Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs allocation after appellate court reform judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Di Costanzo and Edil Ceramica Flegrea s.r.l. against the Second Instance Court's decision on litigation costs. Although the appellants argued for cost compensation based on the partial success of their appeal, the appellate court had already determined they were totally unsuccessful in the overall litigation. The Supreme Court upheld the lower court's approach, ruling that when an appellate court reforms a judgment, it must independently allocate costs based on the global outcome of the entire dispute rather than isolated partial successes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 70 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: When the appellate court reforms the contested judgment, it must ex officio regulate litigation costs based on the overall outcome of the dispute, attributing the burden to the party that is ultimately unsuccessful in the global assessment of the litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
n. 2838/2023 R.G., proposto da DI COSTANZO Patrizia, EDIL CERAMICA FLEGREA s.r.l., quest’ultima in persona del legale rappresentante p.t. Giovanni Enzini, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Piro , domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrenti- contro SCAMARDELLA Castrese, SCAMARDELLA Raffaele, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Bosco, domiciliat i ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - nonché contro LICCARDO Raffaela, D’ISANTO Rosa, SCAMARDELLA Giovanna, SCAMARDELLA Concetta, SCAMARDELLA Assunta, SCAMARDELLA Gennaro, SCAMARDELLA Antonio (quali eredi di Visconti Maria), ENZINI Giovanni, Occupazione senza titolo intimati - per la cassazione della sentenza n. 4176/2022 della CORTE d'APPELLO di Napoli pubblicata l’11.10.2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2025 dal Consigliere dott.Roberto Simone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione notificato in data 26.4.2007 Raffaele, Scamardella, Castrese Scamardella , Maria Visconti e Raffaela Liccardo convenivano, di nanzi al Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Pozzuoli, Edil Ceramica Flegrea s.r.l. e GiovanniEnzini per sentir accertare che occupavano senza titolo i beni di loro proprietà , ovvero sentir dichiarare risolto il contratto di comodato, con la condanna alla restituzione, alla rimozione di materiali e attrezzature riposte sull’area cortilizia, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.
Gli attori premettevano che Raffaele e Castrese Scamardella , in forza degli atti pubblici del 14.9.1990, erano proprietari esclusivi, rispettivamente, di un appartamento al primo piano e di un appartamento al pian terreno del fabbricato sito in Pozzuoli, via Monteruscello n. 64, nonché comproprietari del cantinato e del cortile; che, sempre in base ai medesimi atti notarili, MariaVisconti era titolare dell’usufrutto sui beni già menzionati; che Raffaela Liccardo , figlia di Castrese Scamardella, deteneva gli immobili di proprietà del padre, compreso il cortile e le pertinenze che insistevano sullo stesso.
Tanto premesso, gli attori esponevano che Edil Ceramica Flegrea s.r.l. e il suo legale rappresentante Giovanni Enzini occupavano “oramai senza più alcun titolo” una porzione di cortile e un «fabbricatino»a ridosso dello stesso, inizialmente detenuti per “gratuita concessione e, poi, per tolleranza di essi istanti Visconti e Scamardella”; che i convenuti avevano depositato materiali edili sull’area cortilizia antistante l’immobile di proprietà esclusiva di Castrese Scamardella , impedendo l’utilizzo del cortile e ostruendo la veduta verso la strada esercitata da Raffaela Liccardo, titolare dell’omonima ditta individuale, attraverso una veranda che fungeva da sala di esposizione di materiali edili .
Si costituivano i convenuti e resistevano alle domande . La società deduceva di aver ricevuto i beni oggetto di lite da Patrizia Di Costanzo , alla quale Raffaele Scamardella aveva venduto tutti i beni acquistati con gli atti del 14.9.1990, e precisava di detenere la metà del «fabbricatino»e porzione del cortile; evidenziava che l’intero manufatto definito «fabbricatino», realizzato sugli originari casotto e forno di cui alle planimetrie allegate agli atti notarili del 1990, era stato diviso tra i fratelli Scamardella mediante la realizzazione di un muro, e che la quota di Raffaele era stata trasferita alla Di Costanzo, la quale l’aveva destinata alla società.Edil Ceramica Flegrea s.r.l. , da ultimo, c hiedeva la chiamata in giudizio della Di Costanzo per essere manlevata.
