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Ordinanza — n. 33938/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing outside the semester deadline for execution oppositions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33938/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the semester deadline applicable to execution oppositions. The Province of Belluno argued the appeal was timely, but the Court noted that the semester suspension rule does not apply to proceedings under Articles 615, 617, and 619 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying dispute regarding the payment of interest.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 1 l. 742/1969; Art. 92 r.d. 12/1941; Art. 615, 617, 619 c.p.c.: The semester suspension of procedural terms does not apply to execution oppositions; appeals filed after the semester deadline are inadmissible.

Parole chiave

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execution opposition semester deadline inadmissible appeal procedural terms Code of Civil Procedure opposizione tardiva arretrati di mantenimento premi assicurativi non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 1 l. n. 742 del 1969
380-bis.1, comma 2,c.p.c.; CONSIDERATO CHE −s i osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez.
Art. 92 del r.d. n. 12 del 1941
742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 delr.d.
Art. 615, 617 e 619 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
−pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo; −nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la indefensiodegli intimati; −tuttavia, ai sensi dell’ art. 13, comma 1- quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Ord. n. 6826 del 22/03/2010
Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568
548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21430/2024R.G. proposto da PROVINCIA DI BELLUNO, rappresentata e difesadall'avv. Emma Pierobon (C.F.PRBMME70M62A757J), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro GENNARO COSENTINO MASSIMO VILLIRILLO GIUSEPPE VILLIRILLO -intimati - avverso la sentenza dellaCorte d’appello di Venezia n. 840 del 12 /4/ 2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; letta la memoria della ricorrente; RILEVATO CHE −i l 30 gennaio 2020 Gennaro Cosentino, Massimo Villirillo e Giuseppe Villirillo notificavano alla Provincia di Belluno un atto di precetto, intimando il pagamento di Euro 13.096,21 a titolo di interessi moratori;

−l a Provincia di Belluno proponeva opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c. innanzi al Tribunale di Belluno, sostenendo di aver già pagato quanto dovuto in forza dell’ordinanza del Tribunale di Crotone n. 11583 del 15 dicembre 2018; −nella contumacia dei convenuti, il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 168 dell’8 giugno 2021, accoglieva l’opposizione; −Gennaro Cosentino, Massimo Villirillo e Giuseppe Villirillo impugnavano la decisione; −l a Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 840 del 12 aprile 2023, accoglieva l’appello, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in iuse rigettava l’opposizione della Provincia, condannandola alle spese;

−l a Provincia di Belluno proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −Gennaro Cosentino, Massimo Villirillo e Giuseppe Villirillo non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −la ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 25 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,c.p.c.; CONSIDERATO CHE −s i osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez.

U, Ordi- nanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla verifica dell’integrità del contraddittorio e della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti degli intimati e dall’illustrazione dei motivi dell’impugnazione; −l a sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12/4/2023 ; −i l ricorso per cassazione è stato tardivamente notificato in data 3/11/2023, ben oltre il termine semestrale exart. 327 c.p.c., che nelle op- posizioni esecutive non soggiace alla cosiddetta “sospensione feriale”;

−i nfatti, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, «La sospen- sione dei termini processuali in periodo feriale indicata dall’art. 1 della l. n. 742 del 1969, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dall’art. 92 delr.d. n. 12 del 1941, a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 dello stesso codice.» (ex permultis, Cass. Sez. 6, 18/09/2017, n. 21568, Rv. 645765-01);

−pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo; −nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, attesa la indefensiodegli intimati; −tuttavia, ai sensi dell’ art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l’inammissibilità del ricorso, deve dichiararsi la sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor- rente e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellari- correnteed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.

Così deciso in R