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Ordinanza — n. 34415/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on revocation action, upholding appellate court's finding of insufficient evidence for trilateral agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34415/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Luisa Ferraro's appeal against the Appellate Court's decision to revoke a property sale based on alleged fraud. The lower court found the witness testimony vague and contradictory, ruling that the alleged 2005 private agreement was never produced and could not be proven by witness alone. The Cassation Court affirmed this evidentiary standard and rejected arguments regarding joint liability for court costs, upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2901 cod. civ.; Art. 2721 cod. civ.: A private agreement essential to proving fraud in a revocation action must be produced as documentary evidence; witness testimony alone is insufficient to reconstruct a non-existent trilateral deal.

Parole chiave

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revocation action trilateral agreement witness testimony private document joint liability costs prova della proprietà ipoteca legale del venditore negozio giuridico immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 cod. civ.
era stata fusa per incorporazione, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ed accolto la domanda ex art. 2901 cod.
Art. 2721 cod. civ.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo – rubricato: violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 97 c.p.c.
Non coglie nel segno la censura neppure là dove si invoca una presunta violazione dell’art. 97 cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di mer
art. 2901 cod. civ
era stata fusa per incorporazione, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ed accolto la domanda ex art. 2901 cod. civ.
art. 360 c.p
Benché formuli delle censure in iure , la ricorrente tende , in primo luogo, a proporre una rilettura delle risultanze processuali non consentita dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
La violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2721 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697
Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697; Cass., s ez.
Cass., sez. 6, 09/05/2014, n. 10089
Cass., sez. 2, 13/09/2004, n. 18348
Cass., sez. 1, 17/03/2004, n. 5402
Cass., sez. 3, 06/12/1986, n. 7250
Cass., sez. 3, 09/05/1981, n. 3076
Cass., sez. U, 1536/1987
Cass., sez. 3, 17/10/2016, n. 20916
1536/1987; Cass., sez. 3, 17/10/2016, n. 20916; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 30/10/2018, n. 27476
20916; Cass., sez. 3, 30/10/2018, n. 27476; Cass., sez.
Cass., sez. 6, 02/04/2019, n. 9063
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25171/2023 R.G. proposto da FERRARO LUISA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Francesco Sofia e dall’avv. Pierluigi Acquarelli , con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Giuseppe Grillo, domicilio digitale come per legge -controricorrente – nonché CHIEREGO GIORGIO e UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

– UBI BANCA - intimat i - avverso la sentenza del la Corte d’appello di R eggio Calabria n. 383/2023, pubblicata in data8 maggio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Palmi,con sentenza n. 467/2017 pubblicata il 23 maggio 2017, rigettava la domanda proposta da Banca Carime s.p.a., nei confronti di Luisa Ferraro e Giorgio Chierego, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita del 29 luglio 2011 con cui il convenuto aveva alienato alla convenuta un immobile sito in Gioia Tauro, sul presupposto che non erano emersi elementi di prova idonei a dimostrare, ancorché in via presuntiva, che la Ferraro fosse a conoscenza — o potesse essere ven uta a conoscenza – della situazione deb itoria dell’alienante e dell’idoneità dell’atto dispositivo ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie.

Evidenziava, in particolare, il giudice di primo grado che l’istruttoria espletata,ed in particolare la testimonianza resa da Carlo Guinicelli, aveva confermato la ricostruzione della vicenda fattuale prospettata dalla Ferraro, secondo la quale, nel 2005, il teste, che versava in condizioni di difficoltà economiche ed era debitore del Chierego, aveva proposto alla Ferraro l’acquisto dell’immobile e, con successiva scrittura del settembre 2005, aveva con cordato con la Ferraro che il prezzo, pari ad euro 45.000,00, sarebbe stato pagato direttamente nelle mani del Chierego; quest’ultimo, tuttavia, dopo avere ricevuto la somma di euro 10.000,00 al momento della stipula della scrittura e l’ulteriore acconto di euro 15.000,00, per garantirsi il pagamento del saldo prezzo, aveva preteso ed ottenuto dal Guinicelli il trasferimento dell’immobile, impegnandosi poi a ritrasferirlo alla Ferraro a pagamento avvenuto.

2. Proposto gravame da Ubi Banca, alla quale Banca Carime s.p.a. era stata fusa per incorporazione, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riformato la sentenza di primo grado ed accolto la domanda ex art. 2901 cod. civ. Ha, in primo luogo, evidenziato che le dichiarazioni rese dal teste escusso eranodel tutto vaghe, contraddittorie ed inattendibili e, come tali, non idonee a supportare la ricostruzione offerta ed ha, conseguentemente, ritenuto non dimostrata la esistenza della scrittura privata, asseritamente sottoscritta dal Guinicelli, dalla Ferraro e dal Chierego nel settembre 2005, peraltro mai prodotta in giudizio,e considerato irrilevante la circostanza che la Ferraro avesse stabilito la propria residenza nell’immobile dal febbraio 2007.

