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Ordinanza — n. 33678/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on agrarian lease, rejecting claims of omitted fact examination and procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33678/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ovimilk against the Brescia Court of Appeal's decision resolving an agrarian lease contract due to unpaid rent. The appellant argued that the lower court failed to examine crucial facts regarding waste dumping and incorrectly corrected a name without a specific request. The court ruled that the waste issue was merely a factual circumstance regarding animal housing, not a decisive legal breach, and that the name correction was a valid exercise of judicial power to correct material errors.

Regesto Legislator

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Art. 396 cod. proc. civ.; Art. 1456 cod. civ.: The Court of Cassation holds that a lower court's assessment of waste presence as a factual circumstance unrelated to contractual breach does not constitute an omission of decisive fact examination, and the correction of a material error in a party's name without a specific request is a valid exercise of judicial power.

Parole chiave

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agrarian lease contract resolution for non-payment omission of fact examination material error correction procedural nullity waste dumping liability judicial power scope arretrati di locazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 396 cod. proc. civ.
Art. 1456 cod. civ.
(in appresso, per brevità: Ovimilk), chiedendo dichiarare, in via principale, la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 287 cod. proc. civ.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.31/01/2024, n.
art. 1456 cod. civ
(in appresso, per brevità: Ovimilk), chiedendo dichiarare, in via principale, la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
art. 38 cod. proc. civ
Raffaele Rossi Sostiene, in senso contrario, che «non si trattava di eccezione di incompetenza soggetta alle decadenze di cui all’art. 38 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31/01/2024, n. 2887
Cass. 11/10/2017, n. 23912
2887; Cass. 11/10/2017, n. 23912).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8517/2021R.G. proposto da SOCIETA’ AGRICOLA OVIMILK S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. Tullio Castelli e dall’Avv. Alessandro Tucci –ricorrente – contro AZIENDA AGRICOLA F.LLI STABIUMI DI STABIUMI AMATO, GINEVRA E CATERINA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Carolina Tinti e dall’Avv. Antonino Strano –controricorrente – nonché contro SPAZZINI FILIPPO PRESTINI LUIGI ANGELO GIACOMO –intimati – AFFITTO AGRARIO r.g. n. 8517/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi avverso la sentenza n. 249/2021della CORTE DI A P PELLO DI BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 12 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.L’Azienda agricola fratelli Stabiumi di Amato, Ginevra e Caterina Stabiumi s.n.c. (in appresso, per brevità: Azienda Stabiumi) convenne ingiudizio la società agricola Ovimilk s.r.l. (in appresso, per brevità: Ovimilk), chiedendo dichiarare, in via principale, la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e, in via subordinata, per grave inadempimento della convenuta(per mancato pagamento di due annualità del canone), del contratto di affitto di alcuni terreni con annessi fabbricati rurali (stalle e locali accessori) destinati ad attività agricola e zootecnica siti nel Comune di Capriano del Colle, stipulato- i l 2 ottobre 2015 e per la durata di sette anni,con Filippo Spazzini- al quale era subentrata come affittuaria la società convenuta.

Assumendo inoltre la realizzazione sugli immobili, ad opera della affittuaria, di lavori di scavo e tombamento di rifiuti nonché l’asportazione di varie attrezzature presenti nelle stalle, invocò altresì condanna al ristoro dei danni patiti ed alla restituzione delle attrezzature. Nel resistere alla lite, la convenuta, onde giustificare la sospensione del pagamento del canone, sollevò eccezione di inadempimento della affittante, per mancata liberazione del fondo, formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di fruizione dell’intera superficie presa in affitto.

Contestò altresì la commissione delle ulteriori condotte ascritte, imputandole (in specie, quanto all’interramento di rifiuti) all’opera di Luigi Angelo Giacomo Prestini e di Filippo Spazzini, dei quali richiese disporsi la chiamata in causa, anche a fini di manleva. r.g. n. 8517/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Integrato il contraddittorio nei predetti sensi, i terzi evocati in lite invocarono il rigetto delledomande nei loro confronti propost e .

2. Espletata attività istruttoria (anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio), con sentenza non definitiva n. 2638/2020 l’adito Tribunale di Brescia – sezione specializzata agraria dichiarò risolto alla data del 23 luglio 2018 il contratto di affitto agrario per l’operare della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per il mancato pagamento dei canoni e ordinò il rilascio degli immobili al termine dell’annata agraria, disponendo la prosecuzione in istruttoria del giudizio per la decisione sulle domande risarcitorie reciprocamente dispiegate.

3. Avverso detta sentenza interpose appello immediato la Ovimilk: impugnazione disattesa, nell’attiva resistenza di tutte le parti appellate, dalla decisione in epigrafe indicata.

4. Ricorre pertanto per cassazione la Ovimilk, percinque motivi. Resiste, con controricorso, l’Azienda Stabiumi. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità Luigi Angelo Giacomo Prestini e Filippo Spazzini. Le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 38, 416 e 447bis del codice di rito. Censura la sentenza impugnata nella parteladdove ha ritenuto che «la determinazione della soggezione della controversia alla sezione specializzata agraria o a quella ordinaria (del medesimo Tribunale di Brescia) costituiva questione di competenza e non di semplice distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario» e, per conseguenza, affermato la tardività della eccezione sollevata dalla Ovimilksoltanto con le note conclusive del giudizio di prime cure. r.g. n. 8517/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Sostiene, in senso contrario, che «non si trattava di eccezione di incompetenza soggetta alle decadenze di cui all’art. 38 cod. proc. civ. ma di eccezione di diversità di rito non soggetta ad alcuna decadenza». 1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità stabilito dall’art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. Per fermissimo convincimento di nomofilachia, mai posto in dubbio, il riparto di competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera distribuzione degli affari all ’ interno di un unico ufficio giudiziario(tra le tantissime, Cass. 26/07/2010, n. 17502;

Cass. 21/05/2015, n. 10508; Cass. 18/12/2017, n. 30350; Cass.25/03/2022, n. 9781; Cass. 01/06/2023, n. 15486). Da ciò discende –come correttamente affermato dalla Corte locale – l’a pplicabilità dello statuto di disciplina disegnato dagli artt. 38 e seguenti del codice di rito, anche in punto di modo di deduzione della relativa questione in giudizio. Né la generica ed assertoria doglianza in esame offre argomenti per indurre ad un eventuale ripensamento critico dell’orientamento. 2.Il secondo motivo, lamentando violazione dell’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, dell’art. 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203 nonché degli artt. 1453, 1455, 1456 e 1460 cod. civ., reca in realtà due distinte ed autonome censure.

Parte ricorrente si duole infatti: (i) dell’errata applicazione alla vicenda delle norme sui contratti agrari, deducendo che «nell’atto di appello si è precisato che nella specie non si tratta di contratto agrario, ma di contratto di affitto di immobili [..] la cui destinazione prevalente è l’allevamento di animali»; (ii) della violazione delle norme in tema di risoluzione del contratto, per non avere la Corte territoriale considerato che, a fronte della r.g. n. 8517/2021 Cons. est. Raffaele Rossi eccezione di inadempimento formulata dalla Ovimilk in appello, era onere specifico della concedente provare il proprio adempimento. 2.1.

Sotto ambedue i profili il motivo è inammissibile. 2.1.1. Quanto al rilievo sub (i), per inosservanza del principio dispecificità (altrimenti detto «di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorsoper cassazione, dall’art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinato, nella sua concreta operatività secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Le menzionate disposizioni – da leggersi alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia)- esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, la trascrizione -essenziale e per le part i d’interesse - degli atti processuali e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524;

Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612). Detto onere allegativo risulta inadempiuto dalla ricorrente. Nel ricorso si rinviene un generico ed indeterminato riferimento all’atto di impugnazione ordinaria («nell’atto di appello»: pag.

16) ma con una radicale omissione (tampoco nei modi anzidetti) del contenuto di esso, sicché non viene offerta a questa Corte intellegibile contezza delle modalità e degli esatti termini con cui la questione sia stata eventualmente proposta al giudice di appello, essendo altresì carente la localizzazione processuale del relativo atto. E tanto giustifica l’inammissibilità in parte qua del motivo, a tacer del fatto che in esso la differente qualificazione in iure del rapporto controverso postulava di necessità una valutazione delle emergenze r.g. n. 8517/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi istruttorie citate, attività tipicamente riservata al giudice di merito ed estranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità. 2.1.2.Anche la seconda doglianza è inammissibile. Ad onta della contestazione sul riparto degli oneri probatori, essa, al fondo, si risolve nel sollecitare questa Corte ad un –inammissibile, per le ragioni testé esposte -riesame di alcune risultanze documentali (richiamate, peraltro, in maniera del tutto generica alla pag. 20 del ricorso, senza nemmeno l’illustrazione del contenuto delle stesse) evocate al fine di dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova gravante sulla affittuaria, qui ricorrente.

L’argomentazione così sviluppata è finalizzata a richiedere una ricostruzione dell’andamento fattuale della vicenda diversa da quella operata dalla Corte territoriale la quale ha negato un inadempimento dell’affittante idoneo a giustificare la sospensione del pagamento del canone con ampia ed esaustiva motivazione concui il motivo in esame nemmeno si confronta: sicché la censura, in ultima analisi, risulta pure priva dei connotati di specificità, puntualità e pertinenza rispetto alla ratio decidendi della pronuncia gravata.

3. Il terzo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, «per non avere la Corte di merito considerato che la affittuaria, non avendo potuto utilizzare parte del terreno a seguito del sequestro (a carico del precedente affittuario, Luigi Prestini, socio della concedente) e durante tutto il periodo necessario per la bonifica del medesimo, ha subito una conseguente forte riduzione della propria attività». 3.1. Il motivo è inammissibile. Ribadite le considerazioni espresse sopra, sub § 2.1.1., in ordine al principio di specificità, è dirimente osservare come anche in questo caso la deficienza espositiva del ricorso per cassazione precluda la disamina nel merito del motivo: mancando ivi la trascrizione - pur in r.g. n. 8517/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi sintesi o per tratti essenziali -dell’atto di appello, la ricorrente omette radicalmente di riferire quando, come e dove abbia devoluto al giudice di appello il fatto di cui lamenta l’omesso esame. 4.Il quarto motivo lamenta omesso esame di altro fatto decisivo per il giudizio «per non avere la Corte di merito considerato che avanti il Tribunale, dopo la sentenza parziale, la causa proseguiva per l’accertamento dei soggetti ai quali addebitare l’interramento dei rifiuti nel terreno oggetto del contratto e che tale accertamento era determinante per stabilire l’inadempimento della concedente». 4.1.

Il motivo è infondato. La presenza di rifiuti nel terreno affittato è stata apprezzata dalla Corte territoriale come circostanza fattuale non integrante in iure un inesatto inadempimento dell’affittante comportante la riduzione del godimento del bene, sul rilievo del riscontrato utilizzo dell’immobile come struttura per ricovero di animali(pagg. 9-10 della sentenza). Pertanto, non si ravvisa alcun omesso esame di fatto decisivo.

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 287 cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza, per avere la Corte di appello disposto la correzione dell’errore materiale della sentenza di primo grado («sostituendo alla parola Ovomilk la parola Ovimilk ove presente la prima nella sentenza») in assenza di una «specifica richiesta» ad opera dell’appellante o dell’appellata. 5.1. La doglianzaè inammissibile. Così motiva sul punto la sentenza impugnata (pag. 11, ultimo capoverso): «per averne fatto specifica richiesta l’appellante, si corregge l’errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado nel senso che laddove si legge Ovomilk si legga Ovimilk».

In maniera frontalmente contrapposta, parte ricorrente adduce la inesistenza di una richiesta, anzi nega espressamente la formulazione di essa: ma – in disparte la configurabilità dell’eventuale errore del r.g. n. 8517/2021 Cons. est. Raffaele Rossi giudice come mera svista percettiva, da dedurre quindi con il rimedio della revocazione – ancora una volta non riproduce il contenuto degli atti del giudizio di appello, non consentendo quindi a questa Corte una cognizione, adeguata e sufficiente, dei fatti processuali, necessario presupposto per lo scrutinio di merito del motivo.

Soltanto per completezza espositiva, si rileva -manifestandosi così la temerarietà dell’assunto della ricorrente -che nell’atto di appello , in parte qua puntualmente trascritto nel controricorso, la Ovimilk aveva sollecitato la correzione della sentenza di prime cure nei termini poi disposti dal giudice di appello.

6. Il ricorso è, in definitiva, rigettato.

7. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza.

8. L’oggetto della controversia (inerente affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass.31/01/2024, n. 2887; Cass. 11/10/2017, n. 23912). P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi profe