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Ordinanza Interlocutoria — n. 33919/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of notification to absent appeal parties before addressing merits or cessation of dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33919/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the notification of the cassation appeal to two absent parties null and void, ordering its renewal within thirty days. The appellant had served the appeal at their first-instance domicile, while the respondents remained contumacious in the appeal court. The court ruled that such defective notifications must be corrected before any decision on the cessation of the dispute or the merits can be made.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 330 c.p.c.: When a cassation appeal is notified to a party contumacious in the appeal degree at their first-instance domicile, the notification is null and void, requiring its renewal under Art. 291 c.p.c. prior to any ruling on the cessation of the dispute or merits.

Parole chiave

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nullity of notification contumacious parties renewal of notification cessation of dispute cassation procedure defective service first instance domicile pignoramento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.
Art. 330 c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
e Fabio Gabrielli, già parti nei gradi di merito; in data 30/10/2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
e Fabio Gabrielli, già parti nei gradi di merito; in data 30/10/2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
Art. 617 c.p.c.
proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nella procedura esecutiva - di cui asseriva di aver avuto informale conoscenza -promossa nei suoi confronti, presso il Tribunale di Velletri, da Belvedere SPV S.r.l.
Art. 630 c.p.c.
proponeva reclamo exart. 630 c.p.c.;
art. 617 c.p
proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 291 c.p
330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 29/04/2008, n. 10817
Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485
603086-01; analogamente, nel rito tributario, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17189/2024 R.G. proposto da PROPRITALY S.A. (già TUSCOLO C S.R.L. e TUSCOLO C. LDA), rappresentata e difesa dall’avv. Piero Mancusi (C.F. MNCPRI42A08H501O) e dall’avv. Antonella Persico (C.F. PRSNNL60E66F839N),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro BELVEDERE SPV S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Calabresi (c.f. CLBRRT74D22G999W), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di FEMA PROGETTI S.R.L. GABRIELLI FABIO - intimat i - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Roma n. 590 del 29/1/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; Ad. 11/11/2025 CC R.G.N. 17189/2024 C.C. 31/3/2022 RILEVATO CHE Propritaly S.A. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nella procedura esecutiva - di cui asseriva di aver avuto informale conoscenza -promossa nei suoi confronti, presso il Tribunale di Velletri, da Belvedere SPV S.r.l. in relazione ad un credito ceduto da Mediocredito Italiano; deduceva la nullità delle notificazioni del precetto e del pignoramento, eseguite presso il domicilio di Fabio Gabrielli (ex legale rappresentante, da tempo cessato dalla carica di amministratore); il giudice dell’esecuzione, in esito alle doglianze, aveva autorizzato la creditrice alla rinnovazione della notifica del titolo esecutivo e del precetto e la Propritaly S.A. proponeva una seconda opposizione; in seguito, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2020, il giudice dell’esecuzione, in ragione della mancata regolarizzazione dell’atto di precetto, dichiarava la nullità della procedura esecutiva e disponeva la cancellazione del pignoramento; la Belvedere SPV S.r.l. proponeva reclamo exart. 630 c.p.c.;

Propritaly S.A. lamentava l’irregolarità della notificazione dei provvedimenti assunti nel reclamo; il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1001/2020, accoglieva il reclamo della Belvedere SPV e revocava l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione dell’11 febbraio 2020; la Propritaly S.A. impugnava la sentenza; resistevano in appello Belvedere SPV S.r.l. e, con un unico atto, Fema Progetti S.r.l. e Fabio Gabrielli; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 590 del 29 gennaio 2024, dichiarava inammissibile l’impugnazione della Propritaly S.A.; avverso la predetta sentenza, Propritaly S.A. proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;

Belvedere SPV S.r.l. resisteva con controricorso; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati Fema Progetti S.r.l. e Fabio Gabrielli, già parti nei gradi di merito; in data 30/10/2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c. e –rilevando che la procedura esecutiva da cui è scaturita la presente controversia era stata chiusa anticipatamente con conseguente cancellazione del pignoramento immobiliare e che era stato altresì dichiarato, con pronuncia definitiva, che la Belvedere SPV S.r.l. era priva del diritto di agire in executivis– instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese secondo soccombenza virtuale; all’esito della camera di consiglio dell’11/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE in via preliminare si osserva che il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato; Fema Progetti S.r.l. e Fabio Gabrielli sono rimasti contumaci nel grado d’appello e la ricorrente ha eseguito la notifica del ricorso nei loro confronti presso il domicilio eletto nel primo grado di giudizio; secondo la giurisprudenza di legittimità, la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poiché eseguita al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi primo e terzo, c.p.c., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.

Sez. U., 29/04/2008, n. 10817, Rv. 603086-01; analogamente, nel rito tributario, Cass. Sez. 5, 11/05/2018, n. 11485, Rv. 648022-02); ai sensi dell’art. 291 c.p.c. deve preliminarmente disporsi - impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di Fema Progetti S.r.l. e Fabio Gabrielli, entro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza a questo ordine;non potendo applicarsi al caso della prospettata sopravvenienza di una cessazione della materia del contendere i principîelaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sulla non necessità di previa integrazione del contraddittorio nel giudizio di legittimità destinato a definizione negativa in rito o nel merito; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di Fema Progetti S.r.l. e Fabio Gabrielli entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così decis