Rilevando poi l’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, ha acclarato che il Chierego aveva prestato fideiussione in favore della Prefabbrika s.r.l., di cui la Banca Carime s.p.a. era creditrice in forza di debito residuo derivanteda contratto di finanziamento, per il quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo, ed ha ritenuto integrati i presupposti, oggettivo e soggettivo, richiesti per l’esercizio dell’azione, condannando, in solido, la Ferraro ed il Chierego alla rifusione, in favore diUnione di Banche Italiane s.p.a., delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.

3. Luisa Ferraro ricorre, con due motivi, per la cassazione della suddetta decisione. Intesa Sanpaolo s.p.a. resiste con controricorso. Giorgio Chierego e UBI Banca s.p.a. non ha nno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, è superflua la verifica della ritualità o meno dell'instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità nei confronti di Giorgio Chierego, alla stregua dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, che esimono dall'ordine dirinnovazione della notifica del ricorso in caso di nullità o di integrazione del contraddittorio, nell'evenienza di ricorso di cui si palesi l'inammissibilità o l'infondatezza (Cass., sez.

U, 22/03/2010, n. 6826; in termini, Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15106; Cass., sez. U, 22/12/2015, n. 25772). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, come nella specie, per quanto di seguito verrà precisato, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio ai predetti, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass., sez. U, 23/09/2013, n. 21670;

Cass., sez. 3, 14/03/2014, n. 5944; Cass., sez. 2, 21/05/2018, n. 12515; Cass., sez. 3, 17/06/2019, n. 16141).

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‹‹ difetto di sufficienza, di logicità e di coerenza della motivazione in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.››. Lamenta che la Corte d’appello, ai fini dell’integrazione della scientia damni, ha considerato elementi presuntivi che difettano dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, senza considerare che l’ acquirente non era legata da rapporto di parentela con il Chieregoe che le modalità di versamento del prezzo confermavano la sua buona fede.

Ribadisce che i giudici di merito avrebbero dovuto attribuire rilievo ad altri elementi indiziari emersi, quali la locazione dell’immobile risalente al 2005/2006 e la presenza della stessa ricorrente alle trattative per la vendita dell’immobile ed alla stipula dell’atto di vendita da parte del Guinicelli in favore del Chierego nel dicembre 2005, elementi dai quali si evinceva come la vicenda traslativa del bene non fosse il frutto di un estemporaneo trasferimento determinato dalla volontà del venditore di sottrarre l’immobile alle garanzie del credito, quanto l’esito di accordi e rapporti di affari risalenti ad epoca assai precedente alla compravendita impugnata.

Soggiunge che “l’ammissione del Guinicelli circa la condizione di difficoltà economica in cui versava nel 2005 e la coeva sottoscrizione di una scrittura privata per la vendita dell’appartamento alla cui trattativa aveva partecipato la Ferraro e la vendita sollecitamente perfezionata già nel dicembre 2005 a favore del Chierego sono elementi non privi di interesse ai fini della comprensione della risalenza dei fatti”. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Benché formuli delle censure in iure , la ricorrente tende , in primo luogo, a proporre una rilettura delle risultanze processuali non consentita dalla nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e dai noti limiti da esso imposti al controllo sulla motivazione.

La stessa modalità di formulazione dei motivi, peraltro generici ed assertivi, consente di dedurne che essi censurano l'accertamento in fatto sul quale si fonda la motivazione del giudice d'appello e non l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni evocate. 2.3. Anzitutto, deve osservarsi come l’odierna ricorrente abbia inammissibilmente argomentato la violazione della norma di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunderispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite con le note sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

Peraltro, a prescindere dall’erroneo riferimento in rubrica al “difetto di sufficienza e di logicità della motivazione”, non può non rilevarsi che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, con riduzione al cd. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa”, dovendosi, invece, escludere qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. U, n. 8053/14, cit.). Ora, la motivazione della sentenza qui impugnata non rientra in quelle sole gravi anomalie argomentative individuate dagli arresti giurisprudenziali sopra richiamati, perché la Corte d’appello ha adeguatamente illustrato l’iter logico seguito per addivenire all’accoglimento dell’appello con argomentazioni che sono esaustive e coerenti con le risultanze processuali , il che impone di escludere il vizio dedotto. 2.4.

