Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the client, did not act on the proposal for judgment formulation, while the opposing party argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11963/2025 R.G. proposto da: TRIGONA ANGELO, domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato ALFONO NERI, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SANZONE VINCENZO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.1879/2024 depositata il 22/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11963/2025 Numero sezionale 880/2025 Numero di raccolta generale 33614/2025 Data pubblicazione 22/12/2025 ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15/12/2025 Il Presidente Lina Rubino Numero registro generale 11963/2025 Numero sezionale 880/2025 Numero di raccolta generale 33614/2025 Data pubblicazione 22/12/2025