Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 33765/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders merger of two separate appeals against the same second-instance judgment for procedural unity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33765/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the merger of two distinct appeals filed against the same second-instance judgment to ensure a unified procedural treatment. The plaintiffs sought payment for medical specialization fees, while the government argued for dismissal; the lower court rejected both appeals. The court ruled that since both appeals targeted the identical appellate decision, they must be combined to facilitate a single, coherent examination of the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When multiple appeals are lodged against the same second-instance judgment, the court must order their merger to ensure a unitary procedural treatment and avoid contradictory rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
merger of appeals procedural unity second instance judgment unified examination Cassation procedure onorari legali indennità di patrocinio spese mediche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28545/2022 R.G. proposto da : ARAGONA MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA ARAGONA (RGNLSN58A58F158P), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- Contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentata e difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO MESSINA n. 254/2022 depositata il 21/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2025 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. MEDICI SPECIALIZZANDI. R.G. 28545/2022 Cron. Rep. C.C. 21/11/2025 C.C. 14/4/2022 FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che i dottori Marcello Aragona, Francesca Pia Pergolizzi e Agata Foti convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, il Ministero dell’economia e finanze, il Ministero del lavoro e l’Università degli studi di Messina, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici dal 1983-1984 al 1988; che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione quanto ai dottori Aragona e Pergolizzi, mentre la accolse quanto alla dott.ssa Foti, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in suo favore, della somma di euro 55.519,10 (pari a quella di euro 11.103,82 per ciascun anno di corso); che la sentenza è stata impugnata in via principale dai medici soccombenti e in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 21 aprile 2022, dichiarata la contumacia della dott.ssa Foti, ha rigettato entrambi gli appelli, regolando le spese di lite; che contro la sentenza della Corte d’appello di Messina propone ricorso il dottor Marcello Aragona con atto affidato a quattro motivi (r.g. n. 28545 del 2022); che presenta separato ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto affidato ad un solo motivo (r.g. n. 24879 del 2022); che la dott.ssa Foti non ha svolto attività difensiva in questa sede, mentre in relazione al ricorso del dott.

Aragona la Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato un mero atto di costituzione. Considerato che, trattandosi di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, quello avente il numero di registro generale successivo deve essere riunito a quello che ha il numero di registro generale precedente, affinché la trattazione dei ricorsi sia unitaria. P.Q.M La Corte dispone che il ricorso r.g. n. 28545 del 2022 sia riunito al ricorso r.g. n. 24879 del 2022. Così deciso in Roma, nella camera di con