Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance Court of Messina extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, Gaetano Costanzo Chiattilla, did not request a decision on the appeal, while the respondent, Unipol Assicurazioni SPA, argued for the dismissal based on this procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on the court's proposal for case termination within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10301/2025 R.G. proposto da : COSTANZO CHIATTILLA GAETANO, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, avvocato GIUSEPPE VADALA' BERTINI, PEC avv.giuseppevadalabertini@pec.giuffre.it , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; -ricorrente- contro UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore avvocato FRANCESCO BALDI , francescobaldi@ordineavvocatiroma.org che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 987/2024 depositata il 12/11/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18/12/2025