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Ordinanza — n. 34604/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal notification to a deceased company's lawyer via mandate ultra vires, dismissing other grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34604/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's second and third grounds regarding the lack of contradiction with the deceased company's partners and the necessary joinder of parties. The court held that the appeal notification to the original lawyer was valid under the principle of ultra vires mandate, which extends the power to represent the deceased entity. Consequently, the appeal was admitted and the case remitted to the Court of Appeal of Lecce for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 285 c.p.c.; Art. 330 c.p.c., comma 1; Art. 299 c.p.c.; The death or loss of capacity of a party represented by a lawyer does not invalidate the notification of the appeal if the lawyer was originally authorized for further proceedings, as the mandate extends to the successor or representative.

Parole chiave

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ultrattività mandato morte parte notificazione appello procuratore litisconsorzio necessario impugnazione della cancellazione casi di esclusione impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Art. 285 c.p.c.
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
Art. 330 c.p.c., comma 1
Art. 299 c.p.c.
Art. 111 c.p.c.
Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod.
Art. 102 c.p.c.
art. 111 cod. proc. civ
Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., la S.E.M.E.S.
art. 285 c.p
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
art. 330 c.p
art. 2495 c.c
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi [ i l secondo motivo , con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, e degli artt.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295
330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295).
Cass., 17/5/2024, n. 13777
Cass., 17/5/2024, n. 13777; Cass., 25/1/2024, n.
Cass., 25/1/2024, n. 2439
13777; Cass., 25/1/2024, n. 2439).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2023 R.G. proposto da FALLIMENTO ADRI. CAL. S.R.L. CURATELA, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato CRASTOLLA GUIDO BRUNO, dall'avvocato BARDARO STEFANO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro S.E.M.E.S. - SOCIETA' ESCAVAZIONI MATERIALI EDILI STRADALI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato FARINA VINCENZO che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro PECICCIA ANGELO RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’avvocato FARINA VINCENZO che lo rappresenta e difende. -controricorrente- nonchè contro WPF PISCINE E COSTRUZIONI S.R.L., CO.CE.BIT.

CONGLOMERATI CEMENTIZI BITUMINOSI S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n. 382/2023 depositata il 19/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Fallimento Adri.Cal. s.r.l. evocava in giudizio la società Co.Ce.Bit. s.r.l. innanzi al Tribunale di Brindisi al fine di ottenere, per quanto rileva ancora in questa sede, la revocatoria, exart. 67 legge fallimentare, dell’atto pubblico notarile con il quale la società Adri.Cal. in bonis , aveva ceduto pro soluto il credito di euro 26.099,93, vantato nei confronti della WPF Piscine Costruzioni s.r.l., alla Co.Ce.Bit. s.r.l.

Si costituiva, resistendo, la convenuta Co.Ce.Bit. s.r.l., chiedendo la chiamata in causa del debitore ceduto WPF Piscine Costruzioni s.r.l. Autorizzata la chiamata del terzo, la società WPF Piscine costruzioni s.r.l. rimaneva contumace.

2. Con sentenza n. 101/2020, il Tribunale di Brindisi accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava pertanto l’inefficacia della cessione. 2.1. Nel corso del giudizio di primo grado, la Co.Ce.Bit. - Conglomerati Cementizi Bituminosi s.r.l. cedeva il ramo d’azienda alla società S.E.M.E.S. - Società Escavazioni Materiali Edili Stradali s.r.l., prevedendo che il giudizio di revocatoria fosse ricompreso nella cessione; successivamente, la Co.Ce.Bit. veniva cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non si interrompeva perché tali evenienze, cioè la cessione di ramo di azienda e soprattutto la cancellazione dal registro delle imprese, non venivano dichiarate dal procuratore della Co.Ce. Bit.

3. Avverso la sentenza di prime cure, il Fallimento Adri.Cal. s.r.l. proponeva appello, con atto di citazione notificato ai procuratori costituiti della Co.Ce.Bit. s.r.l., chiedendone la parziale riforma. Entrambe le due società appellate, Co.Ce.Bit. e WPF Piscine Costruzioni s.r.l., restavano intimate. Interveniva invece in giudizio, ex art. 111 cod. proc. civ., la S.E.M.E.S. - Società Escavazioni Materiali Edili Stradali s.r.l., in via preliminare eccependo l’inammissibilità dell’appello alla luce della cancellazione di Co.Ce.Bit. dal registro delle imprese, e comunque chiedendone il rigetto nel merito.

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’appello.

5. Avverso tale sentenza il Fallimento propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono, con distinti controricorsi, la società S.E.M.E.S. e Peciccia Angelo Raffalele, unici due soci della cancellata Co.Ce.Bit. Restano intimate WPF Piscine Costruzioni s.r.l. e Co.Ce.Bit.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2945, comma 2, c.c. e artt. 299, 300 e 330 c.p.c. Si duole che la corte di appello abbia errato nell’omettere di considerare che, posta la mancata dichiarazione dell’evento della cancellazione della società in primo grado da parte del relativo difensore, la notifica del gravame di merito a quest’ultimo era rituale in ragione dell’ultrattività del mandato, rilasciato «per ogni stato e grado del giudizio». Lamenta essersi dalla corte di merito erroneamente affermato che:

“nel corso del giudizio di secondo grado interveniva, ex art.111 c.p.c., la S.E.M.E.S. - Società Escava - zioni Materiali Edili Stradali S.r.l., eccependo l’inammissibilità dell’appello e nel merito l’infondatezza dello stesso, concludendo per il rigetto … , in quanto La S.E.M.E.S. S.r.l. ha precisato che la Co.Ce.Bit. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26.08.2016 (cfr. visura camerale), nel corso del giudizio di primo grado, circostanza questa non dichiarata dal procuratore costituito per la stessa Co.Ce.Bit. e che non aveva dato luogo perciò alla interruzione del processo.

La successiva sentenza n. 101/2020 è stata quindi resa nei confronti delle parti originarie e la relativa impugnazione è stata proposta nei confronti della stessa Co.Ce.Bit., nonostante la sua estinzione e cancellazione dal Registro Imprese». E che «l’appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità”.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. 4.1. Superando il precedente diverso orientamento,le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore; ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale- in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora esistente come tale e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall'art.299 c.p.c., da parte del notificante (così Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295). Con successive pronunce conformi è stato ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell’appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell’ultrattività del mandato alla lite (v. Cass., 17/5/2024, n. 13777; Cass., 25/1/2024, n. 2439).

5. Ne deriva, pertanto, l’ ammissibil ità del la notificazione dell’appelloeffettuata al procuratore costituito in primo grado. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi [ i l secondo motivo , con il quale il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, e degli artt. 299, 302, 330 e 110 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di ritenere comunque correttamente integrato il contraddittorio con la costituzione del socio della società estinta e successore a titolo particolare ex art.111 c.p.c.”; il terzo motivo,con il quale denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione agli artt. 110 e 111, comma 2, c.p.c. nonché in relazione all’art. 2902 c.c. poiché la corte territoriale, tenuto conto della proposizione di un’azione revocatoria, in presenza quindi di un litisconsorzio necessario, avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con i soci della società estinta anziché dichiarare l’inammissibilità dell’appello ], l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo . Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Lecce, in di