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Ordinanza — n. 34234/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil suit against state for judicial officer negligence dismissed due to statute of limitations and mandatory ex officio review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34234/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Gianni Ciotti's civil claim against the State for damages from a prosecutor's conduct inadmissible. Although the lower courts rejected the suit on procedural grounds, the Court emphasized that the two-year limitation period under the relevant statute is a mandatory requirement that judges must verify ex officio, regardless of whether the parties raise it. Consequently, the claim was dismissed because it was filed beyond the statutory deadline, and the State was awarded the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117; Art. 2969 cod. civ.: The two-year limitation period for civil actions against the State for judicial liability is a mandatory condition that the court must verify ex officio, rendering the action inadmissible if filed after the deadline expires.

Parole chiave

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State liability judicial negligence statute of limitations ex officio duty civil procedure public prosecutor inadmissible claim violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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l. 13 aprile 1988, n. 117
l. 18 del 2015
art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988
a) ritenuta inammissibile in quanto proposta oltre il termine biennale previsto a pena di decadenzadall’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 nella sua formulazione previgente alla novella operata dalla legge n.
art. 2 l. n. 117 del 1988
117, costituisce, nella chiara formulazione della norma, verifica ineludibile, e come tale demandata al giudice anche ex officioex art. 2969 cod.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Tale assunto contrasta con la pacifica interpretazione della norma accolta con ferma giurisprudenza da questa Corte, donde l’inammissibilità dell’argomento di critica ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.
art. 2969 cod. civ.
117, costituisce, nella chiara formulazione della norma, verifica ineludibile, e come tale demandata al giudice anche ex officioex art. 2969 cod. civ., in quanto attinente a materia (responsabilità dello Stato per esercizio della funzione giurisdizionale) sottratta alla disponibilità delle parti(v.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
artt. 112 c.p
in relazione agli artt. 112 c.p.c., 2969 c.c.
art. 2969 cod. civ
117, costituisce, nella chiara formulazione della norma, verifica ineludibile, e come tale demandata al giudice anche ex officioex art. 2969 cod. civ., in quanto attinente a materia (responsabilità dello Stato per esercizio della funzione giurisdizionale) sottratta alla disponibilità delle parti(v.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv.
Cass. 18/04/2000, n. 5028
Cass. n. 1058 del 2019
5028; Cass. n. 1058 del 2019).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26074/2024R.G. proposto da Ciotti Gianni, rappresentato e difeso dagli Avv.ti David Favia e Maurizio Discepolo, domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenzadella Corte di Appello di L’Aquila , n. 1177/2024 , pubblicata il 25 settembre 2024. Oggetto Responsabilità civile magistrati Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2017, Gianni Ciotti convennein giudizio davanti al Tribunale de L ’Aquila la Presidenza del Consiglio dei Ministrichiedendone, ai sensi della l. 13 aprile 1988, n. 117, la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta posta in essere a suo carico dal magistrato del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, dott.ssa Giovanna Lebboroni, la quale, asseritamente ignorando o travisando elementi documentalmente rappresentati negli atti del procedimento, che - in thesi- incontrastabilmente esclu devano la sua penale responsabilità, ne aveva chiesto il rinvio a giudizio per concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della S.r.l.

Adriatica Manifatture (dichiarato nel corso di procedura di concordato preventivo non approvato dalla maggioranza dei creditori) ed aveva poi impugnato la sentenza assolutoria resa in data 27/6/2011 : impugnazione rigettata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 2/10/2014, la cui motivazioneera stata depositata il 29/12/2014.

2. Con sentenza n. 160 del 2022 il Tribunale rigettò la domanda perché:

a) ritenuta inammissibile in quanto proposta oltre il termine biennale previsto a pena di decadenzadall’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 nella sua formulazione previgente alla novella operata dalla legge n. 18 del 2015, termine decorrente, in assenza di autonoma impugnabilità della richiesta di rinvio a giudizio e dell’appello, dal momento in cui si erano esauriti i gradi di giudizio in cui tali atti erano stati posti in essere e, quindi, rispettivamente, dalla data della sentenza di primo grado e da quella della sentenza diappello;

b) ritenuta , comunque , anche infondata nel merito, per non essere ravvisabili nella condotta del P.M. (formulazione del rinvio a giudizio e/o proposizione dell’appello) gli estremi della colpa grave così come delineata dall’art.2 l. n. 117 del 19 88 .

3. Con sentenza n. 1177/2024, resa pubblica il 25 settembre 2024, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato tale decisione, rigettando il gravame interposto dal Ciotti e condannandolo alle spese del grado. Ha a tal fine ritenuto corretta e dirimente l’affermazione della inammissibilità della domanda per la decadenza anteriormente maturata, tale da rendere ultronea ogni considerazione sulla sua infondatezza nel merito. Ha in particolarerilevato al riguardo che: ─ tale decadenza è rilevabile anche d’ufficio « trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti» (Cass. n. 9910 del 2011);

─ il termine triennale introdotto dalla l. 27 febbraio 2015, n. 18 (art. 3, comma 1, lett. a), in difetto di una disciplina transitoria che ne sancisca la retroattività, non può trovare applicazione con riferimento a fattiintervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, con conseguente applicabilità , per tali fattispecie, del termine biennale previgente; ─ i fatti di cui qui si discute si sono verificati ed esauriti, ove anche si consideri la data di passaggio in giudicato della sentenza d’appello, prima della entrata in vigore della citata legge n. 18 del 2015, pubblicata nella GU n. 52 del 4/3/2015 , derivandone che il termine decadenziale applicabile nella specie è, come ritenuto dalla sentenza qui impugnata, quello biennale previsto dalla norma previgente alla riforma;

─ la domanda pertanto si rivela improponibile per sopravvenuta decadenza ove anche il suddetto termine biennale si facesse decorrere –come perorato dall’appellante- dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale instaurato con la richiesta di rinvio a giudizio e poi proseguito con l’appello proposto dal P.M., giacché l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato (come affermato anche nell’atto di appello) il 9/5/2017 e,quindi, oltre due anni dopo la data di irrevocabilità della sentenza penale, che lo stesso appellante indica (conformemente a quanto risulta dai documenti in atti) nel 15/2/2015;

─ peraltro, quando le condotte giudiziarie poste a base della domanda risarcitoria siano costituite (come nella specie) dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e dall’atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, il termine decorre dallapronuncia della sentenza di appello (che non è l'atto che viene indicato come fonte del danno) ; c iò che rende ancora più evidente la improponibilità della domanda.

4. Per la cassazione di tale sentenza Gianni Ciottipropone ricorso affidato a due motivi, cui resiste la Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositando controricorso.

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ─ rubricato « violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello de L’ A quila giudicato in contraddizione con il disposto dell’art. 4, co. 2, l. 117/1988, per aver ritenuto l’odierno ricorrente decaduto dall’esercizio dell’azione risarcitoria dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie dei magistrati» ─ il ricorrente prospetta due censure. 1.1.

Con la prima la sentenzaè criticata nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di decadenza dall’esaurimento del grado del procedimento penale, anziché dal momento in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile e non più modificabile o revocabile. 1.2. Con la seconda il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale abbia applicato il termine biennale anziché quello triennale previsto dalla nuova formulazione della norma citata. Sostiene al riguardo che:

a) era stato dimostrato che la sentenza dalla Corte d’Appello di Ancona, con la quale egli venne assolto dai reati a lui erroneamente ascritti, è stata pubblicata in data 29 dicembre 2015 (doc. n. 7 del fascicoletto ex art. 369, n. 4, c.p.c., sub doc. B ), ossia quando la modificazione dell’art. 4, co. 2, l. n. 117 del 1988, concernente il termine decadenziale per l’esercizio dell’azione risarcitoria avverso gli illeciti commessi dai magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, era già entrata in vigore, i.e. il 19 marzo 2015;

b) ne derivava che la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare al caso di specie il termine di decadenza triennale previsto dalla norma vigente al momento in cui la sentenza della Corte d’Appello di Ancona è passata in giudicato.

2. Il motivo è inammissibile con riferimento ad entrambi i profili di censura. 2.1. Nella sua prima parte (v. supra § 1.1) lo è perché è riferito solo ad una delle alternative rationes decidendi addotte nella sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con l’esplicita affermazione secondo cui il termine decadenziale deve nella specie considerarsi maturato anche assumendone la decorrenza non dal momento in cui la sentenza penale è stata pronunciata ma da quello in cui è divenuta irrevocabilee non più modificabile. Ma lo è ancor prima, inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., dal momento che la ratio impugnata (l’affermazione cioè che, nell’ipotesi considerata, il termine deve farsi decorrere dalla pronuncia della sentenza e non dal suo passaggio in giudicato) è assolutamente corretta, in quanto conforme al principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nel giudizio per l'affermazione della responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento, atto o provvedimento (o diniego di giustizia) posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni.

Pertanto, quando l'azione risarcitoria sia fondata su di un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine biennale di decadenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117,decorre dal momento in cui siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti, mentre il medesimo termine decorre dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il fatto dannoso solo quando nei confronti del provvedimento in questione non siano previsti rimedi di sorta» ( Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv. 617820, che, in applicazione degli esposti criteri, ha stabilito che, per la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. e per il decreto di citazione emesso dal G.I.P., il citato termine biennale decorre dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado e che, per l'atto di appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione, tale termine decorre dalla pronuncia della sentenza di appello). 2.2. Nella sua seconda parte (v. supra § 1.2) il motivo è inammissibile sotto diversi profili. 2.2.1.

Anzitutto e in via assorbente per l’ erroneità dell’ assunto esegetico sotteso all’affermazione enucleata sub lett. b), quello cioè secondo cui,ai fini della individuazione della norma applicabile, nella ipotesi in cui contro il provvedimento fonte di danno non siano previsti altri rimedi, assumerebbe rilievo la data in cui «sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno». Tale assunto contrasta con la pacifica interpretazione della norma accolta con ferma giurisprudenza da questa Corte, donde l’inammissibilità dell’argomento di critica ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.

Secondo consolidato indirizzo, infatti , ai fini della risoluzione del problema di dirittointertemporale derivante dalla modifica dell’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 apportata dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 febbraio 2015, n. 18, occorre aver riguardo, in mancanza di disposizioni transitorie e data la natura di norma di diritto sostanziale della relativa previsione, al fatto produttivo di danno e non alla conclusione del grado di giudizio in cui esso è intervenuto («In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine triennale di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera a), l. n. 18 del 2015 - che ha modificato l’art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988, che prevedeva un termine biennale - non è applicabile ai giudizi relativi a fatti intervenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, perché, in mancanza di disposizioni transitorie, tale norma non ha efficacia retroattiva»: v.

Cass. Sez. 3, 27/07/2024, n. 21079, Rv. 671831-01; Cass. Sez. 3, 6/08/2025,n. 22705). 2.2.2. Ma il motivo è inammissibile anche perché, pur assumendo -per mera qui respinta ipotesi- come giuridicamente valido l’assunto esegetico suddetto, esso muove da un presupposto fattuale (quello, cioè, della data di pubblicazione della sentenza penale d’appello) diverso da quello esplicitamente indicato in sentenza, ove tale data è indicata nel 29 dicembre 2014 e non in quella del 29 dicembre 2015 affermata in ricorso. Il ricorrente (che peraltro in appello aveva anche lui fornito dati corrispondenti, come rimarcato più volte in sentenza) non deduce neppure l’erroneità di tale indicazione e comunque il documento richiamato conferma l’esattezza di quella postulata dalla Corte d’appello e non di quella affermata in ricorso, questa sì evidentemente erronea. 2.3.

È in conclusione appena il caso di rilevare che─ trattandosi di sentenza penale pronunciata con lettura del dispositivo in data 2 ottobre 2014 e per il deposito della cui motivazione era stato indicato il termine di 90 giorni ─ termine ultimo per la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett.

c) e comma 2, lett. c), c.p.p., in combinato disposto con l’art. 544, comma 3, c.p.p., era il 14 febbraio 2015 (data anteriore all’entrata in vigore ─ il 19 marzo 2015 ─ del nuovo testo dell’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 febbraio 2015, n. 18). A decorrere da tale data il termine biennale di decadenza dell’azione di risarcimento del danno contro lo Stato era pertanto certamente scaduto nel momento in cui tale azione è stata nella specie proposta, con atto notificato, come detto, il 9 maggio 2017. 2.4. Mette conto peraltro incidentalmente rimarcare che, rispetto al danno asseritamente derivante dal primo provvedimento (la richiesta di rinvio a giudizio) la decorrenza del termine biennale di decadenza andava individuata , come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, nella data ancora anteriore della pronuncia della sentenza di primo grado, in applicazione del principio, come detto,incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte e già sopra richiamato, di cui a Cass. n. 9910 del 2011.

3. Con il secondo motivo ─ rubricato « nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 112 c.p.c., 2969 c.c. e 4, co. 2, l. 117/1988, per avere la Corte d’appello de L ’ A quila ritenuto rilevabile d’ufficio la decadenza dall’azione proposta dall’odierno ricorrente» ─ il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di rilievo officioso delle decadenze, salvo che in materie indisponibili, assumendo che l’azione ex l. n. 117 del 1988 avrebbe natura di ordinaria azione risarcitoria, sicché la decadenza ex art. 4 costituirebbe eccezione in senso stretto, rimessa alla disponibilità delle parti.

4. Ilmotivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. Anche sul punto la Corte di merito ha, infatti, deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Va invero ribadito che, come già da tempo evidenziato da questa Corte, la verifica che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, costituisce, nella chiara formulazione della norma, verifica ineludibile, e come tale demandata al giudice anche ex officioex art. 2969 cod. civ., in quanto attinente a materia (responsabilità dello Stato per esercizio della funzione giurisdizionale) sottratta alla disponibilità delle parti(v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv. 617819, che riferisce bensì il principio alla fase di ammissibilità del giudizio quale disciplinata dall’ora abrogato art. 5 l. n. 117 del 1988, ma con argomenti che certamente rimangono pienamente validi anche nel nuovo modello processuale che tale fase non prevede più).

5. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censorie già esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata indispositivo.

8. Poiché la part e vittorios a è una amministrazion e dello Stato, nei confronti della qual e vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell a amministrazionecontroricorrent e, delle spese processuali, che liquida in euro 12.000,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a