La Di Costanzosi costituiva e deduceva di aver stipulato il 30.7.1997 un contratto di vendita con Raffaele Scamardella , nudo proprietario, in forza del quale aveva acquistato, per il prezzo di Lire 230.000.000 interamente versato, tutti i beni a questi pervenuti, segnatamente: l’appartamento sito al primo piano del fabbricato sito in Pozzuoli, via Monteruscello n. 64, la quota pari alla metà del piano cantinato e relative pertinenze, tra cui il «fabbricatino» e l’area cortilizia; tuttavia, né gli usufruttuari Domenico Scamardella e Maria Visconti , né il coniuge di Raffaele Scamardella , Rosa D’Isanto , comproprietaria in regime di comunione legale della quota di 300/1000 alienata al marito dai propri germani, avevano voluto sottoscrivere l’atto, né erano comparsi innanzi al notaio, davanti al quale li aveva convocati in data 29.11.2005 .
La Di Costanzo, pertanto, chiedeva in via riconvenzionale di accertare, previa chiamata in causa della D’Isanto, che aveva acquistato da Raffaele Scamardella la nuda proprietà di tutti gli immobili indicati nella scrittura privata del 30.7.1997, compresi la porzione di cortile e il «fabbricatino», rigettando ogni altra domanda. La D’Isanto costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto domanda riconvenzionale ed eccepiva che il contratto di compravendita invocato dalla Di Costanzo era un preliminare sottoscritto soltanto da Raffaele Scamardella e che esso era del tutto ambiguo nell’individuazione dei beni.
Con sentenza del 3.5.2017 il Tribunale di Napoli, a seguito della soppressione della sezione distaccata di Pozzuoli, accoglieva la domanda proposta dagli attori in via principale e,per l’effetto, accertava la proprietà in favore di Castrese e Raffaele Scamardella e l’usufrutto in favore di Maria Visconti degli immobili “siti in Pozzuoli, via Monteruscello n. 64, identificati in catasto alla partita 6003, Foglio 10 mappale 61, meglio descritti in citazione”; condannava i convenuti all’immediato rilascio di tali beni in favore degli attori e al ripristino dello stato dei luoghi; condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore diRaffaele Scamardella , da liquidarsi in separata sede; rigettava ogni domanda riconvenzionale e poneva a carico dei convenuti e della Di Costanzo il pagamento in solido delle spese processuali.
2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata l’11.10.2022, nella contumacia di Maria Visconti e di Rosa D’Isanto , in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Di Costanzo, al quale avevano aderito gli appellanti incidentali Enzini ed Edil Ceramica Flegrea s.r.l., nonché dell’appello incidentale svolto dalla società: a. rigettava la domanda nei confronti dell’Enzini; b. accertava la nuda proprietà in capo a Raffaele e Castrese Scamardella e l’usufrutto in favore di Maria Visconti dei beni immobili siti in Pozzuoli, via Monteruscello n. 64, riportati in catasto al foglio 10 mappale 61 meglio descritti in motivazione, e condannava Patrizia Di Costanzo ed Edil Ceramica Flegrea s.r.l. all’immediato rilascio in favore degli attori e al ripristino dello stato dei luoghi, compensando le spese di lite di entrambi i gradi; c. condanna va la Di Costanzo e d Edil Ceramica Flegrea s.r.l., in solido, al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in separata sede, a far data dal 23.4.2007 e sino al 28.9.2012 in favore di Maria Visconti , e per il periodo successivo in favore di Raffaele e CastreseVisconti; d. compensava le spese del giudizio di primo grado tra Raffaela Liccardo , da una parte, e Patrizia Di Costanzo e d Edil Ceramica Flegrea s.r.l., dall’altra, nonché tra Edil Ceramica Flegrea s.r.l. e RosaD’Isanto; e. compensava le spese del giudizio di primo grado tra Liccardo, da una parte, e Di Costanzo ed Edil Ceramica Flegrea s.r.l., dall’altra, nonché tra Edil Ceramica Flegrea s.r.l. e RosaD’Isanto , confermando nel resto il capo 4della sentenza del Tribunale di Napoli; f. condannava la Di Costanzo ed Edil Ceramica Flegrea s.r.l. al pagamento in solido delle spese del grado in favore di Raffaele e CastreseScamardella, compensando nel resto le spese del grado.
