Cassation appeal dismissed due to formal waiver of proceedings by the appellant party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally waived the submission of documents. Although the appellant argued that the lower court erred by applying outdated 2018 Milan tables instead of the 2021 tables for personal injury damages, no defense was presented by the opposing parties. Consequently, the court ruled that the proceedings could not continue without the necessary adversarial elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The appeal is extinguished if the appellant renounces the submission of documents, rendering the proceedings impossible to continue without the opposing party's participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22151/2023 R.G. proposto da : FORTE ANGELA, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE LIGUORI, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro VINCENZO DE LUCA, GENERALI ITALIA S.P.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1657/2023 depositata il 12/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Angela Forte ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1657 del 2023 della Corte di appello di Napoli, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - aveva convenuto in giudizio, a titolo di responsabilità da custodia, Vincenzo De Luca, per ottenerne la condanna al risarcimento di danni anche non patrimoniali alla persona; - il Tribunale, davanti al quale avevano resistito sia De Luca che la sua compagnia di assicurazioni Generali s.p.a., chiamata in lite, aveva accolto parzialmente la domanda, con pronuncia in parte riformata, in favore dell’originario attore deducente, dalla Corte di appello, in specie quanto al computo del danno biologico differenziale; non hanno svolto difese gli intimati Vincenzo De Luca e Generali Italia s.p.a.
Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 1226, 2056, 2059, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando in particolare di applicare le cosiddette tabelle di Milano per la liquidazione del danno alla persona sopravvenute, nel 2021, al momento della liquidazione, avendo invece fatto applicazione di quelle, ormai pregresse, del 2018. Considerato che vi è stata rituale rinuncia agli atti da parte ricorrente; il giudizio di legittimità deve dunque dichiararsi estinto, senza disposizioni sulle spese atteso il mancato svolgimento di difese da parte degli intimati rimasti tali.
P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità