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Decreto — n. 33611/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 33611/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, which the court proposed for formal definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a waiver of the right to appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits litigation costs Code of Civil Procedure silence as waiver prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
270/2025 depositata il 25/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
270/2025 depositata il 25/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10548/2025 R.G. proposto da : NICOLACI LUIGI GIUSEPPE, NICOLACI SEBASTIANO, NICOLACI ANGELO, NICOLACI FABIANA IOLANDA, tutti domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avv. DANIELE GUZZETTA e avv . LIVIO CAGNES, PEC: daniele.guzzetta@cert.ordineavvocaticaltagirone.it e liviocagnes@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrenti- contro GIOVANNI DI SALVO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avv.

GIUSEPPE PICCOLO PEC: giuseppe.piccolo@cert.ordineavvocaticaltagirone.it, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti -controricorrente- contro ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA "ALLIANZ S.P.A.", in persona del legale rapp. te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avv. MICHELE CLEMENTE, PEC micheleclemente@ordineavvocatiroma.org,che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti; -controricorrente- nonché contro CRISTINAS.R.L. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 270/2025 depositata il 25/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,