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Ordinanza — n. 33724/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a cassation order's fine amount from 5,000 to 500 euros due to a material clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a correction to a cassation order that erroneously listed a fine of 5,000 euros instead of 500 euros. The appellant argued this discrepancy between the reasoning and the operative part constituted a material error warranting correction. The court confirmed that such a numerical discrepancy, lacking substantive impact on the case's outcome, is a correctable material defect under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A discrepancy between the reasoning and the operative part of a judgment, where the difference is merely quantitative and does not affect the substance of the decision, constitutes a material error susceptible of correction.

Parole chiave

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material error correction clerical discrepancy cassation order amendment quantitative difference civil procedure code modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 96, fourth comma c.p.c.
Ed infatti, non può non rilevarsi che la Corte ha indubbiamente voluto pronunciare condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Art. 380-bis u.c. c.p.c.
poiché vi era tenuta in forza della stessa norma in combinato disposto con l’art. 380-bis u.c. c.p.c., mentre la discrezionalità atteneva, ed attiene, soltanto al quantum dell’importo cui la soccombente era ed è tenuta.
Art. 91 c.p.c.
Art. 96, third comma c.p.c.
Ed infatti, non può non rilevarsi che la Corte ha indubbiamente voluto pronunciare condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 settembre 2011, n. 19601
Cass. 11 aprile 2004, n. 5196
19601; Cass. 11 aprile 2004, n. 5196).
Cass. 668/2019
15321/2012
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti GORI TIZIANA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO - ricorrente - contro UTG ROMA - intimato - POSTE ITALIANE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANIA STAZZI - resistente - relativamente alla pronuncia della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n.30987/2024in data 11.7.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI. Rilevato che La parte istante ha premesso che: Con l’ordinanza indicata n.30927/84 questa Corte, al punto 12 della motivazione, a pag. 10, ha disposto la “condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie, nella misura di € 500,00”, che invece nel dispositivo dell’ordinanza suddetta, per il medesimo titolo si legge la condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma di € 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, ha ritenuto quindi che trattasi di errore materiale del dispositivo dell’ordinanza n. 30987/24, depositata il 3 dicembre 2024, tanto premesso ha chiesto che: nel dispositivo dell’ordinanza 30987/24 depositata il 3 dicembre 2024, la frase “e di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende” sia corretta con la frase “e di una ulteriore somma di €. 500,00, in favore della Cassa delle Ammende” Considerato che Non vi è dubbio che si verte in ipotesi di mero errore materiale dell’ordinanza de qua nella parte in cui statuisce la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende atteso che sussiste una sola differenza quantitativa tra l’importo indicato in motivazione e quello riportato in dispositivo; in particolare la differenza attiene esclusivamente ad uno “0” di troppo o carente.

E’ infatti errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile (per tutte: Cass. 26 settembre 2011, n. 19601; Cass. 11 aprile 2004, n. 5196). Il contrasto, poi, tra formulazione letterale deldispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, laddove non incide sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi”dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità (Cass.668/2019, 15321/2012).

Nella specie, non sussiste antinomia tra il giudizio e la sua espressione letterale perché la motivazione, anziché presentarsi antitetica al dispositivo ha, rispetto ad esso, un notevole grado di coerenza con lo stesso, riducendone o ampliandone il contenuto senza, tuttavia, caducare quanto deciso. Tale divergenza –meramente quantitativa – è controllabile perché è ancorata ad elementi oggettivi che consentono la verifica del contenuto del giudizio. Ed infatti, non può non rilevarsi che la Corte ha indubbiamente voluto pronunciare condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c. poiché vi era tenuta in forza della stessa norma in combinato disposto con l’art. 380-bis u.c. c.p.c., mentre la discrezionalità atteneva, ed attiene, soltanto al quantum dell’importo cui la soccombente era ed è tenuta.

Fermo allora il disposto di cui all’art. 96 quarto comma c.p.c., la misura della somma da corrispondersi alla Cassa delle Ammende non può che parametrarsi al valore della controversia giustificativo degli importi liquidati a titolo di spese processuali ex art.91 c.p.c. e di quelle ex art.96 terzo comma c.p.c., dovendosi pertanto ritenere corretto l’importo di euro 500 (contenuto al di sotto di quello di euro 3.000 stabilito a titolo di refusione delle spese processuali, e di euro 1000 a titolo di condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.). P.Q.M La Corte, visto l’art.391 c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n.30987/2024 pubblicata in data 3.12.2024 quanto al tenore del dispositivo nel senso che, ove al secondo capoverso si legge ’Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna Tiziana Gori al pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore della società Poste Italiane S.p.a., e di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.’, si legga ‘Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna Tiziana Gori al pagamento della somma di €. 1.000,00, in favore della società Poste Italiane S.p.a., e di una ulteriore somma di €. 500,00, in favore della Cassa delle Ammende.’ Dispone l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza.

Così deciso in