Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33870/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the court's second reasoning on identity was not challenged, rendering the complaint inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33870/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the State Presidency to pay the losing party's legal fees. The lower court rejected the appeal on two grounds: the missing certificate of non-impugnation and a lack of identity between the parties in two judgments due to incomplete data. The appellant only challenged the first ground, ignoring the second which independently established the judgment's validity. Consequently, the Court ruled that since the second reasoning was unchallenged and legally sufficient, the appeal lacked interest and was inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; Art. 213 cod. proc. civ.: When a judgment rests on multiple independent reasons, failure to challenge one renders complaints against the others inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal multiple reasons judgment lack of interest identity of parties judgment res judicata risarcimento per errore giudiziario assicurazione di cure dentarie restituzione speciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
I-per un verso, in via generale, doveva ritenersi che l’art. 124 disp.
Art. 213 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
art. 124 disp. att. cod. proc. civ
I-per un verso, in via generale, doveva ritenersi che l’art. 124 disp.
art. 2909 cod. civ
civ.), la mancanza di essa non è dirimente per i fini di cui all’art. 2909 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27/07/2017, n. 18641
Cass. 06/07/2020, n. 13880
Cass. 14/08/2020, n. 17182
13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182); il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 07352 /20 2 2 R.G., proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri,in persona del Presidente pro tempore; rappresenta t a e difes a ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Luigi Merli; rappresentato e difeso dall’Avv. Donatella Montanari, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 6102/2021della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il21 settembre 202 1 ; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del9 dicembre 2025 dal ConsiglierePaolo S paziani .

Rilevato che: 1.il Tribunale di Roma, con sentenza n.20037 del 2019, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a Luigi Merli, a titolo risarcitorio,la somma di Euro 20.141,02, per avere frequentato negli anni 1983-1986, quale medico specializzando, il corso in Odontostomatologia, riconosc i uto dalle Diretti v e CEE n.362/75 e 363/75, coordinate e integrate dalla direttiva n.82/76, trasposte nell’ordinamento interno, senza avere percepito alcunché per gli anni di formazione; 2.avverso questa sentenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri propose appello, deducendo, con un unico motivo, che il dott.

Merli era stato destinatario di un giudicato sfavorevole sulla medesima domanda, da lui già proposta dinanzi allo stesso Tribunale di Roma e da questo rigettata con sentenza n.17039 del 2005, non impugnata dal soccombente; produsse copia autentica di questa sentenza, non munita, peraltro, della certificazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; osservò che nell’ipotesi in cui – c ome ne lla fattispecie – la se n tenza sia stata emessa nei confronti di numerose p arti processuali, l’oggettiva diffic o ltà di certificare l’assenza d i impugnazione per le singole parti avrebbe indotto le cancellerie ad adottare una prassi rigorosa nel rilascio dell’at testato di non impugnazione, rendendo così “diabolica” per la parte eccip i ente la prova del giudicato esterno, ove da offrirsinecessariamente mediante la produzione del dettoattestato; chiese che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dal dott.

Merli fosse dichiarata inammissibile;

3. s ulla contestazione dell’appellato – il quale aveva evidenziato che nella sentenza prodotta da controparte il nominativo “Merli Luigi” era stato trascritto «senza altre indicazioni sia anagrafiche che sul tipo di specializzazione per la quale sarebbe stata presentata la richiesta», non essendo quindi chiaro se si trattasse della stessa persona che aveva introdotto la presente causa o se ricorresse un caso di omonimia – la Corte d’appello di Roma, con s entenza 21 sette m bre 2021, n. 6102, ha rigettato l’impugnazione, sulla base della seguente , dup l ice considerazione:

I-per un verso, in via generale, doveva ritenersi che l’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., per il suo tenore lett e rale, non consent isse l’interpretazione dedotta dalla Presidenza appellante , diretta a superare l’orientamento giuri sprudenziale da essa stess a rich iamato circa la necessità che la certezza della formazionedel giudicato esterno sia provata dalla parte eccipiente, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria; II-per altro verso, con specifico rig u ardo alla fat tispecie in es ame , doveva rilevarsi che, in ogni caso, «la mancanza delle generalità complete dell’appellato nella sentenza prodotta» impediva «di apprezzare la identità e la corrispondenza dei due soggetti attori nei due giudizi»; 4.avverso la sentenza della Corte capitolina ha propo sto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unicomotivo; ha risposto con controricorso Luigi Merli; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte; il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con l’unico motivo di ricorso viene denunciata “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost, art.6 CEDU, art.2909 cc, nonché degli artt. 324 cpc e 124 disp. att. cpc, in relazione all’art.360 comma 1 n.3) cpc”; la Presidenza ricorrentecensura la sent e nza impugnata per avere aderito al rigoroso orientamento secondo cui il giudicato esterno potrebbe essere provato dalla parte eccipienteesclusivamente con un unico mezzo di prova, ovverosia con la produzione della sentenza emessa in altro procedimento, corredata dallacertificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione; reputa che tale orientamento, nell’escludere l’idoneitàdi altri mezzi di prova, individuabili in base alle ordinarie r egole probatorie ( in particolare, in base al principio di non contestazionee di vicinanza della prova)determini un vulnus ai sovra o rdinati principi del giu st o processo e della parità delle armi, nonché al diritto costituzionale di difesa, nelle ipotesi in cui – come in quel la in esame – la s entenza che si assume passata in giudicato sia stata emessa nei confronti di più parti, di cui almenouna ha proposto impugnazione. sostiene che, in tali ipotesi , infatti, le cance llerie (in particolare quelladel Tribunale di Roma) avrebbero assunto la rigorosa prassi di non rilasciare l’at testazione ex art. 124 disp . att. cod. proc . civ., in relazione alla parte che non ha prop osto l’impug nazione , sulla base dell’assunto che potrebbe essere certificata soltanto «la mancata impugnazione avverso un a sentenza nel suo insieme, non e s sendo nella disponibilità [del cancelliere] rilasci are un attestato di passaggio in giudicato relativo ad una o più parti processuali»; riserva di depositarel’attestazione di non impugnativa ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., richiesta alla cancelleriadel Tribunale di Roma all’esito dell’accoglimento, da parte del Presid ente dello ste s so Tribunale, del ricorso avverso il rifiuto del rilascio della detta certificazione in relazione ad altra parte processuale della sentenza n. 17039/2005; 2.il ricorso è inammissibile; 2.1. g iova rammentare che questa Corte ha già avuto mod o di affermare il duplice principio p e r cui, da un lato, l a “certificazione” del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.non è una prova legale dell’esistenza del giudicato ; dall’altro lato, essa certificazione non costituisce l’unicomezzo di prova utilizzabile a tal fine (cfr.

Cass.18/02/2025, n. 4276, non mass.; cfr., inoltre, Cass.13/03/2024, n.6697, non mass.); sotto il primo profilo si è evidenziatoche il cancelliere, ai sensi della norma surrichiamata, attesta la mancanza o la presenza di impugnazioni, non la formazione o la mancata formazione del giudicato, per modo che , quando la certificazione sia inidonea a dimostrare la formazione del giudicato (come nelle ipotesi di impugnazioni parziali, oggettive o soggettive: arg. ex artt. 329 e 332 cod. proc. civ.), la mancanza di essa non è dirimente per i fini di cui all’art. 2909 cod. civ.; sotto il secondo profilo, si è oss ervato che la legge, se , per un verso,prevede che l’attestazione del cancelliere sia il mezzo ordinario per dimostrare il passaggio in giudicato di una sentenza, per l’altronon stabilisce affatto che quell’attestazione sia l’unico mezzo di prova utilizzabile a tal fine, stante il generale principio di libertà della prova, che permea l’intero sistema processuale, e che può essere limitato solo in presenza di una previsione espressa; la medesima pronuncia ha anche chiar ito che, poich é i l giudicato esternodeve essere conosciuto dal giudice anche d’ufficio, concretando un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto( in tal senso, cfr. già Cass., Sez.

Un., Cass . 16/06/2006, n. 13916 e succ. conf.), allorché il cancelliere non p ossa attestare il passaggio in giudicato parziale di una sentenza, perché esula dai suoi compiti l’accertamento della formazione della regiudicata, è dovere del giudice acquisire d’ufficio l’idonea documentazione, anche a mente dell’art.213 cod. proc. civ., dalla cancelleria degli uffici giudiziari interessati; 2.2.ciò posto, deve peraltro evidenziarsi che la sentenza in questa sede impugnata non è sorretta dalla sola ratio decidendi diretta ad attribuire alla certificazione ex art. 124 disp att. cod. proc. civ. (nella specie, mancante) il valore di prova legale esclusiva del giudicato, avendo la Corte d’appello anche osservato che, « in ogni caso » , nella pronuncia n. 17039/2005 del Tribunale di Roma, prodotta dalla amministrazionestatale appellante, mancavano le generalità complete dell’appellato, il che impediva di apprezzare « la id entità e corrispondenza dei due soggettiattori nei due giudizi»; questa specificaratio decidendi non è stata impugnata con il ricorso in esame, il quale ha solo accennato alla circostanza – per altro smentita dall’esame del contenuto della comparsa di risposta in appello (pag.5), debitamente riportato dalla Corte territoriale nel corpo motivazionale della sentenza (pag.2), ove si evidenziavano la carenze anagrafiche contenute nella pronuncia del 2005 in ordine ai nominativi delle parti, nonché la mancata indicazione dei corsi di specializzazione da loro frequentati –che l’appellato non avrebbe contestato l’esistenza di omonimia (pag.9 del ricorso); poiché ilmotivo di ricorso per cassazione censura soltanto una delle due delle due rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, essodeve essere dichiarat o inammissibil e , in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, allorchéla sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun cas o l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641;

Cass.06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182); il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

4. l a circostanza che la parte ricorrente sia un’amministrazione statale esime questa Corte dall’attestare, in relazione al tenore della pronuncia resa, la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ex art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso che le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n.4315). Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’amministrazione statale ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00, oltre alle spese forfet