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Ordinanza — n. 34592/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against bankruptcy revocation action regarding vehicle sales to insolvent company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Covin against a lower court ruling that revoked a vehicle sale to an insolvent company. The court found the bankruptcy trustee's evidence of fraud and damage to creditors sufficient and rejected Covin's argument that the lower court erred in fact-finding. Consequently, the appeal was rejected, and Covin was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 66 Legge Fallimentare; Art. 2901 c.c.: The court of first instance's finding of fraud and damage to creditors in a revocation action is binding on appeal if supported by plausible and logically motivated facts, preventing the higher court from re-evaluating the evidence.

Parole chiave

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bankruptcy revocation fraudulent conveyance insolvent company vehicle sale creditor rights appeal dismissal fact-finding review spese del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 66 Legge Fallimentare
Art. 2901 c.c.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art.
Art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”.
Art. 133 t.u. spese di giustizia
Art. 144 t.u. spese di giustizia
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
Con il primo motivo la società ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
art. 360 cod. proc. civ
in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.
art. 183 cod. proc. civ
Orbene, nel dedurre di aver prodotto, in allegato alla terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dieci visure del Pra-Pubblico Registro Automobilistico asseritamente attestanti l’ esistenza di dieci automezzi nel patrimonio della società E.L.A.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 28857/2021
tra le tante Cass., n. 28857/2021;
Cass., 9461/2021
Cass., 9461/2021; Cass., n.
Cass., n. 18214/2024
Cass., 9461/2021; Cass., n. 18214/2024; Cass., n.
Cass., n. 3340/2019
18214/2024; Cass., n. 3340/2019) 3.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24396/2023 R.G. proposto da COVIN - CONCESSIONARIA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato CALABRESE ENRICO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro FALLIMENTO E.L.A. TRASPORT SRL IN LIQ UIDAZIONE , in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avvocato MERENDA MARCO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro F.LLI TRINGALI SRL IN LIQUIDAZIONE. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 493/2023 depositata il 07/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Fallimento di E.L.A. Trasport s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Messina la Covin s.p.a. e chiedeva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 legge fallimentare e 2901 cod. civ., che venisse dichiarata l’inefficacia della vendita di automezzi a favore di Covin e che quest’ultima fosse condannata alla corresponsione del controvalore in denaro dei suddetti automezzi, pari ad euro 146.000,00.

A fondamento della domanda il Fallimento esponeva: che, quando era ancora in bonis, E.L.A. Trasport s.r.l. aveva venduto a Covin s.p.a. otto automezzi per complessivi euro 146.000,00; che tale alienazione aveva chiaramente pregiudicato le ragioni dei creditori della società, dato che aveva depauperato il patrimonio della società stessa, successivamente posta in liquidazione ed infine dichiarata fallita; inoltre neppure sussisteva prova alcuna del versamento del prezzo di vendita da parte della società acquirente; che Covin s.p.a. era perfettamente a conoscenza, o comunque si trovava nelle condizioni di poter conoscere, della situazione di insolvenza di E.L.A.

Trasport s.r.l. e, conseguentemente, del pregiudizio ai creditori arrecato dalla vendita degli automezzi. Si costituiva in giudizio Covin s.p.a., nella sua qualità di concessionaria di veicoli industriali e commerciali, in via preliminare eccependo la tardività dell’azione proposta dal Fallimento di E.L.A. Trasport; comunque chiedendo di chiamare in causa in garanzia la F.lli Tringali s.r.l. Nel merito, deduceva che la compravendita oggetto di causa rientrava in un rapporto più ampio con la F.lli Tringali s.r.l., cliente storico e legata alla stessa compagine sociale di E.L.A.

Trasport s.r.l., la quale, essendo a vario titolo debitrice di Covin, le aveva proposto di acquistare i veicoli di E.L.A. Trasport in compensazione del proprio debito fino ad euro 80.200,00 e di versare soltanto la restante differenza, pari ad euro 93.380,36. In questo contesto, poiché stava acquistando e non vendendo, e la F.lli Tringali aveva fornito garanzie, essa Covin non era a conoscenza della situazione patrimoniale né era obbligata a verificarla. Si costituiva, resistendo, la terza chiamata F.lli Tringali s.r.l.

2. Con sentenza n. 545/2017 il Tribunale di Messina accoglieva l’azione revocatoria e condannava la terza chiamata F.lli Tringali s.r.l. a tenere indenne e manlevare Covin s.p.a.

3. Avverso tale sentenza Covin s.p.a. proponeva appello. Si costituiva, resistendo al gravame, il Fallimento di E.L.A Trasport s.r.l. Restava intimata la F.lli Tringali s.r.l.

4. Con sentenza n. 493/2020 del 27 novembre 2020, la Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Covin s.p.a. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, 1° comma n. 4, cod. proc. civ., che è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Messina con sentenza n. 493 del 7 giugno 2023.

