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Ordinanza — n. 34065/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against debt judgment, rejecting arguments regarding expert witness preclusion and burden of proof allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34065/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by debt assignees against a judgment ordering a guarantor to pay a significant sum. The appellants argued that the trial court erred in applying burden of proof rules and in the handling of an official expert report, claiming the expert was not subject to procedural preclusion. The court rejected these claims, affirming that official expert reports are merely judicial aids and do not alter the fundamental distribution of the burden of proof or the structure of the adversarial process.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: Official expert reports are judicial aids and not means of proof, thus they are not subject to procedural preclusion and cannot alter the statutory allocation of the burden of proof.

Parole chiave

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official expert report burden of proof procedural preclusion judicial aid adversarial process debt assignment guarantor liability retrocessione di credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 198 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
articolo 210 c.p
Durante l’istruttoria, avendo l’opponente contestato in ordine a lla quantificazione del credito, il giudice istruttore ex articolo 210 c.p.c.
articolo 370 c.p
1.1Il ricorso del 3 agosto 2023 è stato notificato sia alla Challancin sia a Bper; in relazione a questo, la Challancin “proponeva controricorso”, depositandolo il 10 ottobre 2023, nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., di cui è stato l’ultimo giorno.
articolo 369 c.p
La controricorrente ha correttamente rimarcato che la notifica del primo ricorso era pervenuta a lei e a Bper in data 3 agosto 2023 (si veda la pagina XIII del controricorso);quindi “dall’ultima notificazione” - in questo caso, appunto, il 3 agosto 2023 - decorrono 20 giorni ex articolo 369 c.p.c.
articolo 183 c.p
articolo 198 c.p
L’arresto delle Sezioni Unite insegna che nell’esame contabile ai sensi dell’articolo 198 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. 5370/2023
Si invoca Cass. ord. 5370/2023 e si sostiene che “l’opponente non ha mai manifestato alcun dissenso” all’utilizzo da parte del consulente tecnico d’ufficio dei documenti prodotti da Bramito.
Sezioni Unite 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16790/2023 R.G. proposto da: BRAMITO SPV S.R.L. e PALATINO SPV S . R . L . a mezzo di SPECIAL GARDANT S.P.A., rappresentatae difesa dall'avvocato ALBERTO CAPELLO -ricorrente- BPER BANCA S.P.A., rappresentata e difes a dall'avvocato ALBERTO CAPELLO -ricorrente- contro PAOLA CHALLANCIN, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO SCIULLI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 709/2023 depositata il 17luglio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal RelatoreCHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: Per quanto ancora d’interessa, la società Banca Carige S.p.A. otteneva dal Tribunale di Aosta decreto ingiuntivo di euro 498.892,34, oltrea interessi, nei confronti della sig. Paola Challancin , fideiussore della società Gemma Alpina s.n.c. in relazione a mutuo fondiario pattuito con quest’ultima. L’ingiunta proponeva opposizione; l’opposta si costituiva, insistendo nella pretesa. Durante l’istruttoria, avendo l’opponente contestato in ordine a lla quantificazione del credito, il giudice istruttore ex articolo 210 c.p.c. ordinava alla opposta di esibire i piani di ammortamento; poi, rilevato che l’opposta non aveva adempiuto all’ordine e che altresì mancava l’atto di quietanza del mutuo, rinviava la causa all’udienza del 6 settembre 2018 per la precisazione delle conclusioni.

Il 29 agosto 2018, tuttavia, interveniva Bramito SPV S.r.l., quale cessionaria del credito vantato dalla opposta. La Bramito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna della opponente a corrispondere a Banca Carige la somma di euro 498.892,34, oltre interessi; produceva inoltre il piano di ammortamento del mutuo e gli estratti del relativo conto corrente dal marzo 2008 al dicembre 2010 nonché la dichiarazione dell’8 novembre 2006 di quietanza – ovvero il primo atto di erogazione del capitale, nella misura di euro 400.000 -.

Il Tribunale, dopo avere introitato la causa per deciderla, rimetteva in istruttoria disponendo consulenza tecnica d’ufficio. Espletatala consulenza interveniva, in data 3 marzo 2021 , Palatino SPV S.r.l., quale cessionaria del credito de quo da Credito Fondiario S.p.A., quest’ultima a sua volta cessionaria da Bramito il 3 dicembre 2020. Il Tribunale, con sentenza n. 247/2021, condannava la Challancin a corrispondere la somma di euro 512.665,50, oltre interessi. La Challancin proponeva appello, per cui rimanevano contumaci Palatino e Banca Carige; resisteva invece Bramito e, per essa, Special Gardant S.p.A.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 17 luglio 2023, in riforma della sentenza appellata, dichiarava di revocare il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda di condanna verso l’appellante. Hanno presentato ricorso del 3 agosto 2023 Bramito e Palatino, entrambe rappresentate dalla mandataria con rappresentanza Special Gardant; il ricorso si basa su tre motivi, illustrati anche con memoria, ed è stato rivolto avverso la Challancin, oltre ad essere proposto nei confronti di Bper Banca S.p.A., che aveva incorporato per fusione Banca Carige in data 24 novembre 2022.

Si è difesa con controricorso la Challancin. Ha presentato ricorso Bper il 12 ottobre 2023 avverso la Challancin, illustratopure con memoria. Questo ricorso prende le mosse da “istanza di riunione” alla impugnazione “pendente e di cui al n. R.G. 16790/23” - cioè la causa avviata dal ricorso precedente di Bramito e Palatino -; anche qui la Challancin si è difesa con controricorso. Per contrastare entrambi i ricorsi la Challancin ha altresì depositato una memoria. Ritenuto che:

1. Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorsodi Bper, per tardività, sollevata da lla controricorrente Challancin . 1.1Il ricorso del 3 agosto 2023 è stato notificato sia alla Challancin sia a Bper; in relazione a questo, la Challancin “proponeva controricorso”, depositandolo il 10 ottobre 2023, nel termine di cui all’articolo 370 c.p.c., di cui è stato l’ultimo giorno. La controricorrente ha correttamente rimarcato che la notifica del primo ricorso era pervenuta a lei e a Bper in data 3 agosto 2023 (si veda la pagina XIII del controricorso);quindi “dall’ultima notificazione” - in questo caso, appunto, il 3 agosto 2023 - decorrono 20 giorni ex articolo 369 c.p.c. per il deposito del ricorso a cui fanno seguito, ex articolo 370 c.p.c., altri 20 giorni per notificare il controricorso al ricorrente, giungendo così a un totale di 40 giorni.

Tenendo in conto, dunque, la sospensione feriale - rileva ancora la controricorrente - i 40 giorni in relazione all’articolo 371, secondo comma, c.p.c. si sonoesauriti il 10 ottobre 2023; ciò nonostante il ricorso di Bper è datato il 12 ottobre (non sabato) e, come rimarca la controricorrente, la notifica è stata compiuta il 13 ottobre. 1.2 Il ricorso di Bper, qualificabile come successivo,e pertanto incidentale, è tardivo per il superamento dei 40 giorni , e quindi inammissibile (Cass. ord. 36057/2021, Cass. ord. 2516/2016, Cass. ord. 595/2015, Cass. ord.25562/2014, Cass. ord. 16221/2014, Cass. 9085/2006, Cass. ord.2662/2005 e Cass. 3004/2004).

Non si deve,pertanto, vagliarne i motivi.

2. Nell’impugnatasentenza la corte di merito ha accolto i l terzo motivo del gravame recante denuncia di violazione dell’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., per avere il tribunale ritenuta tempestiva la documentazione prodotta dall’intervenuta Bramito senza chiedere la rimessione in termini e ben oltre il termine di cui appunto alla norma invocata - essendo l’intervento volontario di Bramito avvenuto dopo la scadenza dei termini perentori di cui all’articolo 183 c.p.c. -, deducendo l’appellante che non vi sarebbero state dunque le prove per la pretesa dell’opposta, e che, intervenendo in tale fase, Bramito “accettava il processo nello stato in cui si trovava, senza poter produrre nuove prove”.

Inoltre, i documenti prodotti da Bramito non sarebberostati ammissibili in relazione all’ordine di esibizione di cui all’articolo 210 c.p.c., dal momento che tale ordinanza riguardava soltanto i piani di ammortamento e inoltre , ciò facendo, “rilevava che nessuna delle parti ha prodotto”, prima dell’ordinanza ex articolo 210 c.p.c. “atto di quietanza relativo al mutuo … in cui pure si riservava, a norma della clausola n.3 del contratto prodotto …, la definizione degli interessi relativi al mutuo”. 2.2 Osserva pertanto, conclusivamente, il giudice d’appello - a pagina 15 della sentenza - che “al più poteva essere acquisito legittimamente il piano di ammortamento (doc. 5 intervenuta) che tuttavia partiva dalla rata scadente al 30. 06. 2012 e non rappresentava la prova né dell’erogazione del finanziamento, né della pattuizione degli interessi corrispettivi e di mora.

Il credito azionato in via monitoria, dunque, non era sorretto da idonea dimostrazione, neppure validamente fornita nel successivo giudizio di merito, nel quale tale circostanza era stata eccepita”. Di qui l’accoglimento dell’appello.

3. Con il primo motivo del ricorso di Bramito e Palatinosi denuncia, allora, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 194 e 198 c.p.c. 3.1 Si invocano S.U. 2086/2022 a proposito dell’esame contabile e Cass. ord. 34600/2022. L’arresto delle Sezioni Unite insegna che nell’esame contabile ai sensi dell’articolo 198 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio “può acquisire, anche prescindendo dall’…allegazione delle parti, i documenti che si rende necessario acquisire per rispondere ai quesiti … anche se siano diretti a provare i fatti principali” fondanti domande ed eccezioni.

Quindi, se un documento è indispensabile per rispondere al quesito - così sarebbero, nel caso in esame, i documenti nn. 5, 6 e 7 - “la dichiarata preclusione della Corte territoriale alla utilizzabilità di documenti tardivamente acquisiti … ma oggetto di contraddittorio tra le parti davanti al c.t.u.” non ostacola l’attività di indagine e accertamento affidata dal giudice all’ausiliario. 3.2 L’articolo 198 c.p.c., non a caso circoscritto già dalla rubrica “Esame contabile”, che è la norma effettivamente pertinente, riguarda la necessità di “esaminare documenti contabili e registri” e al secondo comma prevede che, previo consenso di tutte le parti, il consulente tecnico d’ufficio può anche esaminare “documenti e registri non prodotti”.

Le sopra citate Sezioni Unite del 2022 hanno dichiarato che il consulente tecnico d’ufficio, nell’osservanza del contraddittorio, può accertare tutti i fatti necessari per rispondere ai quesiti “a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni”; e le regole contrattuali determinanti la quantificazione del credito di cui viene gravato il fideiussore, tratte a loro volta dalle regole del mutuo concesso al debitore principale, rientrano con il loro risultato nel fatto principale, il consulente tecnico d’ufficio non potendo sostituire l’attore che non ha adempiuto il suo onere probatorio (Rv 663786-02).

L’acquisizione, poi (Rv 663786-03), da parte del consulente tecnico d’ufficio di “tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti” è condizionata a che tali documenti “non siano diretti a provare i fatti principali” fondanti domande o eccezioni, che è onere delle parti dimostrare, salva fattispecie di prova di fatto principale rilevabile d’ufficio, qui non sussistente (conformi tra i massimati: Cass. ord. 25604/2022; Cass. ord. 32935/22; Cass. ord. 26144/2023; e cfr. pure Cass. ord. 21903/2022). Cass. ord. 34600/2022, non massimata, a tacer d’altro non inficia ovviamente l’insegnamento delle contemporanee Sezioni Unite.

Il motivo è dunquemeritevole di rigetto. 4.1Con il secondo motivo si denunciano, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 194 e 198 c.p.c., violazione dei “principi in materia di onere probatorio”, violazione degli articoli 157 e 115 c.p.c. nonché falsa applicazione, in esame contabile, della preclusione di cui all’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c. Si invoca Cass. ord. 5370/2023 e si sostiene che “l’opponente non ha mai manifestato alcun dissenso” all’utilizzo da parte del consulente tecnico d’ufficio dei documenti prodotti da Bramito. 4.2 La parte ricorrente con questa doglianza tenta di rafforzare il primo motivo, ma, come già si è visto, ciò è i nib i to dallo specifico intervento delle Sezioni Unite del 2022, che, d’altronde, riconoscono e ribadiscono il tradizionale canone del riparto dell’onere della prova e quello, ictu oculi , correlato, dei termini decadenziali.

Anche questo motivo va pertanto rigettato. 5.1 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione agli articoli 183 c.p.c., 2697 c.c. e 198 c.p.c. Il giudice d’appello non avrebbe considerato che la consulenza tecnica d’ufficio, “non essendo un mezzo di prova, non è soggetta a preclusioni”. 5.2 Il motivo è palesemente infondato: se fosse come vi si prospetta, la consulenza tecnica d’ufficio potrebbe scardinare, appunto, il riparto dell’onere della prova e i termini di decadenza, e quindi, in ultima analisi, distruggere la struttura processuale, che non è ufficiosa (il consulente tecnico d’ufficio è mero ausiliario del giudice), bensì concretizzata nell’esercizio del contraddittorioa opera delle parti.

Anche il ricorso Bramito/Palatino merita, dunque, il rigetto.

6. Tra le ricor rent i , in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazionevanno compensate. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Challencin, seguono la soccombenza. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese de l l’incidente processuale di cui all’articolo 373 c.p.c., in difetto di produzione di relativa documentazioneprobatoria. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale proposto dalle società Bramito SPV s.r.l. e Palatino SPV s.r.l. , a mezzo dalla società Special Gardant S.p.A. ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale spiegato dalla società Bper Banca S.p.A.

Compensa tra le ricorrenti, in via principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna le ricorrent i in via principal e al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Challancin. Condanna laricorrente incidentale società Bper Banca S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Challancin.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 / 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , principale e incidentale, dell’