Cassation court dismisses appeal for abuse of process due to procedural misconduct and material errors in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, finding the appellant engaged in an abuse of process through dilatory tactics and procedural misconduct. While the lower court had previously awarded damages to the leasing company for property defects, the current appeal focused on procedural violations rather than the substantive claim. The court rejected the appeal because the appellant's conduct violated the principle of reasonable duration and included material errors in the reasoning of the contested order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, third and fourth paragraphs, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: Abuse of process, characterized by dilatory or pretextuous actions violating the principle of reasonable duration, warrants sanctions including compensation for costs and a fine payable to the fine fund, alongside the correction of material errors in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. Raffaele G.A. FRASCA Presidente Francesco M.CIRILLO Consigliere Emilio IANNELLO Consigliere Ud. 09/12/2025CC R.G.N.20574/2024 Pasquale GIANNITI Consigliere Paolo SPAZIANI Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20574/2024R.G., proposto da Arnica s.r.l.; rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Ponzio, in virtù di procura da considerarsi in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di Perseo G.E.I.E.; -intimata- nonché di Alberto Piperno, Delia Terracina , Bruno Piperno , Barbara Piperno, David Piperno; rappresentati e difesi dall’Avv.
Mariolina Bernardini, in virtù di procura allegata al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrenti- e di Claudio Piperno; rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Micali, in virtù di procura depositata unitamente al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la revocazione dell’ORDINANZA n. 4300 /202 4 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, pubblicata il 16 febbraio 2024 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA 1.La società Arnica s.r.l., utilizzatrice, in forza di leasing stipulato con la Fineco Leasing s.p.a., di un immobile ve n duto alla concedente dalla PerseoGEIE, convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla presenza, nell’immobile , di vizi che ne diminuivano in modo apprezzabile il valore.
La Perseo GEIE, costituitasi in giudizio, chiamò in manleva i propri danti causa, sigg.ri Alberto Piperno, Delia Terracina, Bruno Piperno, Barbara Piperno, David Piperno, Claudio Piperno. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, rilevando il difetto di legittimazione dell’attrice, quale mera utilizzatrice del bene non autorizzata ad agire dalla società concedente. 2.La Corte d’appello di Roma , in accoglimento dell’impugnazione dell’Arnica s.r.l., condannò la Perseo GEIE a pagare all’attrice- appellante, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 299.165,25 e condannò i chiamati in causa, in solido tra loro, a manlevare la debitrice.
3. P er la cassazione della sentenza d’appello ricorsero, in via principale, la Perseo GEIE e, in via incidentale, con distinti ricorsi, da un lato, Alberto, Bruno, Barbara e David Piperno, nonché Delia Terracina (d’ora innanzi, i sigg.ri “Piperno - Terracina) , dall’altro lato , Claudio Piperno. Con ordinanza 16 febbraio 2024 , n. 4300 , questa Corte ha sostanzialmente rigettato il ricorso principale della Perseo GEIE concernente la statuizione sulla domanda principale risarcitoria (dichiarando inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e assorbito il terzo) e ha parzialmente accolto i ricorsi incidentali proposti, da un lato, dai sigg.ri Piperno-Terracina (limitatamente al secondo motivo) e, dall’altro lato, da Claudio Piperno(limitatamente al terzo motivo), concernenti la statuizione sulla domanda di manleva.
3. Per la revocazione di questa ordinanza, ricorr e l’Arnica s.r.l. , sulla base di un articolato motivo. Rispondono con distinti controricorsi, da un lato, i sigg.ri Piperno- Terracina, dall’altro lato,Claudio Piperno. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. La ricorrente e i controricorrenti Piperno - Terracina hanno depositatomemoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’articolatomotivo di revocazione, l’Arnica s.r.l. assum e che l’ordinanzan. 4300 del 202 4 di questa Corte sarebbe affetta da error e di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore sarebbe consistito nell’accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto in via incidentale da Claudio Piperno. Premette, al riguardo , la ricorrente che i motivi dei due ricorsi incidentali proposti, da un lato, dai sig.ri Piperno-Terracina, dall’altro lato, da Claudio Piperno, ad eccezione del primo motivo di quest’ultimo ricorso, erano contenutisticamente identici, seppure inseriti con sequenza espositiva diversa: in particolare, il secondo motivo del ricorso proposto dai sig.ri Piperno-Terracina sarebbe stato uguale al quartomotivo del ricorso proposto da Claudio Piperno; invece, il terzo motivo del ricorso proposto da quest’ultimo sarebbe stato uguale al quinto motivo del ricorso proposto dai primi.
Ciò premesso, la ricorrente osserva che l’ordinanza impugnata, avendo accolto il secondo motivodel ricorso proposto dai sig.ri Piperno- Terracina, avrebbe dovuto accogliere, in quanto di contenuto identico, il quartomotiv o del ricorso proposto da Claudio Piperno , mentre « per mero abbaglio», dopo avere correttamente ritenuto assorbito il quinto motivo del ricorso proposto dai sig.ri Piperno-Terracina, non ha operato il medesimo assorbimento in relazione all’identico terzo motivo del ricorso proposto da Claudio Piperno, che risulterebbe essere stato accolto.
La ricorrente sostiene, in oltre , che, al di là del de s critto errore revocatorio, comunque sussisterebbero « ragioni di fatto e di diritto ostativeall’accoglimento del terzo motivo di ricorso » , il quale avrebbe dovuto reputarsi infondatoanche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.19785 del 2015. Infine, la ricorrente argomenta sulla sussistenza del proprio interesse ad agire in revocazione, asseritamente derivante dalla circostanza che,mentre l’accoglimento circoscritto al secondo motivo del ricorso dei sigg.ri Piperno-Terracina e al quarto motivo del ricorso di Claudio Piperno avrebbe un impatto esclusivamente limitato al rapporto tra l’ originaria convenuta (la Perseo GEIE) e gli originari chiamati, invece dall’ «apparente» accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da Claudio Piperno potrebbe derivare, in sede di rinvio, una pronuncia pregiudizievole nei suoi confronti, consistente nella «declaratoria di tardività della denuncia dei vizi». 2.Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
Al di là dellaquestione specificase possa riconoscersi alla ricorrente l’interesse ad agire in revocazione di una statuizione concernente un rapporto processuale tra altri soggetti e una domanda ( quella di manleva) diversa da quella (risarcitoria) da essa azionata, va rammentato che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due r appresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l’una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.
Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);
b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);
c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820);
d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso, sul quale la sentenza ebbe a pronunciare , rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).
3. Effettuata la ricognizione dei caratteri dell’ errore revocatorio , nella fattispecie in esame deve escludersi che un simile errore possa essere rinvenuto in ordine alla statuizione , contenuta nell’ordinanza impugnata,di accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto da Claudio Piperno, la quale, lungi dall’evidenziare la sussistenza di alcuna svista percettiva del collegio giudicante, si inserisce in un coerente percorso decisionale la cui correttezza in iure non è, ovviamente, sindacabile inquesta sede. Dopo aver giudicato fondato il secondomotivo del ricorso Piperno -Terracina (il quale poneva i l problema se la denuncia dei vizi dell’immobile operata dallasocietà attrice fosse efficace, oltre che nei confronti della convenuta , anche nei confronti dei terzi chiamati ), la Corte ha coerentemente reputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quinto, che, pur denunciando un diverso error in iudicando , poneva nellasostanza il medesimo problema.
Allostesso modo, dopo avere giudicato fondato il terzo motivo del ricorso proposto da Claudio P iperno ( il quale evocava la medesima questionegiuridica, riproponendo lo stesso er r or in iudicando evocato dal quinto motivo del ricorso Piperno - Terracina), la Corte ha coerentementereputato assorbiti gli altri motivi, tra cui il quarto , che prospettava il medesimo problema in termini giuridicamente sovrapponibilial secondo motivo del ricorso Piperno - Terracina . In sostanza, l’evenienzaper cui, con riguardo al ricorso Piperno - Terracina è stato accolto il secondo motivo e dichiarato assorbito il quinto, mentre,in ordine al ricorso proposto da Clau d io Piperno , è stato accolto il terzo motivo e dichiaratoassorbito il quarto, è dovutasoltanto alla circostanza che i medesimi e rrores iuris in iudicando erano stati prospettati con priorità invertita nei due ricorsi.
Non vi è stato pertanto nessun accoglimento “app arente ” do v uto ad un errore nella ricognizionedella sequenza espositiva, essendo anzi l’ordine delle statuizionideterminato proprio d all’esigenza di rispettare la predetta sequenza. Non può dunque predicarsi la sussistenza di alcun errore revocatorio, con conseguente inammissibilità dell’istanza di revocazione. Èappena il caso di aggiungere, infine, che parimenti inammissibili sono le deduzioni volte ad evidenziare le ragioni di infondatezza del terzomotivo di ricorso proposto da Claudio Piperno, che esulano del tutto dall’oggetto del ricorso per revocazione.
In definitiva,il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
5. La parte ricorrente soccombente va anche condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, di una somma che si stima equo determinare in misura pari ad Euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ.. La proposizione di un mezzo di gravame manifestamente inammissibile, in presenza di doglianze formulate senza tenere conto dei limiti del sindacato invocabile con il rimedio della revocazione , costituisce indice di mala fede o colpa grave e si traduce in una condotta processuale contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose.
Tale condotta, integrando gli estremi dell’“abuso del processo”, si presta, dunque, nella fattispecie, ad essere sanzionata con la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento, in favore delle contropart i resistent i vittorios e , di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass.21/09/2022, n. 27568; Cass. 05/12/2022, n. 35593). A questa condanna deve necessariamente seguire quella al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma liquidabile in Euro 500,00, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.
Il Collegio, peraltro, rileva che nell’ordinanza impugnata si coglie tuttavia un mero errore materiale, che ritiene emendabile d’ufficio: l’errore emerge dal confronto fra l’affermazione formale dell’accoglimento del terzo motivo a pag. 19, la coerente disposizione contenuta nel dispositivo dell’ordinanza, l’indicazione di assorbimento dei motivi dal terzo all’ottavo a pag.
21. L’errore materiale che va emendato è quello espresso nella parola “terzo”, cui va sostituita quella “quarto”. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare a i controricorrenti le spese del giudizio di revocazione che liquida per i controricorrenti Alberto Piperno, Delia Terracina, Bruno Piperno, Barbara Piperno, David Pipernoin Euro 7.200,00 per compensi e per il controricorrente Claudio Piperno in Euro 5.800,00 per compensi, oltre, per ciascuna delle due parti controricorrenti, alle spese forfetarie, a gli esborsi liquidati in Euro200,00 e agli accessori di legge.
Condannala società ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due particontroricorrenti, della somma di Euro 3.000,00, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Visto l’art. 288 cod. proc. civ., previo rilievo d’ufficio dell’errore material