6. Avverso quest’ultima sentenza della corte di merito la società Covin s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. n. 5”. Lamenta che, con motivazione apodittica e tale da non rendere comprensibile il fondamento della decisione, la corte territoriale ha rigettato l’impugnazione per revocazione in relazione all’errore dedotto per primo (avente ad oggetto il possesso di ulteriori dieci automezzi in capo alla E.L.A. Trasport dopo la vendita contestata), perché ha trascurato la circostanza, a dire del ricorrente invece incontestata, documentata ed idonea ad escludere il presupposto dell’eventus damni, per cui, dopo la vendita di otto automezzi, E.L.A.

Trasport s.r.l. sarebbe rimasta comunque in possesso di altri dieci automezzi. 1.1. Il motivo è infondato. Va al riguardo ribadito che l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. prevede l’impugnazione per revocazione “se la sentenza è l'effetto di unerrore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Orbene, nel dedurre di aver prodotto, in allegato alla terza memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dieci visure del Pra-Pubblico Registro Automobilistico asseritamente attestanti l’ esistenza di dieci automezzi nel patrimonio della società E.L.A. Trasport, senza invero specificare né in alcun modo riprodurre o riassumere nei tratti essenziali il contenuto di dette visure, la società ricorrente svolge invero generiche ed assertive doglianze che, lungi dall’illustrare l’esistenza di un errore revocatorio – rilevante e decisivo nel solo caso in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita (v.

Cass., n. 12291/2025; Cass., n. 29297/2024)–sono volte a sollecitare a questa Corte un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v.

Cass., n. 32505/2023, Cass., n. 10927/2024; Cass., n. 10525/2022).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito ha ritenuto infondato (anche ) il secondo lamentato vizio revocatorio ( relativo alla conoscibilità del bilancio dell’anno 2017 della società fallita ) con motivazione incongrua, illogica e meramente apparente là dove ha affermato che essa, acquirente degli automezzi, avrebbe dovuto verificare la situazione patrimoniale della società venditrice sua dante causa sulla base del bilancio dell’anno in corso, senza avvedersi che tale bilancio sarebbe stato chiuso ed approvato solo nell’anno successivo. 2.1.

Il motivo è infondato. Atteso che la corte territoriale ha svolto ampia motivazione, ben al di sopra del cd. “minimo costituzionale” rispetto al quale soltanto è consentito il sindacato di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054 del 2014), va osservato che dedotta valorizzazione del bilancio al 31/12/2007 risulta nella specie invero non essere stata determinante per la corte di merito al fine di pervenire al decisum, atteso che i presupposti dell’ eventus damni e del consilium fraudis risultano accertati mediante il complessivo esame di ulteriori e convergenti circostanze di fatto (tra le quali: la circostanza incontestata che nelle casse della E.L.A.

Trasport s.r.l. non era pervenuto l’intero prezzo di vendita; la sostituzione di beni mobili con il denaro, il che comporta sempre una diminuzione delle garanzie dei creditori sociali; i rapporti di lunga data che legavano la Covin alla F.lli Tringali e la E.L.A. Trasport s.r.l., società aventi la medesima compagine sociale; la consapevolezza delle difficoltà economiche in cui versava la prima delle due società, che aveva indotto la Covin a trattare con la seconda per rientrare in parte del proprio credito), rispetto alle quali nessun errore revocatorio può essere predicato.

Nell’illustrazione del motivo la società ricorrente ancora afferma che la corte territoriale sarebbe incorsa in ulteriore errore nel ritenere che Covin non avesse pagato l’intero prezzo pattuito per la compravendita, bensì soltanto una parte. Anche questa critica è infondata, in quanto non attiene per nulla alla deduzione di un errore di fatto revocatorio, la ricorrente pretendendo di censurare un isolato passaggio motivazionale per mezzo della contrapposizione di una propria, diversa, ricostruzione dei fatti di causa, in violazione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui le valutazioni in fatto svolte dal giudice di merito, se plausibili nonché congruamente e logicamente motivate, sono incensurabili in sede di legittimità (v. tra le tante Cass., n. 28857/2021;

Cass., 9461/2021; Cass., n. 18214/2024; Cass., n. 3340/2019) 3. Con il terzo motivo la società ricorrente denunzia “Violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”. Lamenta che la corte di merito ha rigettato anche il terzo errore revocatorio denunciato (relativo alla risultanza documentale nel bilancio 2007 di attrezzature per euro 457.701 ed un parco automezzi di ben diciotto automezzi) con motivazione del tutto apodittica, meramente apparente e divergente dalla realtà documentale. 3.1.

Il motivo è infondato, nei medesimi termini e per le medesime ragioni svolte in sede di scrutinio dei due motivi precedenti, dei quali sostanzialmente ripropone le medesime doglianze.

4. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposto il pagamento a favore dello Stato, ai sensi degli artt. 133 e 144 del t.u. spese di giustizia, risultando essere stato il controricorrente Fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore dello Stato ex artt. 133 e 144 t.u. spese di giustizia. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da