Osservava la Corte d’appello che il contratto del 30.9.1997, invocato dalla Di Costanzo, ancorché avente natura di definitivo, e non di preliminare di vendita, era nullo per la mancata sottoscrizione degli usufruttuari. Nella prospettiva della nullità parziale ex art. 1419 cod. civ., invocata dall’appellante, tale contratto, stante il suo carattere unitario sia sul piano soggettivo, sia su quello oggettivo, non sarebbe stato stipulato se non in funzione dell’acquisto della piena proprietà dei beni. Quand’anche lo si fosse voluto ritenere come avente a oggetto la sola nuda proprietà, esso sarebbe comunque nullo per la mancata indicazione del titolo edilizio relativo al «fabbricatino» e per la non determinabilità del prezzo.
La corte partenopea accoglieva l’appello quanto alla condanna al rilascio dei beni di proprietà di Castrese Scamardella . Al riguardo, sulla premessa che la Edil Ceramica Flegrea s.r.l. aveva ammesso di detenere i beni pertinenziali oggetto dell’atto del 30.9.1997, notava la corte che detta ammissione giustificava la condanna al rilascio quanto al «fabbricatino», appartenente in nuda proprietà indivisa ai germani Scamardella. Diversamente, il cortile era stato donato con gli atti del 1990 in porzioni esattamente individuate nella planimetria allegata, sì che l’ammissione fatta dalla compagine afferiva solo alla porzione trasferita a RaffaeleScamardella.
Con riferimento alla condanna al risarcimento del danno era accolta l’impugnazione svolta dall’Enzini sul rilievo che l’occupazione dei beni non era avvenuta «in proprio», ma quale legale rappresentante della compagine, mentre era confermata la pronuncia in danno della Di Costanzo, nei cui confronti erano state estese le domande attoree, la quale aveva invocato di essere divenuta proprietaria dei beni. Sempre riguardo alla condanna al risarcimento dei danni, il giudice di secondo grado accoglieva l’impugnazione limitatamente al momento di decorrenza dell’obbligazione risarcitoria (riportata al 23.4.2007 data della domandain mancanza di prova da parte degli attori del diverso momento a partire dal quale l’originaria «gratuita concessione» fosse divenuta illegittima)e al beneficiario indicato nell’usufruttuaria Maria Visconti fino al 28.9.2022 e per il seguito nei germani Scamardella.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorr ono Patrizia Di Costanzo ed Edil Ceramica Flegrea s.r.l. , sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Raffaele e Castrese Scamardella. Raffaela Liccardo, Rosa D’Isanto , Giovanna Scamardella , Concetta Scamardella , Assunta Scamardella , Gennaro Scamardella , Antonio Scamardella (quali eredi di Visconti Maria) eGiovanni Enzini sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo sono denunciat e , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1419, 2043, 2056, 2697 e 1325 cod. civ. I ricorrenti si dolgono per aver la corte territoriale confermato la loro condannain solido al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno da illegittima occupazione, da liquidarsi in separata sede, a far data dal 23.4.2004 e sino al 28.9.2012 in favore della Visconti e, per il periodo successivo e fino all’effettivo rilascio, avvenuto nel luglio 2017, in favore di Raffaele e CastreseScamardella.
La Corte d’appello, fermo restando che anche in caso di occupazione senza titolo vale, in osservanza del principio causale, il principio della irrisarcibilità del danno in re ipsa, ha espressamente affermato che gli attori, dopo aver fatto riferimento a un rapporto di «gratuita concessione» e alla «tolleranza», non avessero dato prova dell’epoca in cui la detenzione dei beni sarebbe divenuta illegittima, sì che la disposta condanna generica al risarcimento del danno e al ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stata resa in violazione dell’art. 2697 cod. civ.
I ricorrenti, con riferimento alla dichiarata nullità della vendita del 30.9.1997, lamentano altresì la violazione degli artt. 1325 e 1419 cod. civ., non avendo la corte considerato che tale contratto aveva incontrato il consenso del nudo proprietario Raffaele Scamardella, che aveva dato in comodato i beni in contesa alla Di Costanzo. 1.1. Il motivo, articolato al suo interno con plurime censure , è nel complesso inammissibile. 1.2. I ricorrenti assumono che la condanna generica al risarcimento dei danni e al ripristino confermata dalla Corte d’appello sarebbe in contrasto con gli artt. 1223 e 2056 cod. civ., perché fondata sul riconoscimento di un danno in re ipsa corrispondente al mero evento legato alla pretesa occupazione senza titolo.
Viceversa, per essere oggetto di risarcimento non la mera lesione del diritto ma le perdite da questa determinate, il risarcimento del danno può essere accordato solo in presenza della prova fornita dall’attore. Osserva preliminarmente la Corte che la condanna oggi impugnata è una pronuncia,ai sensi dell’art. 278 cod. proc. civ. , di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con la quale sono stateaccertate l’esistenza del fatto illecito e la potenzialità dannosa sulla basedi una prova sia pure sommaria e generica (v., Cass, sez.
I, 3 luglio 2024, n. 18264; Cass., sez. III, 14 settembre 2022, n. 27016; Cass., sez. II, 29 agosto 2018, n. 21236; Cass., sez. III, 14marzo 2018, n. 6235). Infatti, ai fini della pronuncia di una condanna generica non occorre la prova certa di undanno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli. Ad ogni modo, il rilievo oggi svolto non risulta essere stato debitamente censurato con l’appello, considerato il carattere limitato del quarto motivo per come è dato leggere nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti abbiano provveduto a riprodurre il tenore della loro impugnazione, sì che la sussistenza di un illecito potenzialmente dannoso deve ritenersi coperta dal giudicato al di là della sua portata limitata (v.
Cass., sez. II, 16 marzo 2016, n. 5252; Cass., sez. III, 27 giugno 2016, n. 13226). 1.3. La seconda censura (v. pagina 13 del ricorso, capoversi secondo e terzo), con la quale si prospetta che la Corte d’appello avrebbe espressamente affermato che gli attori, dopo aver fatto riferimento a un rapporto di «gratuita concessione» e alla «tolleranza», non avessero dato prova dell’epoca in cui la detenzione dei beni sarebbe divenuta illegittima, prescinde dalla più ampia motivazione resa nella sentenza impugnata (v. da pagina 18, ultimo capoverso, fino a pagina 19, terzo capoverso) con riferimento alla posizione della Di Costanzo, quale soggetto che aveva trasferito la detenzione dei beni alla Edil Ceramica Flegrea s.r.l. sull’erroneo presupposto della pretesa qualità di proprietaria.
I ricorrenti, inoltre, hanno frainteso il significato dell’espressione usata dalla corte partenopea a proposito dell’onere della prova a carico degli attori riguardo “l’epoca in cui la detenzione dei beni era divenuta illegittima” (v. pagina 19, righe 12 e 13). Fermo quanto detto a proposito della nullità della scrittura del 30.9.1997 per la mancata sottoscrizione da parte degli usufruttuari (v. sentenza da pagina 8, terzo capoverso, fino a pagina 11, secondo capoverso), la corte ha precisato che “in mancanza di precisi elementi di prova, il dies a quo dell’obbligazione risarcitoria deve farsi risalire alla data della notifica dell’atto di citazione (23.4.2007) e non, come sostenuto dai ricorrenti,dal 23.4.2004.
Da tanto deriva che in alcun modo la corte sarebbe incorsa in contraddizione per aver affermato una responsabilità da occupazione senza che fosse stata prova dell’insorgere dell’illiceità della condotta e, quindi, nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. risulta commessa per essere stato evidenziato che il titolo invocato dalla Di Costanzo era nulloe, quindi, l’occupazione per il tramite della società fosse illecita. Analogamente, anche la censura basata sulla violazione degli artt.1325 e 1419 cod. civ. non tiene conto in alcun mododella più ampia ratio decidendi enunciata dalla corte (da pagina 11 fino a pagina 12, secondo capoverso).
Stessa valutazione deve essere riservata a quanto osservato dai ricorrenti in merito alla sussistenza di un “ possesso legittimo del compendio immobiliare” (v. pag. 15, ultimo capoverso), poiché non si considera quanto affermato dalla corte a proposito del soggetto legittimato attivamente (l’usufruttuaria Maria Visconti) per chiedere il risarcimento del danno (v. pagina 19, secondo capoverso, da riga 16 a riga 20). Conclusivamente, le censure svolte risultano non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.
Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735). Va da ultimo osservato, oltre al carattere assertorio del rilievo in ordine alla condanna al ripristino dello stato anteriore, i ricorrenti svolgono dei rilievi (v. pagina 14, primo capoverso) tesi al riesame del giudizio di fatto operato dalla corte in ordine al contenuto e alla portata della scrittura del 30.9.1997, con cui il solo Raffaele Scamardella ha dato corso alla cessione dei beni in contesa, di cui era nudo proprietario.
2. Con il secondo motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., la contraddittorietà della motivazione e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello, nonostante abbia accoltol’impugnazione quanto al rilascio dei beni di proprietà di Castrese Scamardella, affermando che l’occupazione aveva riguardato solo quelli di Raffaele, avrebbe disposto la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione anche in favore del primo. 2.1. Il motivo è infondato.
Anche a voler reinterpretare il motivo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia che l’occupazione avesse interessato solo i beni di Raffaele Scamardella e non anche quelli di Castrese Scamardella, i ricorrenti non hanno considerato nuovamente che la Corte d’appello (v. sempre pagina 19, secondo capoverso) in relazione al soggetto legittimato all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ha fatto riferimento all’usufruttuaria Maria Visconti sino alla data del suo decesso, avvenuto il 28.9.2012, e per il periodo successivo ai germani Scamardella divenuti “titolari della piena proprietà”, sì che la legittimazione di Castrese Scamardella è stata affermata in funzione della riespansione della proprietà una volta intervenuto il decesso dell’usufruttuaria e non quale nudo proprietario della porzione a lui trasferita nel 1990.
3. Con il terzo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ. I ricorrenti si dolgono per la disposta condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dei germani Scamardella e della Visconti, mentre in ragione della reciproca soccombenza, dato l’accoglimento di due quattro motivi d’appello, la corte avrebbe dovuto disporne la compensazione. 3.1. Il motivo è infondato. Osserva la Corte che la valutazione sulla concessione, o meno, della compensazione delle spese sul presupposto, eventualmente, della esistenza di una soccombenza reciproca (v.
Cass., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3589; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083; Cass., sez. 6-1. 23 gennaio 2012, n. 901) o di altre ragioni, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dalla valutazione di questa Corte (in termini, si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., sez. I, 22 aprile 2005, n. 8540; Cass., sez. I, 17 marzo 2004, 5405; Cass., sez. I, 28 novembre 2003, n. 17692). Infatti, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v.
Cass., Sez. Un., 32061/2022, cit.; Cass., sez. III, 15 maggio 2023, n. 13212). Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (v. Cass. 31 agosto 2020, n. 18128; 17 ottobre 2017, n. 24502; 31 marzo 2017, n. 8421; 19 giugno 2013, n. 15317), ivi compresa l’ipotesi di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi (v.
Cass., 13212/2023, cit.), ferma restando la necessità della verifica che non siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensazione, risolvendosi il sindacato di legittimità, come affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenza, 4 giugno 2014, n. 157), in una verifica «in negativo» in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle dette spese in favore della parte vittoriosa” (v., Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77;
Cass. 26 luglio 2021, n. 21400). 3.2. La Corte d’appello in relazione alla doglianza in esame ha scritto: “Considerato l’esito complessivo della lite, che ha visto soccombenti la Di Costanzo e la società, resta ferma la condanna dei medesimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore dei germani Castrese e di Visconti Maria, nella misura già liquidata, e va disposta la condanna al pagamento delle spese del grado […]” (pagina 20, ultimo capoverso della motivazione). La corte partenopea ha reso una motivazione esplicita né illogica né erronea, ma ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, così uniformandosi al principio di diritto secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (v.
Cass., sez. III,13 giugno 2024, n. 16526; Cass., sez. I, 13 luglio 2020, n. 14916; Cass., sez. 6-I, 4 aprile 2018, n. 8400, non massimata, espressamente in motivazione; Cass., sez. 6-III 24 gennaio 2017, n. 1775; Cass., sez. lav., 1° giugno 2016, n. 11423; Cass., sez., 6-III, 14 ottobre 2013, n. 23226). I ricorrenti nel lamentarsi della mancata compensazione delle spese di lite hanno chiesto l’applicazione in via analogica del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. Un., 32061/2022, facendo leva sulla reciprocità della soccombenza collegata al parziale accoglimento dei motivi d’appello.
Senonché, nel caso di specie nessuna delle domande svolte in primo grado in via riconvenzionale dalla convenuta è stata accolta e, quand’anche in parte accolto l’appello, la Di Costanzo e la Edil Ceramica Flegrea s.r.l. sono risultatiall’esito del giudizio totalmente soccombenti.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez.
Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore deicontroricorrenti, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.700,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i