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Ordinanza Interlocutoria — n. 34068/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation dismisses material error correction appeal due to failure to notify other cassation parties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34068/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the applicant's appeal for correction of a material error in a previous ruling. The applicant sought to correct a misidentified court name in the order's header, but failed to notify the other parties involved in the original cassation proceedings. The court ruled that while it can correct such errors ex officio, the procedural requirement of establishing contradictory proceedings with all parties must be fulfilled by the applicant initiating the request.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, co. 1, c.p.c.; The party requesting correction of a material error must notify the other parties to the original cassation proceedings to establish contradictory proceedings, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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material error correction contradictory proceedings Court of Cassation inadmissible appeal notification requirement ex officio correction procedural defect correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, co. 1, c.p.c.
667013 - 01) ; varràal riguardo segnalare come, di recente, le Sezioni U nite di questa Corte abbiano stabilito che in tema di correzione degli errori materiali,l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , co.
Art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016
dall’art. 1 - bis , comma1, lett.
l. n. 197/2016
168/2016, convertito, con modificazioni, nellal. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solodomandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ma hanno ribadito che resta ferma la ne cessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (conf.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 4353/2023
Cass. 17565/2022
Court orders correction of Cassation ruling where second appeal reason was accepted while first was rejected.
Cass. 25873/24
Cass. 27340/24
Cass.25873/24e Cass. 27340/24 ); P.Q.M Rinviaa nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso, a cura delricorrente, a tutte le parti del giudizio di cassazione entro il termine di30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 10976/2024 propostoda: GABRIELE ROCCHETTI, rappresentato e difeso dall’avv. SVEVA BERNARDINI,con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro COMUNEDI TORREVECCHIA TEATINA; -resistente - avverso l’ordinanza n. 9584/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEdepositata in data 9/4/2024; Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Gabriele Rocchetti ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avente ad oggetto l’ordinanza n. 9584/2024 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 9/4/2024, con cui questa Corte, nel riportare, nell’intestazione dell’ordinanza, l’ide ntità del provvedimento giudiziale impugnato, ha erroneamente indicato la sentenza n. 472/2021 della Corte d’Appello di Roma invece della sentenzadella Corte d’appello di L’Aquila n. 472/2021 pubblicata il 24 marzo2021; ilComune di Torrevecchia Teatina non ha svolto difese in questa sede; consideratoche, occorreprovvedere all’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di c assazione del cui provvedimento conclusivo si chiede in questa sede la correzione (cfr.

Sez. U . , ordinanzan. 4353 del 13/2/2023 , Rv. 667013 - 01) ; varràal riguardo segnalare come, di recente, le Sezioni U nite di questa Corte abbiano stabilito che in tema di correzione degli errori materiali,l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 - bis , co. 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficiole proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la mani festazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (Cass.

Sez. U . , 4353/2023, che ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazionedelle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza dicorrezione); Adunanzadel12 novembre 2025 – R.G. n. 10976/2024 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri inparticolare, le Sezioni U nite citate hanno ricordato che, in forza della modifica apportata all’art. 391 - bis , co . 1, c.p.c. dall’art. 1 - bis , comma1, lett. l), n. 2), d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nellal. n. 197/2016, la correzione di errore materiale può essere non solodomandata dalla parte, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte, ma hanno ribadito che resta ferma la ne cessità, in entrambi i casi, dell’instaurazione del contraddittorio con la controparte (conf.

Cass.17565/2022,nel senso che, in caso di iniziativa della parte interessata, èonere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originariogiudizio, a pena di inammissibilità del ric orso, mentre, in caso di impulso officioso, l’instaurazione del contraddittorio è a cura dellacancelleria della Corte); ad avviso del C ollegio, l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittoriodeve essere imposto alla parte interessata ( cfr. Cass.25873/24e Cass. 27340/24 ); P.Q.M Rinviaa nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorso, a cura delricorrente, a tutte le parti del giudizio di cassazione entro il termine di30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

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