La violazione dell'art. 2697 cod. civ. non è stata dalla ricorrente dedotta secondo i criteri indicati in motivazione da Cass., sez. U., n. 16598 del 2016, posto che essa è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360, primo comma, n. 5 , c od. proc. civ. ) ( in senso conforme, Cass. , s ez. 3, 29/05/2018, n. 13395 ;

Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17313). 2.5. Anche la illustrazione della censura rivolta al ragionamento presuntivo svolto dalla Corte di merito, nei termini di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., non risponde ai criteri indicati da Cass., sez. U, n. 1785 del 2018 e dalla giurisprudenza successiva (Cass., sez. 3, 09/10/2023, n. 28286). La ri corrent e trascura il legittimo utilizzo delle presunzioni effettuato in questo caso, il fatto che sia richiesta la semplice idoneità dell'atto a ledere le ragioni dei creditori, e non un accertamento sulla consapevolezza della lesione in concreto, e, soprattutto, il dato che il giudice d'appello abbia attribuito rilevanza, nel formare liberamente il suo convincimento, sul punto della configurabilità della partecipatio fraudis, in capo al terzo acquirente, alla dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita, in punto di modalità di versamento del prezzo, che non consentiva di ricostruire i versamenti asseritamente eseguiti, “quanto adeuro 25.000,00 in data anteriore al 4 luglio 2006 (senza indicazione delle modalità di versamento); quanto ad euro 10.000,00 in contanti in data 20.04.2010”, nonché all’assenza di prova del versamento della complessiva somma di euro 35.000,00; con la precisazione che convergeva con tali indizi l’affermazione resa dalla stessa odierna ricorrente, allora convenuta, in comparsa di risposta di primo grado, secondo cui era stato il Chierego a sollecitare la stipula dell’atto di compravendita al fine di ottenere le somme dovutegli a saldo del prezzo pattuito “che, a suo dire, gli erano necessarie per provvedere al pagamento di debiti di una sua società”.

Nel formulare tale valutazion e , la Corte d’appello ha applicato correttamente il ragionamento inferenziale che le ha permesso di risalire al fatto principale ignoto, attraverso una complessiva valutazione degli elementi indiziari acquisiti, ai quali parte ricorrente contrapponeuna propria inammissibile diversa valutazione. Difatti,la denuncia di errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 2, 21/03/2022, n. 9054), può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, perché, in tal caso, la critica si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della controversia, non consentita in questa sede.

La sentenza impugnata non si discosta dunque dall’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, congruamente motivato (Cass., s ez. 6 - 3, 18/06/2019, n. 16221).

A tanto deve aggiungersi che la tesi censoria esposta dalla ricorrente, che sostanzialmente poggia sulle dichiarazioni del teste Guinicelli e sulla scrittura privata presuntivamente risalente al 2005, non si confronta minimamente con la ratio della decisione, che ha negato a quella testimonianza qualsiasi rilevanza, perché “contraddittoria”, “imprecisa” ed insufficiente a dare conferma alla ricostruzione dell’operazione negoziale trilaterale che avrebbe coinvolto lo stesso Guinicelli, il Chierego e l’odierna ricorrente, ed ha al contempo escluso che la prova dell’esistenza di quella scrittura, mai prodotta agli atti di causa, potesse essere data per testimoni, in palese violazione del disposto di cui all’art. 2721 cod. civ.

3. Con il secondo motivo – rubricato: violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c. in materia di spese del giudizio – la ricorrente sostiene che i giudici di appello non avrebbero dovuto pronunciare una condanna a suo carico in solido con il Chierego, ma avrebbero piuttosto dovuto regolare le spese in proporzione ai rispettivi interessi delle parti nella causa e, soprattutto, avendo riguardo al valore dell’immobile oggetto di azione revocatoria e non a quello del credito a garanzia del quale era stata esperita l’azione.

La censura è infondata. Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3697; Cass., s ez. 6 - 3, n. 10089 del 09/05/2014; Cass., s ez. 2, n. 18348 del 13/09/2004; Cass., sez. 1, n. 5402 del 17/03/2004; Cass., sez. 3, n. 7250 del 06/12/1986; Cass., sez. 3, n. 3076 del 09/05/1981); a tale criterio si è attenuta la Corte d’appello. Non coglie nel segno la censura neppure là dove si invoca una presunta violazione dell’art. 97 cod. proc. civ., considerato che, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, di talché la condanna in solido è consentita anche quando le difes e dei vari soccombenti siano accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (Cass., sez.

U, n. 1536/1987; Cass., sez. 3, 17/10/2016, n. 20916; Cass., sez. 3, 30/10/2018, n. 27476; Cass., sez. 6 – 3, 02/04/2019, n. 9063). Orbene, la decisione qui impugnata si pone in linea con tale principio, in quanto le posizioni dell’odierna ricorrente e del Chierego risultano caratterizzate da comunanza di interessi.

4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corterigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di mer