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Ordinanza — n. 34582/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34582/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34582/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va pregiudizialmente osservato che, essendo stata in data 19 aprile 2024 dal difensore di entrambe le società depositat o atto di rinuncia sia al ricorso in via principale che al ricorso in via incidentale, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le società ricorrenti, in via principale eincidentale. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Todi , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34582/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia al diritto azione di contestazione conseguenze del ritiro risarcimento contrattuale del danno ritiro dell'azione giudiziaria prestazioni erogate
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7623/2023 R.G. proposto da: IREN ACQUA TIGULLIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro TODI LUIGI GINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MUZIO GIULIO, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da IRETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente e ricorrente incidentale - contro TROGLIO MARIA GRAZIA, CORCIOLANI BRUNO, FREDIANI GIOVANNA, TASSISTO ANNALISA. -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di GENOVA n. 2881/2022 depositata il 21/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Avverso la sentenza n. 2881/2022 del Tribunale di Genova, in funzione di giudice monocratico di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Genova, Iren s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. Si costituisce, a mezzo del medesimo difensore di Iren, Ireti s.p.a., con controricorso anche contenente ricorso incidentale. Resiste ad entrambi con controricorso il signor Luigi Gino Todi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

3. In data 19 aprile 2024 il difensore della ricorrente principale e della ricorrente in via incidentale ha depositato atti di rinunciaal ricorso principale e al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente osservato che, essendo stata in data 19 aprile 2024 dal difensore di entrambe le società depositat o atto di rinuncia sia al ricorso in via principale che al ricorso in via incidentale, va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le società ricorrenti, in via principale eincidentale. Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Todi , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazioneestinto per rinuncia.

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le società Iren s.p.a. e Ireti s.p.a. Condanna le società ricorrenti - in via principale e incidentale - al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore del controricorrente Todi . Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente in via incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Se