Italian Court dismisses appeal against execution sale due to lack of specific grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the seven primary grounds lacked specific censure against the lower court's decision. The appellant, Happygreen s.r.l., argued for the sale's invalidity based on unauthorized occupation and procedural errors, while the opposing parties defended the execution's regularity. The court rejected these claims because the appeal failed to meet the strict requirement of citing specific errors in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal against a judgment of execution sale is inadmissible if it fails to cite specific grounds or errors in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 16782 /20 2 2 R.G. , propost o da: HAPPYGREEN s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da ll’ a vv. Al fredo Mercatante come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti -controricorrente – e contro CREMA SANDRO, rappresentato e difes o da ll’ a vv.
Marco Ferraro come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente – e contro FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a da gli a vv. ti Andrea Basso e Claudio Coggiatti come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti N. 16782/22R.G. -controricorrente – e contro SERRETTA s.n.c. di Pivetta Daniela C. -intimata – avverso l a sentenza della Corte d’appello di Milano n. 444 /20 2 2 pubblicata l’8.2.2022; udital a relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 15 . 10 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 19.12.2017, Happygreen s.r.l. convenne in giudizio Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a., Serretta s.n.c. di Pivetta Daniela C., Banca Partner s.p.a., il notaio Sandro Crema, nonché “il Sig. Presidente del Tribunale di Biella ed il Giudice dell’Esecuzione Dott. Andrea Antonio Salemme e Dott.ssa Daniela Frattini, quindi, per loro, lo Stato Italiano nella persona del legale rappresentante pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, presso l’Avvocatura dello Stato di Roma”, dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo: che il 10.12.2009, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 137/2007 R.G.E., aveva partecipato alla vendita all’incanto disposta dal Tribunale di Biella, avente ad oggetto un compendio immobiliare di proprietà della debitrice esecutata Serretta s.n.c., composto da terreni e fabbricati rustici, siti in Comune di Donato, individuati in catasto al Foglio 17, partt. 19, 26, 27, 34, 36, 162, 171, 182, 183, 194, 210, 223; che sul compendio era stato elaborato un progetto edilizio per la costruzione di una struttura socio-sanitaria, con trasformazione del compendio stesso da agricolo ad edificabile; che la N. 16782/22R.G. procedura esecutiva era stata promossa dalla creditrice Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a.; che la vendita era stata delegata al notaio Sandro Crema; che la perizia estimativa aveva evidenziato come da tempo l’area fosse occupata da un “coltivatore di pecore che vi dimorava”, poi identificato in tale Piero Longo; che costui aveva segnalato agli organi della procedura di occupare alcuni degli immobili sine titulo, altri sulla scorta di contratto di locazione; che il giudice dell’esecuzione, ritenendo nonopponibile alla procedura il contratto di locazione agricola relativo ai fabbricati, aveva ordinato la liberazione degli immobili di cui al Foglio 17, partt. 19 e 26; che essa Happygreen si era aggiudicata l’immobile per l’importo di € 883.500,00; che a saldo avvenuto, comprensivo delle spese (per l’importo complessivo di € 983.785,00), in data 10.5.2010 era stato emesso il decreto di trasferimento, trascritto il 28.5.2010; che il 5.10.2010, essa Happygreen era pervenuta ad un accordo con il Longo, col quale gli consentiva l’utilizzo gratuito dei fabbricati di cui alle partt. n. 19 e 26, a fronte dell’impegno a rilasciarli quando fossero state completate le pratiche per la realizzazione della struttura socio-sanitaria; che essa attrice aveva poi appreso chein precedenza, in data 20.11.2009,il Longo aveva iscritto a ruolo, dinanzi al Tribunale di Biella, la causa per l’accertamento dell’usucapione dei terreni di cui alle partt. 3, 27, 34, 36, 162, 171, 182, 183, 194, 210, 223 del Foglio 17; che la causa (rubricata al N. 3177/09 R.G.) era stata decisa con sentenza del 14.12.2010, che aveva dichiaratoil Longo esclusivo proprietario per intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dei suddetti terreni.
Pertanto, l’attrice chiese al Tribunale di accertare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei danni subiti per la parziale evizione - essendo stata indotta in N. 16782/22R.G. errore dalle carenze informative del custode e professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. , notaio Sandro Crema, nonché dai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, che aveva ordinato la liberazione del bene oggetto di procedura con provvedimento del 17.10.2009, benché fosse noto che l’area era occupata da un terzo, con la conseguenza che la situazione possessoria avrebbe dovuto essere meglio approfondita prima di dare corso alla vendita forzata - condannandoli in solido o disgiuntamente al risarcimento di tutti i danni sostenuti per l’aggiudicazione e il trasferimento della proprietà del compendio, nonché per tutti i danni ulteriori, consistenti nei costi sostenuti per l’ideazione, progettazione e lo sviluppo del progetto imprenditoriale e socio-assistenziale di cui sopra, nonché nei mancati proventi che sarebbero da esso derivati, quantificati (alla data del 30.9.2016) in € 17.037.388,93, o in subordine in € 4.718.657,21, o ancor più in subordine in € 983.785,00.
Si costituì la Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, perché infondate, pure eccependo l’intervenuta prescrizione. Si costituì anche Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a., esponendo che era pendentedinanzi al Tribunale di Biella il procedimento N. 1381/2016 R.G., promosso da Happygreen come terza opponente ex art. 404 c.p.c. nei confronti di Serretta s.n.c. e Piero Longo, onde ottenere la caducazione della sentenza n. 839/2010 del Tribunale di Biella di accertamento dell’usucapione in favore del Longo; eccepì, altresì, la prescrizione quinquennale, contestando, inoltre, le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto.
Si costituì, infine, il notaio Sandro Crema, eccependo la prescrizione quinquennale e negando ogni propria responsabilità. Non si costituì invece la debitrice esecutata N. 16782/22R.G. Serretta s.n.c., mentre, nei confronti di Banca Partner, l’attrice rinunciò agli atti prima della costituzione di questa. Istruita la causa, il Tribunale di Biella, con sentenza del 29.6.2020, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rigettò tutte le domande proposte nei confronti del notaio Sandro Crema e di Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a.; condannò l’attrice ex art. 96 c.p.c. in favore delle convenute e regolò le spese.
Happygreen propose gravame e la Corte d’appello di Milano –nella resistenza di Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a., del notaio Sandro Crema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nella contumacia di Serretta s.n.c. – lo rigettò. Osservò in particolare il giudice d’appello, per quanto qui ancora interessa, che la censura concernente la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione al giudizio ex art. 404 c.p.c. al tempo pendente dinanzi al Tribunale di Biella, non poteva essere accolta, sia perché la questione era stata sollevata – inammissibilmente – solo con l’appello, sia perché tra i due giudizi non sussistevaun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, né essendovi identità di parti;che la domanda per la responsabilità dei magistrati era stata tardivamente proposta a normadell’art. 4, comma 2, della legge n. 117/1988; che la domanda avanzata nei confronti del notaio Crema, delegato ex art. 591- bisc.p.c., non era fondata, atteso che questi aveva correttamente adottato gli atti di propria competenza, descrivendo esattamente lo stato di occupazione degli immobili staggiti; che, del pari, infondata era la domanda proposta contro la creditrice procedente, Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a., neppure avendo allegato, l’appellante Happygreen, alcun profilo di colpa o negligenza in capo alla N. 16782/22R.G. predetta, nella scelta degli immobili da sottoporre a pignoramento in danno dell’esecutata Serretta s.n.c., né avendo allegato o dimostrato la perdita definitiva del beneacquistato, stante la pendenza del giudizio ex art. 404 c.p.c., ed ancora avendo la predetta procedente incassato la sola somma di € 17.047,01, per rimborso spese di procedura, di cui l’art. 2921 c.c. preclude comunque la restituzione; che nessun profilo di responsabilità era ravvisabile nella condotta della esecutata Serretta s.n.c.; che corretta, infine, era da ritenersi la condanna di Happygreen alle spese nei confronti di tutti i convenuti secondo soccombenza sulla base del valore della lite (oltre € 17 mln.), nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo l’azione da essa appellante proposta “grossolanamente infondata”.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Happygreen s.r.l., sulla scorta di formali nove motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi Finissaggio e Tintoria s.p.a., Sandro Crema e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Serretta s.n.c. è rimasta intimata. Sandro Crema ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Preliminarmente, va rilevato che i l ricorso è stato notificato , per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l’Avvocatura distrettualedello Stato, ma la conseguente nullità della notifica risulta sanata dalla avvenuta costituzione dell’intimata, che ha resistito con controricorso.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’attività defensionale svolta dalla ricorrente in data 14.10.2025 (ossia, appena il giorno prima dell’odierna adunanza camerale), consistente in produzione documentale N. 16782/22R.G. ex art. 372 c.p.c. e nel deposito delle “noteillustrative” (sostanzialmente, una memoria ex art. 380-bis1 c.p.c.), in quanto avvenuta ampiamente al di là dei rispettivi termini dettati dalle citate disposizioni. L’intera descritta attività, dunque, è da considerare tamquam non essete la produzione documentale non è utilizzabile in questa sede. 1.2 –Ciò posto, non mette conto esaminare partitamente le singole doglianze, stante l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c. non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata l’8.2.2022, che la ricorrente afferma esserle stata notificata in data 20.4.2024 (rectius, in data 20.4.2022, come anche si evince dalla analoga indicazione contenuta nel controricorso dellaparte p ubblic a , riguardo alla quale – si nota per completezza – nessun rilievo ha svolto parte ricorrente, come avrebbe dovuto fare qualora quello del suo ricorso non fosse stato un mero errore materiale).
La difesa della ricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale contenuto nello stesso, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti. 1.3– In proposito, deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità, che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei terminidi impugnazione, afferma:
“In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di N. 16782/22R.G. legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio”( così, ex multis , ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021).
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022). 1.4- Nella specie, peraltro, il ricorso d i Happygreen s.r.l. risulta essere stato notificato il 20.6.2022 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione N. 16782/22R.G. della sentenza della Corte d’appello di Milano, avvenuta in data 8.2.2022, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della relatadi notifica, se la sentenza è stata notificata,individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata, risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 2.1 – Davvero ad abundantiam , può anche rilevarsi che i motivi dal primo al settimo, nonché il nono –attinenti, sotto vari profili, al merito della vicenda che occupa -,avrebbero comunque dovuto considerarsi di per sé inammissibili.
Infatti, le domande originariamente proposte dall’odierna ricorrente muovono dalla pretesa evizione dalla stessa subita in ordine ad un compendio immobiliare acquistato in seno ad una procedura esecutiva, dinanzi al Tribunale di Biella, a seguito di usucapione maturata in favore di tale Piero Longo. Senonché, risulta dagli atti che la sentenza dichiarativa dell’usucapione (Trib.Biella 14.12.2010) è stata dichiarata inefficace dal medesimo Tribunale con sentenza del 12.4.2022 (ritualmente prodotta in questa sede dal controricorrente notaio Crema), in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, c.p.c., proposta dalla stessa Happygreen .
Sul punto, quest’ultima null’altro ha ritenuto di dover precisare nel presente giudizio di legittimità, non avendo ritualmente depositato memoria, né avendo tampoco depositato documenti nel termine di cui all’art. 372 c.p.c., ferma l’inutilizzabilità di ogni spunto difensivo al riguardo (v. par. 1.1).Peraltro, la sentenza suddetta è stata resa in data ben antecedente alla stessa notifica del ricorso in esame (avvenuta il 20.6.2022), senza che di ciò si sia dato conto in alcun modo nel ricorso stesso. N. 16782/22R.G. 2.2- Ebbene, da tanto sarebbe derivata l’inammissibilità de i primi sette motivi diricorso, nonché del nono,per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c., sia al tempo della loro proposizione, sia comunque nel momento in cui la presente decisione viene assunta.
Infatti, ritiene la Corte che la sentenza ex art. 404, comma primo, c.p.c. , per quanto non passata giudicato, non sia un dato neutro o irrilevante ai fini dello scrutinio sulla sussistenza della condizione dell’azione, perché – pur a prescindere dalla questione circa la natura ( immediatamente rescindente o meno) di detta sentenza , se non ancora definitiva – la sua mera sus sistenza certamente incide sulla configurabilità dell’interessead agire: e qui, non può che rilevarsi che, all’atto della proposizione del ricorso che occupa, la sentenza del Tribunale di Biella che aveva accertato l’intervenuta usucapione in favore di Piero Longo era stata dichiarata inefficace nei confronti di Happygreen, con il che era venuto a cadere (quand’anche, in nuce) l’intero presupposto da cui origina il presente giudizio, ossia l’evizione in suo danno.
Pertanto, nessun interesse –in assenza di ogni(a tal punto) necessaria specificazione - poteva avere la predetta società ad instare in questa sede di legittimità. 2.3 –In ogni caso, anche a sostenere che la sentenza del Tribunale di Biella del 12.4.2022 non spiegasse immediata efficacia , nel senso poc’anzi chiarito , la mancata rituale presa di posizione da parte di Happygreen sulla questione, unitamente all’originaria assenza di informazione sia dell’esistenza della sentenza stessa, che degli eventuali sviluppi che la riguardano (ossia, se essa sia stata o meno impugnata ed eventualmente quali ne siano allo stato attuale gli sviluppi: in definitiva, se essa sia passata o meno in giudicato), avrebbero N. 16782/22R.G. comportato una ulteriore ragione di inammissibilità, stavolta per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).
Questa Corte, in ipotesi, sarebbe stata chiamata a decidere, all’odierna adunanza camerale, su un ricorso per il quale la ricorrente non solo ha omesso di ritualmente allegare la persistenza dell’interesse alla decisione, ma anche di indicare gli atti del procedimento ex art. 404 c.p.c. che pure (specialmente per quanto oggetto del primo motivo di ricorso) ha assu nto avere carattere pregiudiziale in senso logico-giuridico rispetto al presente ( dovendo all’uopo dimostrarela perdurante pendenza dell’altro giudizio – v. Cass. n. 26716/2019) .
Il ricorso, dunque, si rivela anche privo del necessario requisito di contenuto- forma, volto ad evitare il rischio che questa Corte , statuendo sul merito cassatoriodi cui ai predetti motivi, avrebbe pot uto assumer e una pronuncia a tal punto inutiliter data. Tanto avrebbe implica to , dunque, l’inammissibilità dei primi sette motivi del ricorso e del nono (a tacer d’altro, alcuni dei quali – il quarto e il sesto - consistonoin “non-motivi”, neppure recando censure alla sentenza impugnata). 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti , tenuto conto dell’attività difensiva effettivamente svolta e sulla base dell’effettivo valore della causa , benché in ricorso il valore della litesia stato indicato come indeterminabile. In proposito, occorre osservare che il valore della causa, nei confronti di tutti i convenuti, non può che determinarsi sulla base della domanda ( pari in via principale ad oltre € 17 mln., in subordine ad oltre € 4,7 mln., ed in ulteriore N. 16782/22R.G. subordine a quasi € 1 mln.), indistintamente proposta nei confronti di tutti i convenuti in solido o disgiuntamente, non potendo certo accedersi a lla tesi (invero, non poco originale)sostenuta ad altri fini dalla ricorrente con l’ottavo motivo di ricorso, secondo cui, essendo state rigettate le domande attoree, occorrerebbe tener conto dello scaglione di valore indeterminabile.
Assai di recente, peraltro, con riguardo all’ipotesi (qui non ricorrente) in cui,ad una domanda condannatoria specificamente quantificata, abbia alternativamente fatto seguito la richiesta di condanna alla somma “di giustizia”, è stato condivisibilmente affermato che “Nel caso di integralerigetto delladomanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso dicausa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per lecause di valore indeterminabile ” (Cass., Sez.
Un., n. 20805/2025). Nulla va disposto con riguardo all’intimata, che non ha svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M la Cortedichiara il ricorso i mprocedi bile e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimitàin favore dei controricorrenti, liquidate: per la Presidenza del Consiglio dei Ministri in € 40.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito; per Sandro Crema in € 52.000,00 per N. 16782/22R.G. compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; per Finissaggio e Tintoria Ferraris s.p.a. in € 40.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente