Italian court dismisses civil claim for damages against mafia associates due to lack of direct causal link to victim's death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by the Morreale family against the death of their grandfather in the 1986 Porto Empedocle massacre. Although the court acknowledged Giuseppe Vetro's involvement in the criminal association, it ruled that this membership alone did not establish the direct and immediate causal link required for civil liability. The court held that without proof of a specific criminal act by Vetro causing the death, the claim failed despite the general finding of his association with the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2043 cod. civ.; Art. 2059 cod. civ.: Mere membership in a criminal association does not establish civil liability for a specific victim's death absent proof of a direct causal link between the member's conduct and the harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7739/2024R.G. proposto da MORREALE SALVATORE, MORREALE ANTONINO E MORREALE GIOVANNA, rappresentatie difesi dall’Avv. Sa lvatore Ferrara –ricorrenti – contro MINISTERO DELL’INTERNO – FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA’ ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato –controricorrente – nonché contro VALENTI MARIA ROSA VETRO MARIANTONIETTA VETRO CARMELO VETRO SALVATORE –intimati – RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE r.g. n. 7739/2024 Cons. est.
Raffaele Rossi avverso la sentenza n. 1634 /202 3 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO,depositata il giorno 20 settembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Salvatore, Antonino e Giovanna Morreale, nipoti ex filio di Salvatore Morreale, domandarono giudizialmente, nelle forme di cui agli artt. 702-bise seguenti cod. proc. civ., la condanna di Maria Rosa Valenti, Mariantonietta Vetro, Carmelo Vetro e Salvatore Vetro, nella qualità di eredi di Giuseppe Vetro, al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti per il decesso del loro congiunto, rimasto vittima della strage mafiosa di Porto Empedocle del 21 settembre 1986.
Rappresentarono, a suffragio della richiesta, che con sentenza resa all’esito di processo penale, divenuta definitiva, era stato accertato «il coinvolgimento» di Giuseppe Vetro nella suddetta strage. L’atto introduttivo della lite venne notificato, ai sensi dell’art. 5 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, al Ministero dell’Interno.
2. La domanda è stata disattesa in ambedue i gradi di merito. Per quanto ancora d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ha escluso che nel processo penale relativo alla indicata strage fossestata accertata la responsabilità di Giuseppe Vetro (invece condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.) per l’omicidio di Salvatore Morreale.
3. Ricorrono uno actu per cassazione Salvatore, Antonino e Giovanna Morreale, affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità gli eredi di Giuseppe Vetro, in epigrafe dettagliatamente menzionati. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 7739/2024 Cons. est. Raffaele Rossi 1. Il primo motivo denuncia violazione degli art. 651 cod. proc. pen., 2043 e 2059 cod. civ. , 3 Cost e 14 Cedu « in relazione alla accertata partecipazione del dante causa degli appellati alla strage di Porto Empedocle del 21 settembre 1986».
Ad avviso di parte ricorrente, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Palermo «la partecipazione del Vetro alla strage del 21.09.1986 nella quale perse la vita il nonno degli odierni ricorrenti è stata considerata quale uno degli elementi costitutivi ed indice sintomatico del reato di associazione mafiosa» per il quale è stata inflitta condanna al Vetro: da tale partecipazione si inferisce, dunque, «l’elemento soggettivo del dolo almeno sotto il profilo eventuale e il nesso causale con lamorte» di Salvatore Morreale. 1.1.
Il motivo è infondato. Così motiva, sul punto, la sentenza impugnata: «in ragione delle risultanze acquisite nel corso del giudizio, deve escludersi che nei confronti di Vetro Giuseppe sia stata raggiunta la prova della responsabilità penale per l’omicidio di Morreale Salvatore. Il primo decidente, giustamente, ha rilevato l’assenza di una sentenza penale di condanna del Vetro in relazione all’omicidio del congiunto degli appellanti. Dalla produzione, per estratto, delle due sentenze penali relative alla condanna del Vetro per ilreato di cui all’art. 416 bis cod. pen., invero, non è dato evincere alcun elemento per attribuire al medesimo la responsabilità per l’uccisione di Morreale Salvatore».
Per poi aggiungere: «nel corso del processo penale non vi è stato alcun accertamento in ordine alla responsabilità del Vetro per l’omicidio del Morreale, tra l’altro, nemmeno rubricato tra i capi di imputazione» ed infine evidenziare che detta responsabilità non fosse desumibile dalla condanna inflitta per il reato associativo, data la piena autonomia tra quest’ultimo e i reati-fine. L’argomentazione così trascritta è conforme a diritto. r.g. n. 7739/2024 Cons. est. Raffaele Rossi L’accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dagli odierni ricorrenti postulava, quale elemento integrativo della fattispecie di responsabilità invocata, l’accertamento che l’evento lesivo fonte del danno(la morte di Salvatore Morreale) fosse ascrivibile, con nesso di causalità immediata e diretta, alla condotta di Giuseppe Vetro.
Siffatto requisito non è ravvisabile nel caso di specie. Come correttamente rilevato dal giudice territoriale, deve infatti escludersi che la mera appartenenza del Vetro al sodalizio criminale ne importi la responsabilità per l’omicidio del Morreale sotto il profilo civilistico (responsabilità in sede penale neanche ipotizzata), mancando la prova di una condotta, necessaria per la configurabilità dell’illecito aquiliano, da cui eziologicamente sia derivata la morte violenta. Né in senso contrario può opinarsi dal «coinvolgimento di Giuseppe Vetro nella strage di Porto Empedocle» considerato dalla Corte penale indice rivelatore dell’inserimento nell’associazione mafiosa: si tratta infatti di locuzione del tutto generica, nemmeno esplicativa del ruolo e della veste in concreto assunta dal Vetro in tale occasione, quindi di certo inidonea ad asseverare il compimento di un’attività causalmente incidente, in modo diretto ed immediato, sull’omicidio del Morreale.
2. Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza per assenza di motivazione exart. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Si assume che, con «motivazione apparente» e con «iter logico del tutto oscuro», la gravata pronuncia ometta di illustrare le ragioni per cui l’accertata partecipazione, quale soggetto riconosciuto affiliato alla consorteria criminale, del Vetro alla strage di Porto Empedocle non spieghi effetto ai fini civilistici, nulla in particolare dicendo «circa l’assenza dell’elemento soggettivo e del nesso di causalità tra la condotta materiale del Vetro e la morte della vittima primaria». 2.1. Anche questo motivo è infondato. r.g. n. 7739/2024 Cons. est. Raffaele Rossi La trama argomentativa posta a base della gravata decisione – sintetizzata sopra sub 1.1. –offre una giustificazione chiara, logica ed adeguata delle ragioni di reiezione della domanda, valorizzando in particolarel’autonomia del reato associativo rispetto ai reati-fine onde escludere la riconducibilità causale dell’omicidio del Morreale ad una condotta del Vetro.
3. Il ricorso è rigettato.
4. Avuto riguardo alla posizione assunta in giudizio dal Ministero dell’interno (titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, non risultando formulata nei suoi riguardi alcuna domanda: Cass. 10/03/2023, n. 7139), si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, exart. 13, comma 1 - bis , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricor