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Decreto — n. 33613/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 33613/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Verti Assicurazioni, had submitted a settlement offer which the opposing parties accepted, but no formal objection was lodged by the deadline. Consequently, the court ruled that the appellant had effectively renounced the appeal, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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settlement proposal statutory time limits renunciation of appeal extinction of proceedings litigation costs Corte di Cassazione civil procedure importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
3239/2024 depositata il 28/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
3239/2024 depositata il 28/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11753/2025 R.G. proposto da : VERTI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori Avv.ti Maurizio Hazan, (C.F.: HZNMRZ63M19F205G, pec: maurizio.hazan@milano.pecavvocati.it), Filippo Martini (C.F. MRTFPP64C12F205V, pec: filippo.martini@milano.pecavvocati.it), Marco Rodolfi (C.F.: RDLMRC68L11F205K pec: marco.rodolfi@milano.pecavvocati.it), che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato ANNAPAOLA MORMINO (C.F.

MRMNPL71L47H501N) pec: annapaolamormino@ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro NICOLO' BUCCELLATO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato LORENZO CLEMENTE C.F. CLMLNZ77R17I441F), PEC: lorenzo.clemente@busto.pecavvocati.it che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro GIOVANNI VENA, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato EDOARDO MASTICE (C.F.

MSTDRD73B20I441E) p.e.c. edoardo.mastice@milano.pecavvocati.it che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro GIOVANNA LIVIA PRADO TASSOin proprio e n. q. di amministratrice di sostegnodi RAUL GABRIEL, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei proprio difensore avvocato Ruggiero Ricatti ( C.F. . RCTRGR70B15A669Q), pec ruggiero.ricatti@milano.pecavvocati.it che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrenti- avverso SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3239/2024 depositata il 28/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così d