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Ordinanza — n. 34264/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to late introduction of new legal grounds and factual alternatives.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34264/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant raised a new argument regarding professional disclosure obligations that was first introduced late in the proceedings and contradicted previous submissions. The court rejected this because the argument constituted a novum and the second part of the claim relied on alternative facts, rendering the entire appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 13, d.p.r. 115/2012: An appeal is inadmissible if it introduces a novum or relies on alternative factual assertions that were not properly raised in prior stages of the litigation.

Parole chiave

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inadmissible appeal novum introduction alternative facts professional disclosure procedural timing costs refund tardity of claim computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
Art. 13, d.p.r. 115/2012
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7269/2024 R.G. proposto da VILLANI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRADEANI FRANCESCO (FRDFNC76H06E783Z) , con domicilia zi o ne digitale ex lege -ricorrente- contro AGOSTINI PAOLA, AGOSTINI CARLA AGNESE e AGOSTINI GIUSEPPE,tutti in qualità di eredi di Agostini Andrea, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANDONAI 55, presso lo studio dell’avvocato PINELLI MARIO (PNLMRA62H11A944F) rappresentati e difesi dall'avvocato LEONARDI RICCARDO (LNRRCR63D23A271G), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1289/2023 depositata il 12settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24settembre 2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato quanto segue. Il Tribunale di Ancona, sul ricorso dell’avv. Andrea Agostini, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Luigi Villani per l’importo di euro 31.486,03 quali spettanze professionali. Luigi Villani si opponeva; l’opposto insisteva. Essendo quest’ultimo deceduto durante il giudizio, si costituivano, chiedendone la prosecuzione, gli eredi Carla Agnese Agostini, Paola Agostini e Giuseppe Agostini. Il Tribunale, con sentenza n. 650/2019, revocava il decreto ingiuntivo, riducendo l’importo originariamente chiesto e ottenuto a euro 29.386,03.

Luigi Villani proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1289/2023, rigettava il gravame. Luigi Villani ha presentato ricorso, conferente un unico motivo – illustrato anche con memoria - , da cui si sono difesi con controricorso Carla Agnese Agostini, Paola Agostini e Giuseppe Agostini. Consideratoquanto segue. 1.1 L’unico motivo di ricorso denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., tramite un’ampia rubrica che già ne indica il contenuto illustrativo, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9 d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modifiche in l. 24 marzo 2012 n. 27, “ovvero violazione e/o falsa applicazione degli obblighi informativi” nei confronti del cliente, ai sensi dell’articolo 13 l. 21 dicembre 2012 n. 247; denuncia altresì violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11 prel.

“e/o comunque manifesta ingiustizia/contraddittorietà della sentenza” ove, pur riconoscendo che controparte non ha provato l’adempimento dell’obbligo informativo dei professionisti - anche “sulla prevedibile misura del costo della prestazione professionale” -, sarebbe errato affermare che tali norme sarebbero entrate in vigore dopo il giudizio incardinato davanti al Tribunale di Lecce, così non accertando/dichiarando “la violazione degli obblighi disciplinati dalla normativa in vigore anche al tempo della conclusione del giudizio instaurato presso il Tribunale di Lecce cioè nel 2014 e dunque dopo l’entrata in vigore del predetto obbligo, per poi contraddirsi subito dopo sostenendo che il professionista ha tuttavia assolto gli obblighi informativi relativi agli aspetti della causa , quando in atti non emerge alcun elemento in tal senso”. 1.2 Il motivo, in primis, veicola evidentemente un novum.

Nella esposizione della vicenda processuale lo stesso ricorrente, quanto all’atto di opposizione al primo grado, non adduce che in esso sia stato veicolato l’obbligo di cui sopra; successivamente, ciò viene inserito nella comparsa conclusionale del primo grado – quindi tamquam non esset per tardività - ; e ancora, nella esposizione dei fatti processuali, a pagina 8 del ricorso, il ricorrente, riassumendo l’atto d’appello, ne richiama il quinto motivo come denunciante violazione degli “obblighi informativi” in riferimento al d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito nella l. 24 marzo 2012 n. 27, nonché alla l. 31 dicembre 2012 n. 247, “non avendo fornito prova del compenso previamente pattuito” l’avv.

Agostini; a ciò la Corte territoriale ha risposto (nella penultima pagina della sentenza) opponendo che tali norme erano entrate in vigore - rispettivamente il 24 gennaio 2012 e il 2 febbraio 2013 - dopo l’avvio della causa per cui era stato chiesto il corrispettivo dall’avvocato, svoltasi davanti al Tribunale di Lecce. In questa sede, nuovamente, il ricorrente “cambia le carte”, non negando la data di entrata in vigore della suddetta normativa, ma sostenendo che ciò avrebbe comunque avuto effetto, coprendo perfino la previsione del costo in relazione ad un mandato - quello appunto da cui è derivata la causa davanti al Tribunale pugliese: si veda a pagina 5 del ricorso - conferito dal ricorrente all’avv.

Agostini nel 2009. La censura cade in una evidente inammissibilità. Infine, la seconda parte del motivo, che attiene all’avere il giudice d’appello ritenuto l’adempimento dei dovuti obblighi informativi, diventa un’alternativa fattuale, e quindi inammissibile.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con condanna del ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 4.500, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quell