Cassation court allows appeal against water utility judgment due to lack of necessary joinder of collection agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appellant's claim regarding the nullity of the second-instance judgment due to the failure to cite the collection agency. The lower court had incorrectly excluded the collection agency as a necessary co-litigant in a 'recovery' opposition proceeding, despite the agency's prior participation in the first instance. Consequently, the court annulled the appellate decision and remanded the case for retrial to ensure proper adversarial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; In recovery opposition proceedings where the collection agency participated in the first instance, the agency constitutes a necessary co-litigant, and omitting their citation in the second instance renders the entire proceeding null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19777/2023R.G. proposto da Anna MANNARELLI, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Stronati (C.F. STRCLD59T30H501E), con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD (già CONSORZIO DI BONIFICA “TEVERE E AGRO ROMANO”), rappresentato e difeso dall’avv. Michele Scarantino (C.F. SCRMHLM01H501P), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2722 del 13/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2025 dal Consigliere Dott.
Giovanni Fanticini ; RILEVATO CHE −Anna Mannarelli conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (poi Consorzio di Bonifica Litorale Nord) ed Equitalia Sud S.p.A., opponendosi alla cartella di pagamento che le era stata notificata e riguardava presunti consumi di acqua potabile per l’anno 2005; contestava la legittimità delle pretese creditorie del Consorzio, deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione dei consumi, l’assenza di misuratori individuali, la genericità delle richieste e la violazione di disposizioni regionali che avrebbero impedito l’emissione della cartella esattoriale;
−si costituiva nel giudizio il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, mentre l’agente della riscossione restava contumace; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18936 del 9 ottobre 2017, ritenendo che il credito fosse prescritto, accoglieva le domande della Mannarelli, annullava l’intimazione di pagamento e condannava il Consorzio a rifondere le spese processuali; −il Consorzio - deducendo il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale accolto l’eccezione di prescrizione sollevata soltanto con l’avversaria comparsa conclusionale - proponeva appello nei confronti della sola Mannarelli, la quale eccepiva la nullità dell’impugnazione per avere l’appellante mancato di citare la Equitalia Sud (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione);
−la Corte d’ appello di Roma, con la sentenza n. 2722 del 13 aprile 2023, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della Mannarelli nei confronti del Consorzio e la condannava al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in via preliminare, il giudice d’appello respingeva l’eccezione d’invalidità dell’impugnazione, perché «L’attrice, infatti, ha introdotto un giudizio di accertamento negativo (parziale) del credito, contestando esclusivamente la pretesa creditoria dell’ente per motivi sostanziali.
… Pertanto, deve concludersi che la legittimazione passiva spettava unicamente al Consorzio e la domanda proposta anche nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. deve intendersi come mera “denuntiatio litis”, che non vale ad attribuirle la qualità di parte, anche in considerazione del fatto che l’eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l ’ esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (cfr. Cass. n. 5625 del 26/02/2019; Cass. n. 23984 dell’11/11/2014).
In conclusione, l’agente per la riscossione non era litisconsorte necessario, fermo restando che, anche in tale ipotesi, dalla mancata vocatio in ius non sarebbe derivata, come sostiene la Mannarelli, la nullità dell’appello, bensì la necessità di ordinare l’integrazione del contraddittorio.»; −a vverso la predetta sentenza, Anna Mannarelli proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso il Consorzio di Bonifica Litorale Nord (già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano); −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c.;
−a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 11 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE −preliminarmente, va respinta l’ eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.; infatti, l’atto introduttivo, ancorché formulato in maniera ripe- titiva e sovrabbondante rispetto all’esigenza di informare la Corte di legitti- mità delle vicende processuali essenziali per la decisione, non impedisce la comprensione né del fatto processuale, né della censura formulata col primo motivo (qui accolto), che è sufficientemente precisa per consentirne l’esame;
−col primo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applica- zione dell’art. 331 c.p.c., nullità dell’atto di citazione d’appello», per avere la Corte d’Appello omesso di disporre la chiamata in causa di Equitalia Sud S.p.A. (che aveva emesso e notificato l’atto impositivo) nel giudizio di se- condo grado e violato le norme sul litisconsorzio necessario; −il motivo è fondato; −la Corte d’appello di Roma ha erroneamente escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario con Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione), sia perché l’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento ed è incaricato dell’esazione coattiva del credito è litisconsorte necessario nella causa di opposizione “recuperatoria” contro l’ente impositore (rivolta, cioè, a contrastare la pretesa creditoria di quest’ultimo, resa nota attraverso la cartella), sia perché, comunque, la società era stata parte (anche se contumace) del processo di primo grado e, come tale era, da considerare litisconsorte processuale;
−infatti, in relazione al litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione, questa Corte ha già più volte affermato che solo nelle opposizioni esecutive “non recuperatorie” la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’agente della riscossione (Cass. Sez. 3, 12/02/2024, n. 3870, Rv. 670113-01; Cass. Sez. 3, 20/09/2024, n. 25272, Rv. 672117-01; Cass. Sez. 3, 09/01/2025, n. 564), ma che «diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte de- duceche la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa … in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo ef- fettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente della riscossione e dell’ente creditore»;
−inoltre, l’integrazione del contraddittorio nell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, era imposta dal solo fatto che tutte le parti erano state presenti nel processo di primo grado e, cioè, per la configurabilità del cosiddetto “litisconsorzio processuale”(in tema, Cass. Sez. 5, 08/11/2017, n. 26433, Rv. 646163-01): −per quanto esposto, la mancata integrazione del contraddittorio nel grado di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso;
−la circostanza che la relativa questione non era stata oggetto di spe- cifica doglianza in quella sede giustifica il suo mancato rilievo nella defini- zione nel merito – in senso sfavorevole all ’ intimato già utente di analogo contratto di somministrazione –di una controversia in tutto sovrapponibile alla presente, avutasi ad opera di Cass. Sez. 3, 22/07/2024, n. 20136; −il motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impu- gnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
−restano assorbiti gli altri motivi; p. q. m. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa compo- sizione, anche