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Ordinanza — n. 33932/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; judgment extinguished due to lack of interest in enunciating a legal principle regarding litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33932/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the appeal filed by the Bianchi heirs against the INPS and Guber Banca regarding litigation costs. The heirs sought to enunciate a legal principle concerning cost allocation in inheritance cases, but the Court found no actual conflict in existing jurisprudence. Consequently, the appeal was dismissed, and the procedural costs were fully compensated to the respondents.

Regesto Legislator

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Art. 363, comma 3, c.p.c.; Art. 363, comma 3, c.p.c.: The Court of Cassation may enunciate a principle of law only upon a serious and non-eliminable conflict between judges or in matters of great social/economic impact; absent such conditions, the appeal is extinguished.

Parole chiave

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extinction of proceedings enunciation of legal principle litigation costs allocation beneficiary heir procedural economy responsabilità degli eredi erede legittimario erede istituito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
Cass. Sez. U del 18/11/2016 n. 23469
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Testo completo

25 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17059/2023 R.G. proposto da BIANCHI ALBERTO, BIANCHI ANDREA, rappresentati e difes i dall’avvocato BRUNO GUARALDI, con domicilio telematico come per legge -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE(INPS), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentatoe difeso dagliavvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, con domicilio telematico come per legge -controricorrente - nonchécontro GUBER BANCA S.P.A. -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FERRARA n. 79/2023 depositata il 02/02/2023;

R.g. n. 17059 del 2023 U.p. 25/11/2025; estensore: C. Valle all’udienza pubblica del 25/11/2025: udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Cristiano Valle; sentito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore generale A nna Maria Soldi, che ha c hiesto dichiararsi l ’ estinzione del giudizio e l’enunciazione da parte della Corte, ai sensi dell ’ art. 363, comma terzo, c.p.c., del principio di diritto indicato ne lla memoria già depositata; ècomparso l’avvocato S ergio P reden , difensore del controricorrente , Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,che ha chiestodichiararsi l’estinzione del giudizio; nessuno è comparso per la parte ricorrente.

FATTI DI CAUSA I) A seguito di cassazione con rinvio per mancata integrazione del contradittorio nei confronti dell’INPS, quale terzo pignorato, disposta da Cass. del 2/12/2021n. 37929, Alberto e Andrea Bianchi, quali eredi beneficiati di Antonio Bianchi, riassunsero il giudizio di opposizione agli atti esecutivi nei confronti di Guber Banca S.p.a., quale mandataria della Cassa di risparmio di Cento e dell’INPS, dinanzi al Tribunale di Ferrara. Entrambi i convenuti si costituirono in giudizio, la Guber Banca S.p.a. resistendo alla domanda e l’INPS rassegnando conclusioni di disponibilità al versamento in favore della parte che risultasse accertata.

I.1) Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza del 2/02/2023n. 79, rigettò l ’ opposizione, condannando i Bianchi al pagamento del le spese nei confronti di entrambi i convenuti. I Bianchi proposero istanza di correzione dell’errore materiale circa la mancata specificazione della non eccedenza delle spese rispetto all’accettazione beneficiata. Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’istanza. R.g. n. 17059 del 2023 U.p. 25/11/2025; estensore: C. Valle Alberto e Andrea Bianchi impugnano per cassazione con tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’INPS.

I.2) La Co rt e, con ordinanza interlocutoria del 2/07/2025 n. 17893, resa all ’ esito dell ’ ordinanza camerale del 26/06/2025, ha rimesso la causa alla pubblica udienza in ordine almeno alla questione dell’identificazione dell’interesse alla riassunzione del giudizio, dopo la sentenza di questa Corte per mancata integrità del contraddittorio, degli eredi beneficiati Andrea e Antonio Bianchi a lla modifica del provvedimento giurisdizionale in punto di regolazione delle spese di lite, in quanto volto a evitare un depauperamento personale (in relazione pure alla necessità o meno della menzione, già e solo nel giudizio in cui si forma il titolo di condanna dell’erede, della specificazione della limitazione della sua accettazione intra vires), ma non mancando di rilevare la carenza di precedenti di legittimità, negli esatti termini, anche sugli altri motivi di ricorso (liquidazione delle spese in favore del terzo pignorato quale litisconsorte necessario, che non abbia svolto difese; spettanzadel rimborso spese generali in caso di nomina, quale avvocato, di professionista non appartenente al pubblico foro).

All’udienza pubblica del 25/11/2025, udito il Procuratore generale e il difensore dell’INPS, il Collegio ha riservato la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE II) Iricorrenti Alberto Andrea Bianchi hanno, con atto pervenuto telematicamente in data 18/11/2025, rinunciato al ricorso, chiedendo che la Corte dichiari l ’ estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di legittimità. L’INPS,a mezzo del proprio difensore, ritualmente autorizzato in forza della procura speciale in atti , ha dichiarato di accettare la rinuncia. La rinuncia al ricorso e la relativa accettazione sono rituali e deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, non rilevando che R.g. n. 17059 del 2023 U.p. 25/11/2025; estensore:

C. Valle manchi l’accettazione della Guber Banca s.p.a., atteso che la stessa è rimasta intimata anche in questa fase del giudizio. II.1) La Corte non ritiene che sussistano i presupposti per la enunciazione del principio di diritto nell ’ interesse della legge , posto che non vi è un effettivo contrasto, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e i n quella di merito , in ordine alla regolazione delle spese di lite in caso di eredità beneficiata e di prosecuzione del processo da parte degli eredi e tanto in considerazione dell a peculiarità del caso concreto, già p r ospett ata nell ’ ordinanza interlocutoria,ove si rileva la « normale inidoneità di un ’ ordinanza di rigetto di istanza di correzione ad integrare la motivazione, ma pure in relazione all’altra pacifica acquisizione, circa la necessità della menzione, già e solo nel giudizio in cui si forma il titolo di condanna dell’erede, della specificazione della limitazione della sua accettazione intra vires»: tantoesclude la ricorrenza di un interesse all’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge.

In tema è utile richiamare, al fine di escludere l’opportunità di enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, quanto scritto - sia pure in relazione alla fattispecie dell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ma su impulso del Procuratore Generale - da Cass. Sez. U del 18/11/2016 n. 23469, par. 24 della motivazione, secondo la quale: «Tanto questa Corte può fare in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici … o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.».

In conclusione, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. R.g. n. 17059 del 2023 U.p. 25/11/2025; estensore: C. Valle II.2) La carenza di obiezioni da parte dell’INPS alla richiesta di compensazione delle spese formulata dai ricorrenti e l’assoluta peculiarità della vicenda, derivante dalla carenza di interesse all’impugnazione di una sentenza in esito al rigetto del ricorso per correzione dell’errore, consentono di ritenere di giustizia l ’ integrale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità. II.3) Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese del giudizio di leg