Cassation appeal dismissed due to unilateral withdrawal without acceptance by the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the plaintiffs unilaterally withdrew their request without the opposing bank's acceptance. Although the withdrawal was technically effective as a unilateral act, the court noted the lack of formal acceptance in the procedural record. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the litigation costs of the cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A unilateral withdrawal of an appeal becomes effective upon acquisition by the opposing party, who is not obliged to accept it, yet the court may declare the appeal extinguished if the withdrawal is not formally accepted or if the procedural requirements for its effect are not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16318/2023 R.G. proposto da: LUCANIA TRADE S.R.L., BALSANO DOMENICO, LAGUARDIA VITO, LAGUARDIA FRANCESCO, QUARTO PAOLO, MALVASI GIOVANNI, PORCELLINI VITTORIO MARIA, RINALDI ROCCOe BALSANO FRANCESCO, rappresentati e difesi dall'avvocato VITO AGRESTI -ricorrenti- contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CHIAIA NOYA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 287/2023 depositata il 15maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Relatore CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. otteneva dal Tribunale di Matera, l’8 agosto 2018, decreto ingiuntivo per euro 980.230,58 nei confronti di Dalle Colline Materane S.r.l. in liquidazione e de i suoi fideiussori Lucania Trade S.r.l., Domenico Balsano, Paolo Quarto, Vittorio Maria Porcellini, Giovanni Malvasi, Francesco Balsano, Vito Laguardia, Francesco Laguardia, Rocco Rinaldi e Angelo Rocco Calvello in relazione a contratto di mutuo del 15 gennaio 2016; l’importo costituiva un residuo dell’originaria somma prestata di euro 1.000.000.
Gli ingiunti si opponevano e la banca insisteva nella sua pretesa. Il Tribunale, con sentenza n. 329/2020, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la debitrice principale a pagare alla banca euro 980.230,58 oltre interessi, ritenendo invece nulla la fideiussione che la banca aveva fatto valere nei confronti degli altri opponenti. La banca proponeva appello; si costituivano, resistendo, tutte le controparti tranne la debitrice principale e il Calvello. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 287/2023, “rigettava l’opposizione proposta dei fideiussori”.
Hanno presentato ricorso -composto da due motivi - Lucania Trade S.r.l., Domenico Balsano, Paolo Quarto, Vittorio Maria Porcellini, Giovanni Malvasi, Francesco Balsano, Vito Laguardia, Francesco Laguardia e Rocco Rinaldi; la banca si è difesa con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria in data 17 novembre 2025; i ricorrenti hanno depositato il 25 novembre 2025 rinuncia, notificata a controparte, che non risulta essere stata accettata. Ritenuto che:
1. La rinuncia al ricorso si perfeziona con la sua acquisizione dalla controparte, che non è d’altronde tenuta, per condizionarne l’effetto, ad accettarla (S.U. ord. 34429/2019), trattandosi di atto unilaterale recettizio.
2. In applicazione dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c. , e nella fattispecie nulla di peculiare ostando, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso non è oggetto didisattendimento (cfr. da ultimo Cass. ord. 33132/2024). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7 . 000, 00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della