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Ordinanza — n. 34413/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of appeals by both parties before ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34413/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because both the appellant and the incidental appellant jointly withdrew their appeals before the ruling. The primary appellant, Seleucia S.R.L., and the incidental appellant, Gioia Alessandro, submitted a joint waiver which was accepted by the third party, Siena NPL 2018 S.R.L. Consequently, the Court did not examine the merits of the arguments regarding the invalidity of the property sale under Article 2901 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: The joint withdrawal of appeals by the appellant and the incidental appellant, accepted by the opposing party, extinguishes the cassation proceedings without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinguishment of cassation incidental appeal waiver of litigation no ruling on merits revoca del trasferimento patrimoniale rivendita vendita di liquidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
Art. 391 cod. proc. civ.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.
art. 2901 cod. civ
3503 del 2017, accogliendo la domanda proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., creditrice della società Colony s.r.l., dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 30/09/2015, n. 19560
Cass., 28/05/2020, n. 10140
Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez.
Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315
10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24564/2023 R.G. proposto da SELEUCIA S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Emiliano Marchisio, domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro GIOIA ALESSANDRO, rappresentato e difes o , giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale , dall’avv. Giambenso Borgognoni Vimercati, domicilio digitale come per legge -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché nei confronti di SIENA NPL 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Massimo Luconi, domicilio digitale come per legge - controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 6 255 /20 2 3 , pubblicata in data3 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno2025 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3503 del 2017, accogliendo la domanda proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., creditrice della società Colony s.r.l., dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita della nuda proprietà dell’appartamento sito in Roma, concluso in data 21 dicembre 2012, tra l’alienante Alessandro Gioia, che aveva prestato fideiussione in favore della debitriceprincipale, e l’acquirente Seleucia s.r.l.

2. La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello principale proposto da Seleucia s.r.l. e di quello incidentale spiegato da Alessandro Gioia, li ha rigettati entrambi , rilevando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ.

3. Avverso la suddetta sentenza Seleucia s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due articolati motivi. Alessandro Gioia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con due motivi. Siena NPL 2018 s.r.l. ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinunzia congiunta ai rispettivi ricorsi,con relativa accettazione anche da parte di Siena NPL 2018 s.r.l. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Le rinunce depositate dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, accettate dalla controparte Siena NPL 2018 s.r.l., esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi e comportano la dichiarazione di estinzione del giudiziodi cassazione.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 30/09/2015, n. 19560;

Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Cortedichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia . Così deciso in Roma, nella camera di consigl