8-9 in ricorso) , circostanza che sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte d’appello per ritenere la inefficacia dell’atto medesimo nei conf ro nti della creditrice odie rna controricorrente e che la Corte di merito, lungi dall’aver erroneamente interpretato, ha ritenuto del tutto infondata. 5.1.3.La Corte d’appello ha dapprima osservato che « non è un caso » che l’azione revocatoria ordinaria « sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale»; difatti, l a ratio sottesa alla disciplina tratteggiata dall’azione pauliana consiste nel« la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell’art. 2740 c.c.» e ha, poi, aggiunto che «Quando si tratti di atto che precede il sorgere del credito, il presupposto soggettivo vieneinvece, individuato nella dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore.

In questo caso occorre dimostrare l’intenzione, la volontà dell’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, di contrarre debiti e precostituirein questo modo l’incapacità del suo patrimonio a soddisfarli (necessario che il soggetto abbia compiuto l’atto C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi per porsi in una situazione di parziale o totale impossidenza in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto)» (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Ha quindi vagliatola sussistenza nella specie dei presupposti dell’azione revocatoria,e, contrariamente a quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, ha ritenuto che laMontù(madre dell’odierno ricorrente) ha pregiudicato le ragioni creditorie della società Esagono in quanto la fideiussione è stata dalla medesima rilasciatain favore di quest’ultima allorquando si era già spogliata dell’unico bene facente parte del suo patrimonio.

Effettivamentela predetta era ben consapevole del pregiudizio arrecato alla società Esagono, avendo prestato la fideiussione in data successiva alla vendita dell’immobile, atto di compravendita trascritto -solo successivamente alrilascio della garanzia. In particolare, la corte d’appello ha in proposito affermatoche «Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta inconfutabilmente, come, peraltro, ritenuto dal primo giudice, il rapporto di credito per euro 96.576,34, esistente tra l’odierna appellante e Montù Luisa, per la fideiussione dalla stessa prestata in favore del figlio Terranova Luca, in data 12/11/2013, successiva alla vendita dell’immobile di proprietà della stessa, a Berni Fabrizio, in data 5/11/13.

Non vi è dubbio, altresì, che la Montù, con l’atto di vendita di cui sopra si è spogliata interamente del suo patrimonio, per come risulta dalle visure ipocatastali in atti. Con l’alienazione di tutto il proprio patrimonio, appare chiaro che la stessa fosse ben consapevole del pregiudizio arrecato alla Esagono»(pag. 6 della sentenza impugnata). La corte d’appello ha ritenuto , altresì , la partecipatio fraudis del terzo acquirente Berni, il quale da quanto complessivamente emerso era risultato ben consapevole, non solo del la situazione patrimoniale e debitoria della famiglia Terranova-Montù, avendo egli stesso curato quale consulente di definire le garanzie prestate dalla Montù anche in favore della odierna controricorrente edavendo partecipato agli incontri con la Esagono, tant o da emettere la fattura n. 6/13, nei confronti del Terranova, nella medesima data C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres.

L.A. Scarano Est. I. Ambrosi di stipula della compravendita, per €. 200.743,30, per l’attività prestata come sopra indicata e per la copertura delle spese di istruttoria (assistenza tecnico amministrativa di Compliance e pagamento Up-Front per operazione di garanzia bancaria a nome del cliente Terranova Luca) delle fidejussioni bancarie come sopra descritte, che lo stesso aveva anticipato; di dette anticipazioni non vi è traccia in atti (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). La corte d’appello ha fatto dunque applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(Cass.

Sez. 1, 14/05/2024 n. 13265; in senso conforme, Cass.Sez. 3, 18/09/2015 n. 18315 ).

5. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore della in favore della partecontroricorrente, seguono la soccombenza. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimitàin favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della partecontroricorrente. C.C. 16.09.2025 r.g.n. 941/2024 Pres. L.A. Scarano Est. I. Ambrosi Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterio