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Ordinanza Interlocutoria — n. 33908/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if unpaid state land occupation fees require a specific self-assessment act for collection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33908/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing to resolve a legal doubt regarding the validity of tax collection notices for unpaid state land occupation fees. The appellant argued that such notices lacked a strict enforceable title, while the respondent maintained that the law exempted the state from obtaining an ordinary enforceable title. The court noted the absence of explicit statutory language confirming the irretractability of these notices and the lack of specific judicial precedent, leading to the decision to defer the interpretation to a future hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 274 della Legge n. 311 del 2004; Where the interpretation of a provision allowing tax collection via role for unpaid state property use fees is doubtful regarding the necessity of a specific self-assessment act and the irretractability of the notice, the case must be remitted for public hearing.

Parole chiave

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state property occupation fees collection via role procedure enforceable title requirement irretractability of notices self-assessment act necessity tax collection interpretation remittal for public hearing indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 274 della Legge n. 311 del 2004
380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE il ricorso dell’Agenzia del Demanio im pone l ’ interpretazione dell’art.
Art. 615, comma 1, c.p.c.
proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
art. 2697 c.c
24 e 97 Cost., per la mancata specificazione nella cartella degli interessi applicati, e 3) la violazione dell’art. 2697 c.c., per la mancata prova dell’esistenza di un titolo esecutivo definitivo; l’Agenzia del Demanio ribadiva la correttezza della decisione di primo grado, richiamando l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 25/03/2016, n. 5956
Cass. Sez. 5, 11/03/2021, n. 6833
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2424/2021 R.G. proposto da AGENZIA DEL DEMANIO, rappresentata e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), con domicilio digitaleex lege - ricorrent e - contro ITTICA CETARA DEI FRATELLI FERRIGNO DI FERRIGNO EMILIO C. S.A.S., rappresentata e difesa dall ’ avv. Giuseppe Marino (C.F. MRNGPP54E25H703V) e dall ’ avv. Pasqualina Perfetto (C.F. PRFPQL66L41A674V), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE - intimata - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Salerno n. 1176 del 5/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; Ad. 11/11/2025 CC R.G.N. 2424/2021 C.C. 31/3/2022 RILEVATO CHE la Ittica Cetara dei Fratelli Ferrigno di Ferrigno Emilio C. S.a.s. proponeva opposizione exart. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 10020140035702411000, notificata il 22 dicembre 2014, per un importo di euro 1.185,40, relativa all’omesso pagamento dell’indennizzo dovuto per l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima, con realizzazione di opere prive di titolo abilitativo o difformi, per l’annualità 2012; la società deduceva la nullità della cartella impugnata, sostenendo che fosse stata emessa in assenza di titolo esecutivo, richiamando la circolare della Direzione Generale dell’Agenzia del Demanio dell’8 luglio 2002 e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di occupazione sine titulo, sarebbe stato necessario un ordinario giudizio di cognizione per l’accertamento della pretesa; eccepiva, poi l’infondatezza della pretesa creditoria; si costituivano in giudizio l’Agenzia del Demanio ed Equitalia Sud S.p.A. (oggi, Agenzia delle Entrate -Riscossione), contestando il merito della domanda attorea e sostenendo la legittimità della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo; il Tribunale di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 103 del 16 gennaio 2017, rigettava l’opposizione, in quanto il debitore avrebbe potuto e dovuto contestare l’an e il quantum della pretesa dell’indennità mediante tempestiva opposizione all’avviso di pagamento notificato il 23 novembre 2012, sicché, una volta decorso il termine senza opposizione, il credito doveva considerarsi irretrattabile; avverso tale sentenza la Ittica Cetara proponeva appello: deduceva 1) la violazione degli artt. 17 e 21 D.Lgs. n. 46 del 1999, in quanto la riscossione mediante ruolo richiede a suo fondamento un titolo esecutivo in senso stretto, 2) la violazione dell’art. 3 Legge n. 241 del 1990 e degli artt. 24 e 97 Cost., per la mancata specificazione nella cartella degli interessi applicati, e 3) la violazione dell’art. 2697 c.c., per la mancata prova dell’esistenza di un titolo esecutivo definitivo; l’Agenzia del Demanio ribadiva la correttezza della decisione di primo grado, richiamando l’art. 1, comma 274, della Legge n. 311 del 2004, che consentiva la riscossione mediante ruolo anche per le occupazioni abusive successive all’entrata in vigore della norma; la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n. 1176 del 5 novembre 2020, accoglieva il primo e il terzo motivo dell’appello e dichiarava assorbito il secondo: riteneva che, per la riscossione coattiva delle entrate dello Stato derivanti da rapporti di diritto privato, fosse necessario un titolo avente efficacia esecutiva, che, nel caso di specie, non risultava essere stato posto in essere, non potendo l’iscrizione a ruolo surrogare tale requisito in assenza di un atto amministrativo debitamente notificato e motivato; l’Agenzia del Demanio proponeva ricorso per cassazione; resisteva con controricorso la Ittica Cetara dei Fratelli Ferrigno di Ferrigno Emilio C.

S.a.s.; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate –Riscossione; all’esito della camera di consiglio dell’11/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE il ricorso dell’Agenzia del Demanio im pone l ’ interpretazione dell’art. 1, comma 274, della Legge n. 311 del 2004, che così stabilisce: «Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.…»; sulla questione si registra il precedente di Cass.

Sez. 3 , 25/03/2016, n. 5956, che, in un passaggio della motivazione, rileva «che le ragioni di merito con le quali era stata contestata la cartella esattoriale non erano più esaminabili, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato. Si tratta di un meccanismo che le norme tributarie non raramente prevedono, sul quale questa Corte ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto»); la richiamata decisione assimila l’avviso di pagamento previsto dalla citata disposizione all’avviso di accertamento tributario la cui mancata impugnazione rende irretrattabile la pretesa fiscale; tuttavia, osserva il Collegio che la legge n. 311 del 2004 non tipizza l’avviso di pagamento, né sancisce espressamente la sua irretrattabilità in mancanza di contestazioni; conseguentemente, potrebbe ragionevolmente sostenersi, da un lato, che la norma esonera la P.A. dall’onere di acquisire un titolo esecutivo ordinario, senza, però, far venire meno la necessità di un apposito atto di autoliquidazione (ulteriore rispetto all’avviso), e, dall’altro, che, trattandosi di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione dell’avviso non preclude al debitore la proposizione dell’opposizioneall’esecuzione per contrastare la pretesa, non irretrattabile (si veda, ad esempio, il principio espresso da Cass.

Sez. 5, 11/03/2021, n. 6833, Rv. 660718-03); il dubbio ermeneutico assume, sia per la peculiarità della disposizione, sia per l’esiguità dei precedenti giurisprudenziali, rilievo nomofilattico e, dunque, ritiene il Collegio che la causa debba essere rimessa all’udienza pubblica della Sezione; p. q. m. la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della Sezione.