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Ordinanza — n. 33693/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; appellant ordered to pay litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on October 31, 2025. Marco Tamburin had previously sued Eusebio Succi regarding a right of habitation on a Bologna property, but the lower courts rejected his claims. The Court ruled that the withdrawal required the appellant to bear the litigation costs, totaling €4,200, which were assigned to him.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A cassation appeal formally withdrawn by the appellant is extinguished, and the appellant is condemned to pay the litigation costs of the proceedings.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinguishment of proceedings litigation costs allocation cassation procedure right of habitation esame di cassazione procedure di ricorso censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19300/2022 R.G. proposto da MARCO TAMBURIN, rappresentato e difeso dall ’ a vv. Michele Arnone (C.F. RNNMHL56C05A944W),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro EUSEBIO SUCCI, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Paone (C.F. PNATMS71S13A944O), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Bologna n. 693 del 28/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; CONSIDERATOCHE con decreto di trasferimento del 12/7/2017, emesso nell’ambito della procedura esecutiva n. 753/2012 e 621/2014 r.g. esec. del Tribunale di Bologna, Marco Tamburin acquistava la piena proprietà, gravata da diritto di abitazione, dell’immobile sito in Bologna, via Mario Bastia n. 31; successivamente, conveniva in giudizio, dinanzi al medesimo Tribunale, Eusebio Succi chiedendo, tra l’altro, che fosse dichiarata l’inefficacia del diritto di abitazione sull’immobile, la nullità o la decadenza di tale diritto, la cancellazione della relativa trascrizione, il rilascio dell’immobile da parte del convenuto e la condanna di quest’ultimo al pagamento di un ’ indennità per l ’ occupazione senza titolo, oltre che delle spese di lite;

Eusebio Succi si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree; il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 21063 del 19 dicembre 2018, rigettava tutte le domande dell’attore; la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 693 del 28 marzo 2022, rigettava l’appello di Marco Tamburin; avverso la predetta sentenza, Marco Tamburin proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso Eusebio Succi; in data 31/10/2025 il ricorrente ha formalizzato rinuncia al ricorso per cassazione; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rituale rinuncia; non essendo intervenuta adesione alla rinuncia, occorre provvedere sulle spese di questo giudizio, ponendole a carico del ricorrente rinunciante;dette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi e con distrazione delle spese in favore del difensore (avv.

Tommaso Paone) dichiaratosi antistatario, nella misura indicata nel dispositivo; p. q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e – con distrazione in favore dell’avv.Tommaso Paone – le spese del giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d