Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late counterclaim and lack of defense violation. The court rejects the claim that the right of defense was violated. The court finds the counterclaim was filed late and the defense violation claim unfounded. The court rules the appeal is inadmissible due to procedural defects. The court establishes that late procedural filings result in inadmissibility. The court clarifies that the right of defense was not violated. The court confirms the appeal is inadmissible for procedural reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible due to the late filing of the counterclaim and the rejection of the defense violation claim. Mazzotta S.r.l. argued the Court of Appeal violated their right of defense by failing to order a technical expert opinion, while the bank contended the contracts were validly signed and interest capitalization was legal. The court ruled the defense violation claim inadmissible because the bank had already produced all necessary accounting documents, and the late counterclaim rendered the entire appeal procedurally defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.; The right of defense is not violated when the opposing party has already produced all relevant documentation, and a late counterclaim renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1725/2023 R.G. proposto da : MAZZOTTA SRL,in persona del l.r. p.t. Antonio Mazzotta, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Teseoe con lui elettivamente domiciliata in Roma alla Via di Villa Sacchetti 27; -ricorrente- contro BANCA IFIS S.P.A., in persona del l.r. p.t. , rappresentat a e difes a dall'avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio 7, pec: -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2359/2022 depositata il 04/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal la ConsiglieraANTONELLA PELLECCHIA. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, Banca IFIS S.p.A. otteneva dal Tribunale di Venezia l’emissione del provvedimento monitorio n. 3279/2015 per l’importo di euro 19.551,96, corrispondente al saldo passivo del conto corrente n. 58018, sul quale era regolato anche il rapporto di factoring appoggiato al conto anticipi n. 58017,intrattenuti da Mazzotta S.r.l. presso la filiale di Roma. Avverso detto decreto proponeva opposizione la società ingiunta, deducendo l’applicazione di interessi usurari sia oggettivi che soggettivi, la nullità delle clausole contrattuali relative a variazioni unilaterali delle condizioni economiche, giorni valuta, anatocismo, nonché la mancanza di valida sottoscrizione dei contratti e di forma scritta ai sensi dell’art. 117 T.U.B.; chiedeva pertanto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, l’accertamento della nullità e/o inefficacia dei rapporti, con rideterminazione del saldo dare/avere e ripetizione dell’indebito.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2282/2018, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente alle spese, ritenendo non provata la dedotta usurarietà, infondate le doglianze relative a CMS, variazioni unilaterali e giorni valuta, e comunque adeguatamente documentato il credito mediante la produzione degli estratti conto.
2. Avverso tale pronuncia proponeva appello Mazzotta S.r.l., articolando undici motivi, con i quali, tra l’altro, deduceva: la nullità del decreto per difetto di titolo ex art. 50 t . u . b ., la mancata ammissione di c.t.u. contabile, la nullità dei contratti per difetto di forma scritta, l’applicazione di interessi ultralegali ed usurari, l’illegittimità dell’anatocismo, delle commissioni e delle variazioni unilaterali. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2359/2022, rigettava l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. 3.Avverso tale decisione la società Mazzotta s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. 3.1.
Banca IFIS S.p.A. ha resisto con controricorso. Ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa, lamentando che la Corte d’appello abbia confermato la decisione di primo grado senza disporre la consulenza tecnica d’ufficio richiesta, né motivare adeguatamente sul punto. Deduce che sin dall’atto introduttivo, e poi reiteratamente in sede di appello, aveva domandato l’ammissione di CTU contabile sui rapporti di conto corrente n. 58017 e n. 58018, al fine di accertare l’applicazione di interessi usurari, l’anatocismo, le condizioni economiche non pattuite, nonché la corretta rideterminazione del dare/avere tra le parti.
Tali istanze erano state accompagnate da specifica indicazione delle verifiche richieste al consulente. Il Tribunale non aveva disposto la consulenza, pur ponendone le spese a carico dell’opponente, senza fornire alcuna motivazione. La Corte d’appello, a sua volta, ha ritenuto superflua la c.t.u., assumendo che l’appellante non avesse specificato gli accertamenti tecnici da svolgere e richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. nn. 3086, 5624 e 6500 del 2022) concernente i poteri del CTU, giudicata dalla ricorrente inconferente rispetto al tema dell’ammissibilità del mezzo istruttorio.
Censura, pertanto, l’omessa e/o apparente motivazione sul mancato espletamento della c.t.u. contabile, che non poteva considerarsi esplorativa, essendo stata richiesta per ricostruire rapporti contabili esistenti sulla base della documentazione prodotta in atti, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5091/2016; Cass. n. 15219/2007; Cass. n. 3191/2006). 5.Il motivo è inammissibile. Va infatti rilevato che, nella specie, la Corte d’appello di Venezia non ha negato l’ammissione di c.t.u. perché asseritamente esplorativa o per mancanza o incompletezza della documentazione prodotta, ma ha posto in rilievo, piuttosto, che l’accertamento contabile era per vero superfluo, per difetto di specificità delle censure svolte dalla Mazzotta s.r.l.
In tal senso depone la specifica motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, con specifico riguardo alla pretesa usurarietà degli interessi, ha rilevato la insufficiente allegazione degli elementi costitutivi della eccezione di usuraretà degli interessi sollevata dalla Mazzotta s.r.l. (v. punto 2.1, lett. e. della motivazione della sentenza impugnata). Sul punto, la Corte territoriale ha puntualmente e diffusamente messo in luce le deficienze delle allegazioni della Mazzotta s.r.l., volta che quest’ultima «nell’opporsi all'ingiunzione si è limitata a dedurre in termini generici che la banca aveva applicato al rapporto interessi usurari per un ammontare di € 25.818,42, rinviando per la specificazione delle ragioni poste a fondamento della censura a due perizie contabili dichiaratamente prodotte in allegato all’atto di opposizione, ma in realtà non presenti nel fascicolo (né telematico, né cartaceo), che veniva implementato solo a distanza di tempo con la produzione in allegato alla seconda memoria istruttoria di un elaborato peritale diverso da quelli di preteso riferimento indicati nell’atto di citazione in opposizione e nella prima memoria, e quindi inidoneo, come tale, a sanare l’originaria carenza di allegazione» (a pagg. 9-10 della sentenza impugnata).
Sono queste, al fondo, le ragioni (esplicitamente affermate in sentenza e non affatto apodittiche o apparenti) per cui la Corte veneta ha ritenuto superflua e, per l’effetto, non ha disposto la pur sollecitata c.t.u. Quanto, invece, alla violazione della normativa in materia di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, ha ritenuto la Corte veneta che la Banca aveva prodotto le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali adottate nel corso del rapporto e che la Mazzotta non aveva negato di averle ricevute, né aveva opposto specifiche contestazioni al riguardo (v. punto 4.2, lett. a, b, c, d, e, della motivazione e punto 9.2 della motivazione della sentenza impugnata).
Quanto, ancora, alla contestata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto nonostante il difetto di una specifica pattuizione al riguardo, la Corte di merito ha statuito che «la banca non risulta aver mai addebitato somme a debito in relazione a detti titoli, come d’altra parte già evidenziato dal primo giudice con statuizione che non risulta specificamente contestata» (a pag. 21 della sentenza impugnata). Quanto, invece, alla illegittimità dell’anatocismo, va ancora osservato come la Corte veneziana abbia statuito che la clausola di cui all’art. 8 di entrambi i contratti di conto corrente sono state espressamente accettate dalla correntista, con duplice sottoscrizione, ex artt. 1341, 1342 c.c., sicché la capitalizzazione trimestrale degli interessi deve ritenersi legittima in quanto contrattualmente prevista dalle parti in conformità alle condizioni stabilite dal combinato disposto dell'art. 120 d.lgs . n. 385 del 1993 nel testo applicabile ratione temporis e della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 (v. punto 10.3 della motivazione).
Peraltro, dalla sentenza emerge pure che la Banca, e non la Mazzotta s.r.l., aveva prodotto tutta la documentazione contabile afferente ai rapporti bancari, di guisa che risultava superfluo l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (v. pag. 7 della sentenza impugnata), e che la Mazzotta non aveva sollevato specifiche contestazioni in relazione alle annotazioni risultanti dagli estratti conto acquisiti agli atti di causa. La doglianza va, pertanto, dichiarata inammissibile, non confrontandosi idoneamentela ricorrente con il percorso argomentativo seguìto dai giudici d’appello, che, a fronte di una diffusa quanto puntuale motivazione, hanno dato conto delle ragioni che hanno condotto al rigetto dei motivi dell’appello interposto dalla Mazzotta s.r.l., risultando, per l’effetto, insussistente l’error in procedendodenunciato dall’odierna ricorrente.
6. Nessun provvedimento va pronunciato in tema di spese, attesa la tardiva costituzione della controricorrente Banca IFIS S.p.A. Ed infatti, il controricorso risulta depositato in data 27/02/2023, quindi oltre il termine di quaranta giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso, avvenuta in data 09/01/2023, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., così come modificato dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149/2022, nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2023 (cfr. Cass., Sez. U, n. 7170 del 18/03/2024).
Ne discende ulteriormente che - in applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (alla cui motivazione sul punto specifico qui si rinvia) -l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibile anche la memoria depositata dalla parte intimata (che tale va pertanto qualificata) ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art.370 c.p.c., di cui la parte inosservante le regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita.
Va quindi dichiarata l’insussistenza del diritto della controricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità da parte della ricorrente. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dell’