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Ordinanza — n. 34601/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding procedural defect in service of judgment due to lack of conformity attestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34601/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by Massaro and Carofano against the lower court's declaration of inadmissibility. The appellants argued that the lower court erred in not recognizing a procedural violation regarding the missing conformity attestation on the electronic copy of the judgment served via PEC. The court held that such a defect does not constitute a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure because it pertains to a procedural issue rather than a substantive claim or defense. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded, and the appellants were ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.; The absence of a conformity attestation on an electronic copy of a judgment does not constitute a violation of Article 112 of the Code of Civil Procedure, as it concerns a procedural matter rather than a substantive claim or defense.

Parole chiave

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procedural defect conformity attestation electronic service Article 112 violation inadmissibility appeal azione revocatoria istanza tardiva di restituzione dei termini revoca della moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art. 112 cod.
Art. 160 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
Art. 16-bis, comma 9-bis, d.lgs. n.179 del 2012
Art. 3 bis, comma 2, d.lgs. n.179 del 2012
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
art. 112 cod. proc. civ
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 160 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/10/2024, n. 26913
Cass., 16/10/2024, n. 26913: “L'omesso esame di una questioneprocessuale … non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito”.
Cass., n. 231/2016
Cass., n. 6174/2018
Cass., n.25154/2018
Cass., n. 10138/2022
in termini Cass., n. 10138/2022; v.
Cass., n. 28818/2019
già Cass., n. 28818/2019).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24593/2023 R.G. proposto da MASSARO FRANCA, CAROFANO MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio dell’avvocato AULETTA FERRUCCIO che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINAURO GIOVANNI, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4659/2023 depositata il 02/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione adiva il Tribunale di Benevento per sentir accertare l’inefficacia ex art.2901 cod. civ. dell'atto di disposizione del patrimonio, posto in essere tra i coniugi Franca Massaro e Mario Carofano con atto pubblico notarile. Nella resistenza dei convenuti Massaro e Carofano , c on sentenza n. 810/2021 del 23 aprile 2021 il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda.

3. Avverso la pronuncia di primo grado, gli odierni ricorrenti proponevano appello, questa volta con atto di citazione congiunto e notificato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, lamentando la carenza di interesse ad agire di ADER e l’erronea valutazione delle prove in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione pauliana. Nella resistenza dell’ADER, che eccepiva l’inammissibilità dell’atto d’appello per tardività, con sentenza del 2/11/2023 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame.

4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Massaro e il Carofano propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste l’ADER con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I ricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.”. Lamentano che la Corte d’Appello di Napoli è incorsa in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver travisato le risultanze probatorie in atti e, segnatamente, per non aver rilevato la mancanza assoluta di prova, da parte dell’Avvocatura dello Stato, della pretesa notificazione della sentenza di prime cure ai difensori di Mario Carofano, e per aver mancato di rilevare che la difesa erariale aveva prodotto in atti soltanto la pec di trasmissione all’avvocato Massimiliano Ciervo, difensore della sola Franca Massaro, e non anche ai difensori di Mario Carofano, oltretutto omettendo di svolgere la prescritta asseverazione di conformità nella relata di notifica.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano “Nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.”. Lamentano che la corte territoriale ha trascurato di considerare che, poiché la sentenza del Tribunale di Benevento non era stata notificata a nessuno dei difensori di Mario Carofano, non poteva quest’ultimo essere onerato dal proporre l’impugnazione entro il cd. termine breve e quindi non poteva essere pronunciata nei suoi confronti sentenza di inammissibilità del proposto gravame. 2.1. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

I ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di merito ha omesso di considerare la mancata prova della notificazione a Mario Carofano, che all’epoca era assistito da un proprio difensore, diverso da quello che difendeva la moglie Franca Massaro; per l’effetto, avrebbe erroneamente rilevato e dichiarato l’inammissibilità dell’appello, per tardività, senza pronunciare nel merito dei proposti motivi di gravame. Siffatta doglianza, tuttavia, non è affatto correlata alla motivazione dell’impugnata sentenza, dalla lettura della quale si evince, testualmente, che:

a) la corte, anzitutto, ha esaminato una diversa censura, e cioè quella per cui la sentenza di primo grado fosse stata notificata, non ai difensori degli appellanti ora ricorrenti, bensì alle parti personalmente; b)la corte di merito ha espressamente motivato in ordine alla summenzionata censura, esaminando la relata di notifica e rilevando espressamente la avvenuta notifica della sentenza di prime cure “ai procuratori”, dei quali sarebbe stato indicato “il [loro] nominativo” (v. p. 3 sentenza). La corte di merito ha quindi affermato che la sentenza di prime cure è stata ritualmente notificata a tutti i difensori delle parti soccombenti (le quali, del resto, hanno poi proposto unico atto di appello, con il patrocinio del medesimo ed unico difensore) ed ha così puntualmente motivato su quella che, in allora, era stata la censura proposta dagli appellanti ora ricorrenti.

Nei motivi ora in scrutinio, invece, viene dedotta una questione di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna, appalesandosi invero comenuova. Va al riguardo ribadito che ove una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., 13/12/2019, n. 32804;

Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 13/06/2018, n. 15430). Senza sottacersi che la doglianza dei ricorrenti secondo cui “l’errore della Corte territoriale ha inciso non sulla valutazione della (mancata) prova ma sulla ricognizione della stessa, avendo la stessa ritenuto che la documentazione relativa alla (non) notificazione svolta anche ai difensori del sig. M. Carofano fosse presente in atti, con travisamento altresì del contenuto dell’unica relata di notificazione effettuata nei confronti del difensore della sig.ra F. Massaro”, prospetta invero la sussistenza di un vizio revocatorio, inammissibile in questa sede.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano “Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.”. Lamentano che la sentenza impugnata è altresì affetta da ulteriore nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la comunicazione a mezzo pec, ad opera dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, della sentenza del Tribunale di Benevento al difensore dellaMassaro non costituiva valida notificazione della sentenza di prime cure ai fini della decorrenza del termine breve, poiché mancante dell’asseverazione di conformità della copia informatica trasmessa, sicché almeno il gravame dalla medesima spiegato era da considerarsi ammissibile. 3.1.

Il motivo è infondato. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non può essere dedotto in relazione a questioni meramente processuali, ma soltanto in relazione a domande o ad eccezioni (v. Cass., 16/10/2024, n. 26913: “L'omesso esame di una questioneprocessuale … non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito”. V. altresì Cass. n. 231/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n.25154/2018). Questa Corte ha d’altro canto già avuto modo di affermare che “La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia e l’originale (v. in termini Cass., n. 10138/2022; v. già Cass., n. 28818/2019).

Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha espressamente richiamato il summenzionato precedente di legittimità e ha specificamente rilevato che “anche l’attuale procuratore della Massaro e del Carofano nulla ha obiettato in merito a detta conformità e a eventuali pregiudizi subiti rispetto al diritto ad impugnare”. Va altresì posto in rilievo che pur lamentando la mancata attestazione di conformità da parte del difensore della copia informatica della sentenza oggetto di notificazione a mezzo pec, gli odierni ricorrenti riconoscono invero che nella specie trattasi di “copia attestata come autentica dalla cancelleria dell’originale in forza dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.lgs. n.179 del 2012” (v. p. 12 del ricorso); e come i medesimi omettano di considerare che il secondo comma dell’art. 3 bis cit. sancisce la necessità dell’attestazione di conformità da parte dell’avvocato solo nel caso in cui “l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico”.

4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della controricorrente ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore della controricorrente ADER- Agenzia Delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric