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Ordinanza — n. 33656/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper procedural grounds and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33656/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the bank to pay the municipality's legal costs. The bank argued for nullity and procedural violations regarding the incidental appeal and accounting calculations, but the court found these grounds improper. The court emphasized that the lower court had already ruled on the merits and that the bank's request for a substantive re-examination was precluded in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible when the appellant fails to demonstrate specific procedural vices or seeks a merits review precluded by the nature of the jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity omitted reasoning merits review preclusion incidental appeal accounting discrepancy costs allocation credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia ‹‹Nullità del procedimento e della sentenza exart. 360 c.
Art. 112 c.p.c.
Deduce in maniera cumulativa censure tra loro eterogenee, in particolare invocando la violazione dell’art. 112 cod.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Collegio si è riservato i l deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 96 c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 8.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 194 c.p.c.
artt. 2697 c.c
con riferimento agli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 194 c.p.c.
art. 210 cod. proc. civ
In disparte il pur non marginale rilievo per cui cumula, piuttosto farraginosamente, censure eterogenee, il motivo è formulato in maniera generica ed assertiva, facendo riferimento a “documentazione” (sia a documentazione prodotta ex art. 210 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Deduce in maniera cumulativa censure tra loro eterogenee, in particolare invocando la violazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 7551/2024
Cass., n. 7551/2024; Cass., n.
Cass., n. 1539/2018
7551/2024; Cass., n. 1539/2018; Cass., n.
Cass., n. 29952/2022
1539/2018; Cass., n. 29952/2022).
Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505
Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433
(Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).
Sez. Un., n. 21349/2022
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12832/2024 R.G. proposto da BFF BANK SPA (già' BANCA FARMAFACTORING SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 44, presso lo studio dell’avvocato STOPPANI FEDERICA, rappresentata e difeso dall'avvocato FAZIO MONICA, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro COMUNE DI ASIAGO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato MENEGUZZO DARIO, domiciliato ex legeall’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 527/2024 depositata il 14/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Asiago proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti in favore della BFF BANK s.p.a. (già Banca Farmafactoring s.p.a.), nella sua qualità di cessionaria di crediti da parte di alcune società di somministrazione di energia elettrica.

2. Con sentenza n. 1247/2021 il Tribunale di Vicenza, espletata c.t.u. ricostruttiva dei rapporti di dare/avere, revocava il decreto ingiuntivo, ma riconosceva un debito del Comune, seppur di importo inferiore a quello ingiunto, e lo condannava al relativo pagamento in favore della banca attrice.

3. Avverso tale sentenza la BFF BANK proponeva appello principale, lamentando l’errata riduzione del quantum debeatur , mentre il Comune di Asiago proponeva appello incidentale, con cui contestava di essere debitore a qualsiasi titolo verso la banca.

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale della BFF, mentre accoglieva l’appello incidentale del Comune di Asiago ed in totale riforma dell’impugnata sentenza dichiarava che nulla doveva il Comune alla BFF BANK per le cessioni di crediti da forniture elettriche azionati in sede monitoria.

5. Avverso tale sentenza la BFF BANK propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Asiago.

6. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione accelerata; il difensore della banca ricorrente insisteva per la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato alla trattazione in udienza camerale. Il Comune ricorrente e la banca resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. Il Collegio si è riservato i l deposito della ordinanza nel termine di cui all’art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la banca ricorrente denuncia ‹‹Nullità del procedimento e della sentenza exart. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 194 c.p.c. in relazione all’appello incidentale ed al relativo errato conteggio della situazione contabile/debitoria a carico del Comune per omessa motivazione in merito al discostamento dalla CTU››.

Lamenta che la pretesa creditoria è stata integralmente rigettata senza che la corte prendesse in considerazione documentazione che era stata prodotta in causa ex art. 210 cod. proc. civ.; inoltre, la corte di merito avrebbe inammissibilmente demandato al consulente tecnico valutazioni giuridiche ed avrebbe altresì considerato, ai fini del decidere, tutta una serie di documenti che non erano stati prodotti nel procedimento monitorio.

2. Con il secondo motivo la banca ricorrente denuncia ‹‹Nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. per omessa motivazione in merito al mancato riconoscimento della nota debito interessi e dell’anatocismo››. Lamenta il mancato riconoscimento degli interessi moratori e la mancata applicazione dell’anatocismo.

3. Rileva il Collegio in via preliminare che il ricorso è improcedibile. 3.1. Come già rilevato nella proposta di definizione accelerata: -) nel ricorso si asserisce che la sentenza impugnata è stata notificata in data 22 marzo 2024; -) dall’esame degli atti risulta depositata soltanto copia autentica della sentenza, ma non anche la relata della indicata notificazione. Orbene, secondo costante e consolidato orientamento di legittimità, il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, e depositi, nei termini indicati dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione, e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass., Sez.

Un., n. 21349/2022; Cass., n. 19695/2019). D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza – nota come c.d. “prova di resistenza” – idonea ad escludere la declaratoria di improcedibilità. Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass., n. 17066/2013;

Cass., n. 18645/2015; Cass., n. 11386/2019). Nella fattispecie in esame, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 21 maggio 2024, e dunque oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 14 marzo 2024. Né, infine, ad escludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che il controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio de quo risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass., n. 3466/2020).

Da ultimo, pare doveroso ribadire che ‹‹l’improcedibilità del ricorso exart. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguente al mancato tempestivo deposito della relata di notificazione della sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, ‹‹non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica della corretta applicazione della legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito della pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale››(Cass., n. 24724/2024;

Cass., n. 19475/2024). 3.2. Pertanto, il ricorso va definito conformemente alla proposta di definizione accelerata, non risultando fondate le ragioni di dissenso rispetto ad essa proposte dalla banca ricorrente sia nella istanza di decisione secondo le forme ordinarie che nella memoria illustrativa.

4. Il primo motivo di ricorso, peraltro, è anche inammissibile. In disparte il pur non marginale rilievo per cui cumula, piuttosto farraginosamente, censure eterogenee, il motivo è formulato in maniera generica ed assertiva, facendo riferimento a “documentazione” (sia a documentazione prodotta ex art. 210 cod. proc. civ. sia a pretesa documentazione “nuova”), senza ulteriori specificazioni, né localizzazioni, né trascrizioni del suo contenuto, in manifesta violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.(Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). Inoltre, non risulta correlato alla motivazione resa dall’impugnata sentenza, che invece analiticamente ripercorre la metodica seguita dal c.t.u. per arrivare alle conclusioni peritali, e che precisa, per un verso, che tali conclusioni sono state formulate sulla base della documentazione in atti e, per altro verso, che non è possibile attribuire rilievo a calcoli svolti in relazione a fatture o note di credito che non sono state prodotte (v. punto 16 dell’impugnata sentenza).

5. Il secondo motivo è inammissibile. Deduce in maniera cumulativa censure tra loro eterogenee, in particolare invocando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dunque il vizio di omessa pronuncia, insieme al vizio di omessa motivazione, senza considerare che, per costante orientamento di legittimità, ‹‹ In tema di ricorso per cassazione, il vizio diomessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o dirigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio diomessa motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili›› (cfr.

Cass., n. 7551/2024; Cass., n. 1539/2018; Cass., n. 29952/2022). Inoltre, a fronte della accertata esistenza, da parte della Corte territoriale, di un credito in favore dell’Ente locale, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, la ricorrente sollecita un riesame del merito della controversia, precluso in sede di legittimità (Cass., sez. 5, 22/11/2023, n. 32505).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di improcedibilità, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96cod. proc. civ., come testualmente previsto dal citato art. 380-bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433). P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, della somma di euro 8.500,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e della somma di euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello