Cassation Court dismisses appeal regarding cooperative housing eviction, ruling procedural silence on subentry invalidates rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to evict Antonia Brigandì from a cooperative housing unit. Brigandì argued she inherited her husband's membership rights and that the cooperative failed to formally reject her subentry request, citing specific procedural articles. The Court rejected these arguments, noting that the appellate court correctly identified the cooperative's prior rejection letter as the decisive act, rendering the appellant's procedural complaints irrelevant to the core legal issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 della legge n. 179 del 1992; Art. 116 del R.D. n. 1165 del 1938: The failure to adopt an explicit rejection decision does not validate a subentry claim when a prior rejection notice was duly communicated and unchallenged by the applicant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2039/2023R.G. proposto da ANTONIA BRIGANDÌ, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Santonocito (C.F. SNTSVT61S17E532B) e dall’avv. Giuseppe Bottari ( C.F . BTTGPP71S30F158Q),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro HABITAT 2000S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Luciana Intilisano (C.F. NTLLCN69C67F158X),con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Messina n. 601 del 28 /9/ 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE − l a società cooperativa edilizia Habitat 2000 conveniva in giudizio Antonia Brigandì per ottenere la sua condanna all’immediato rilascio di un immobile in Messina, asseritamente occupato sine titulo dalla convenuta; deduceva che il coniuge di quest’ultima, Antonino Spadaro, socio della Cooperativa, era stato escluso per morosità e che la Brigandì non aveva alcun titolo per detenere l’immobile; − Antonia Brigandì chiedeva il rigetto della domanda attorea; affermava di essere erede di Antonino Spadaro e, quindi, chiedeva che venisse accertato il suo diritto a subentrare nella posizione del defunto coniuge, quale assegnataria del predetto alloggio;
− i nterveniva Mariangela Orlando, la quale dichiarava di aver acquistato l’immobile dalla cooperativa con atto del 19 ottobre 2009 e chiedeva il rilascio in suo favore; − i l Tribunale di Messina, con la sentenza n. 36 dell ’ 8 gennaio 2016, rigettava la domanda della cooperativa, quella riconvenzionale della Brigandì e le pretese dell’interveniente, compensando integralmente le spese: riteneva che la Brigandì fosse legittimata a permanere nell’alloggio, non essendo mai stata adottata una delibera di rigetto della sua istanza di ammissione, e considerava irrilevante la delibera di esclusione del socio Spadaro, assunta il 9 giugno 1999 nei confronti di soggetto all’epoca già defunto;
− a vverso tale decisione proponeva appello la Habitat 2000; resisteva Antonia Brigandì, mentre Mariangela Orlando restava contumace; − l a Corte d ’ appello di Messina, con la sentenza n. 601 del 28 settembre 2022, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’impugnazione, dichiarava la detenzione sine titulo della Brigandì e la condannava al rilascio immediato dell’immobile, nonché al pagamento delle spese di lite; − p er quanto qui rileva, il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione per le seguenti ragioni:
«Contrariamente a quello che ha statuito il primo giudice, il quale ha ritenuto erroneamente che la istanza della Brigandì del 9.2.2000 non fosse mai stata riscontrata dalla Cooperativa, risulta che la Cooperativa in data 11.2.2002 con raccomandata prodotta dalla stessa Brigandì, ha rigettato per grave morosità la istanza di subingresso. In merito alla predetta circostanza parte appellata nulla deduce negli atti difensivi. Detto provvedimento di rigetto non è mai stato impugnato dalla Brigandì e pertanto esso diniego, le cui ragioni non possono essere valutate nel giudizio incoato per il rilascio dell’immobile (Cass. civ.10804/20) è divenuto definitivo.
Deve concludersi quindi che la Brigandì, la quale seppur erede del coniuge assegnatario non subentra automaticamente nella posizione del coniuge e il suo ingresso è sottoposto al vaglio dell’esistenza degli elementi necessari per divenire assegnatari di alloggio (Cass. civ. n. 13688/2006), occupa sine titulo l’immobile de quo non essendo stata accolta dalla Cooperativa la sua istanza di subentrare al coniuge deceduto.»; − a vverso tale sentenza, Antonia Brigandì proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; − r esisteva con controricorso la Habitat 2000 s.c. ;
− Mariangela Orlando non svolgeva difese nel giudizio di legittimità ; − la Habitat 2000 depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.; − a ll ’ esito della camera di consiglio del 2 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamentava l’«Omesso esame circa un fatto decisivo della per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la delibera di esclusione dalla società di Antonino Spadaro era stata emessa un anno dopo la sua morte;
− i l motivo è inammissibile, prima ancora che infondato ; − i nfatti, la ratio decidendi della sentenza impugnata (sopra riportata) prescinde completamente dall’esclusione di Spadaro dalla società coopera- tiva e si fonda, invece, sul rigetto dell’istanza di adesione della Brigandì; − p erciò, la censura non è pertinente alla motivazione della pronuncia e, come tale, è inammissibile; − ad abundantiam , si osserva che la Corte di merito dà espressamente atto del decesso di Spadaro in data 24/6/1998 e dell’invio della comunica- zione di esclusione del socio in data 23/6/1999;
− col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n.
4) e 115 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso l’ob- bligo di motivazione; ad avviso della ricorrente, difetta l’esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il giudice di secondo grado a considerare alla stregua di provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione alla società avanzata dalla Brigandì la raccomandata inviata l’11/2/2002, documento privo degli elementi necessari a tale qualificazione; al contrario, la Habitat 2000 non avrebbe mai dato riscontro alla richiesta della ricorrente; − i l motivo è inammissibile per plurime ragioni ;
− o ltre che per l ’ evidente violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (dato che non è riportata né trascritta nel ricorso la lettera dell’11/2/2002, né la ricorrente si premura di specificarne in altro modo il contenuto), la censura è inammissibile perché, sotto l’apparente denuncia di una carenza della motivazione, mira in realtà a contrastare la valutazione del materiale probatorio (in particolare, la predetta missiva) e la conseguente qualifica- zione compiuta dal giudice d’appello; − d ifatti, la sentenza reca un ’ adeguata motivazione e la critica a questa rivolta si risolve in un’apodittica contrapposizione delle tesi della ricorrente alle conclusioni che la Corte d’appello ha tratto dalle prove;
− col terzo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 della Legge n. 179/1992, 103 del Regio Decreto 28 aprile 1938 n. 1165, 114 (o 116) del Testo Unico sull’Edilizia Economica e Popolare»: dopo aver richia- mato la decisione di primo grado (secondo cui «la signora Brigandì, come risulta documentalmente provato in atti, ha chiesto di essere ammessa nella cooperativa quale coniuge superstite del socio Spadaro con lettera del 9 febbraio 2000; -non risulta in atti alcuna delibera della Cooperativa in or- dine a tale istanza sì da escludere che possa essere decorso il termine per impugnare un diniego del quale,lo si ripete, non sussiste alcuna prova; - la necessità della formale adozione di un esplicito provvedimento di rigetto della domanda di ammissione appare necessaria al fine di valutarne il fon- damento e consentire all’istante di adottare le iniziative piùconvenienti alla difesa dei propri interessi»), la ricorrente sostiene che «La Corte ha errato nell’applicare la disposizione normativa sopra richiamata [art. 17 della legge n. 179 del 1992], disattendendo le ragioni per le quali la legge impone un determinato iter procedurale per negare il subingresso del convivente o dell’erede nella posizione del socio defunto.»; inoltre, afferma che, in base all’art. 116 del r.d. n. 1165 del 1938, asseritamente applicabile alla fatti- specie, poteva essere disposta l’esclusione dalla compagine sociale solo per il mancato pagamento di spese generali;
− a nche il terzo motivo è inammissibile ; − l a censura, infatti, è eccentrica rispetto alla ratio decidendi : il giudice d’appello ha rilevato che la Brigandì non aveva tempestivamente reagito alla delibera comunicatale con la missiva dell’11/2/2002 (di rigetto della richiesta di adesione alla società) e che, dunque, non potevano essere va- lutatele ragioni di detto diniego; il motivo, incurante di tale statuizione, sottopone a questa Corte le ragioni per cui la cooperativa non avrebbe po- tuto, a dire della Brigandì, respingere il suo subentro nella posizione sociale del marito deceduto;
− c ome già esposto in relazione al secondo motivo, sono palesemente inammissibili sono le deduzioni volte a contrastare la decisione sulla natura e valenza della missiva sopra menzionata; − col quarto motivo la ricorrente deduce «Violazione dell ’ art. 91 Cod.Proc.Civ., il quale dispone che le spese vanno poste a carico della parte soccombente»; − l a censura è manifestamente inammissibile perché muove dal presup- posto che la Corte d’appello avrebbe dovuto adottare una decisione diversa da quella favorevole alla Habitat 2000, che è invece risultata vittoriosa e, come tale, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. (cioè, della norma che si as- sume violata), beneficiaria del provvedimento di rifusione delle spese;
− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e ne consegue la condanna dellaricorrente a rifondere alla controricorrent e le spese del giu- dizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere all a controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ’ ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello