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Ordinanza Interlocutoria — n. 34181/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed with remittal pending Supreme Court ruling on State liability for EU rest directive violation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34181/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the lower courts' rejection of a damages claim alleging State liability for violating EU rest directives. The plaintiffs, including medical directors and their heirs, argued that Italian authorities failed to enforce mandatory rest periods and weekly hour limits. The Court declined to examine the merits because the core issue of State liability under Directive 2003/88/CE had already been remitted to the Grand Chamber for a preliminary ruling.

Regesto Legislator

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Art. 24, para. 1 of the EU Directive 2003/88/EC; Art. 24, para. 1 of the EU Directive 93/104/EC: The Court of Justice of the European Union has exclusive jurisdiction to interpret the meaning and scope of Union law provisions, and national courts must stay proceedings when such interpretation is required to resolve the case.

Parole chiave

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State liability EU Directive 2003/88 preliminary ruling Grand Chamber remittal to Grand Chamber rest period directive Cassation procedure riposo settimanale

Disposizioni normative citate

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Directive 2003/88/EC
Directive 93/104/EC

Giurisprudenza citata

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Ordinance 23/11/2025, nn. 30777 and 30778, Section Labour
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18379/2024 R.G. proposto da: BRACCIONI ALESSANDRO, CANOVA GIUSEPPE, CARLUCCIO FELICE, CASTELLANI DANIELA, BENIGNO VINCENZO, MARIANI ANTONIO, GANDINI PAOLA, TRIMARCO GIANLUCA e TRIMARCO PIERPAOLO (quali eredi di Ornella Cimino), ROCCHI BRIGIDA, CESARO SIMONE, NANNAVECCHIA BENIAMINO ALESSANDRO, DE PAOLI LORENZO, FIUME PAOLO, PAONE GIUSEPPINA, DE GIACOMO EMILIO, DI GIOVANNI FABIO, MINELLI EMANUELE, LECCABUE MAURIZIO, MORELLI ANDREA, GIGLI RENATO; rappresentati e difesi dall’Avv.Marco Tortorella; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentati e difesi ope legis dall’ A vvocatura Generale dello Stato; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- per la cassazione della SENTENZA dellaCORTE d’APPELLO di ROMA n. 467/2024,depositata il 23 gennaio 2024 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28novembre 2025dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che:

1. gli odierni ricorrenticonvennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione delle direttive europee93/104/CE e 2003/88/CE, nella parte in cui obbligavano gli Stati membri ad adottare normative interne che garantissero ai lavoratori un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore (riposo giornaliero) e una durata media dell’orario non superiore alle quarantotto ore, per ogni periodo di sette giorni (durata massima settimanale del lavoro); 2.il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame interposto dagli attori soccombenti; 3.hanno proposto ricorso per cassazione Alessandro Braccioni e gli altri dirigenti medici indicati in epigrafe; le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: non possono essere illustrati ed esaminati i motivi di ricorso in quanto le questioni ad esse sottese, involgenti il problema centrale della responsabilità dello Stato italiano per violazione della direttiva 2003/88/CE, sono state rimessealle Sezioni Unite di questa Corte con le ordinanze 23/11/2025, nn. 30777 e 30778,della Sezione lavoro; di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite. Per Questi Motivi La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con le ordinanzeinterlocutorie n n . 30777 e 30778 del 23 novembre2025.

Così deciso in Roma, nella Ca