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Ordinanza — n. 33592/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on restitution claim, allowing only damages claim after waiver of property rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33592/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first two appeal grounds inadmissible while accepting the third, which alleged a violation of procedural rules regarding claim amendments. The appellants had initially sought market-value damages for illegal occupation but later switched to a subordinate request for land restitution. The court ruled that choosing damages for equivalent value implicitly waives the right to restitution, making the subsequent request for the land's return legally incompatible. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.; Art. 2933 c.c.: Where a private party opts for compensatory damages for usurpation by public administration, this choice constitutes an implicit waiver of the real right to restitution, precluding a subsequent subordinate claim for the return of the property.

Parole chiave

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usurpation by public administration waiver of real right subordinate claim incompatibility emendatio libelli limits compensatory damages vs restitution retrocessione di beni espropriati azione di rivendicazione appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Art. 2933 c.c.
− il terzo motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; − resta assorbito il quarto motivo («violazione e falsa applicazione dell’art. 2933 c.c.»); p.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
− il primo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
art. 2697 c.c
3, c.p.c.) reca denuncia di «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
e dell’art. 115 c.p.c.»; − il secondo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell ’ art.
art. 14 legge n. 225/1992
2/2002, dell ’ art. 14 legge n. 225/1992 vigente ratione temporis e degli artt.
art. 2933 c.c
− il terzo motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; − resta assorbito il quarto motivo («violazione e falsa applicazione dell’art. 2933 c.c.»); p.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 7305 del 2014
Cass. Sez. 1, 06/06/2022, n. 18142
può invocare la tutela reale (volta, cioè, alla restituzione del bene illegittimamente occupato) o quella risarcitoria per equivalente, ma, qualora il privato opti per quest’ultima, la stessa determina un’implicita rinuncia al diritto dominicale (Cass. Sez. 1, 06/06/2022, n. 18142, Rv.
Cass. Sez. 1, 24/05/2018, n. 12961
665298-01; Cass. Sez. 1, 24/05/2018, n. 12961, Rv.
Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22929
648566-01; Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22929, Rv.
Cass. Sez. 2, 28/05/2015, n. 11041
Cass. Sez. U., 16/07/2008, n. 19501
635645-01; Cass. Sez. U., 16/07/2008, n. 19501, Rv.
Cass. Sez. U., 13/02/2007, n. 3043
604570-01; Cass. Sez. U., 13/02/2007, n. 3043, Rv.
Cass. Sez. 1, 03/05/2005, n. 9173
594294-01; Cass. Sez. 1, 03/05/2005, n. 9173, Rv.
Cass. Sez. 1, 30/01/2001, n. 1266
582177-01; Cass. Sez. 1, 30/01/2001, n. 1266, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10010/2022 R.G. proposto da PREFETTO DI TRAPANI e MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentati e difesi ope legis dall ’ Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587),con domicilio digitale ex lege -ricorrenti - contro MICHELE TOBIA e GIOVANNI ALIOTTI, rappresentati e difesi dall’avv. Rocco Baldassini (c.f. BLDRCC58P05I838Y), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Palermo n. 263 del 18/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE il 19 aprile 2011 Michele Tobia e Giovanni Aliotti acquistavano la proprietà indivisa di un’area sita nel Comune di Favignana (fg. 5, part.

2) che la loro dante causa, Parmatour S.p.A., aveva precedentemente concesso in comodato (contratto del 23 settembre 2004, della durata di tre mesi, rinnovabile tacitamente, salvo diverso accordo) alla Prefettura di Trapani per la realizzazione di un’elisuperficie di emergenza e per il tempo utile a completare il procedimento amministrativo di esproprio; Michele Tobia e Giovanni Aliotti comunicavano la disdetta dal comodato il 29 agosto 2011 e, reputando abusiva la precedente e perdurante occupazione dell’area, invitavano l’Amministrazione a valutare una soluzione bonaria per evitare azioni risarcitorie; successivamente, gli stessi convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il Prefetto di Trapani e il Ministero dell’Interno per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni, da determinarsi nel valore di mercato dell’area occupata; con la successiva memoria del 22 gennaio 2013, depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (ratione temporis vigente), gli attori integravano la domanda iniziale chiedendo, in via subordinata, la restituzione dell’area e il risarcimento del danno derivante dalla temporanea privazione del godimento del bene; all’udienza di precisazione delle conclusioni, in data 1° febbraio 2016, Michele Tobia e Giovanni Aliotti rinunciavano alla domanda principale (risarcimento dei danni, corrispondenti al valore di mercato del terreno) e insistevano in quella subordinata; il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 4736 del 29/9/2016, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno econdannava il Prefetto di Trapani al pagamento di Euro 13.500,00 a titolo di risarcimento danni, comprensivi sia del valore di mercato dell’area sia del danno per il periodo di occupazione illecita;

Michele Tobia e Giovanni Aliotti impugnavano la decisione lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale aveva pronunciato ultra petita sulla domanda di risarcimento per equivalente, già oggetto di rinuncia, e aveva invece omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria; le Amministrazioni appellate avanzavano impugnazione incidentale, insistendo nell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, già sollevata in primo grado e fondata sul rilievo che l’opera pubblica era stata ultimata il 18/10/2004, collaudata il 2/12/2004 e consegnata al Comune di Favignana il 10/12/2004, con conseguente subentro dell’ente locale nei diritti e negli obblighi derivanti dal comodato con la Parmatour; la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 263 del 18/2/2022, rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Prefetto di Trapani e dal Ministero dell’Interno, posto che la consegna dell’opera al Comune di Favignana non aveva comportato la cessione del contratto di comodato in assenza di consenso del comodante; accoglieva, invece, l’appello principale ravvisando nella modifica della domanda (inizialmente risarcitoria e, poi, restitutoria) una lecita emendatio libelli; pertanto, condannava il Prefetto di Trapani alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno, «limitati al controvalore del mancato godimento dell’area a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di comodato (29/8/2011»; infine, condannava il Prefetto di Trapani a pagare la somma di Euro 7.235,62, oltre accessori, e a rifondere agli appellanti le spese di lite; il Prefetto di Trapani e il Ministero dell’Interno proponevano ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;

Michele Tobia e Giovanni Aliotti resistevano con controricorso; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − preliminarmente, va dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell’Interno, il quale è privo di interesse ad impugnare una sentenza che non contiene alcuna statuizione sfavorevole nei suoi confronti, posto che le condanne (alla restituzione del bene, al risarcimento dei danni e alle spese di lite) sono state emesse soltanto a carico del Prefetto di Trapani;

− il primo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) reca denuncia di «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.»; − il secondo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 40 legge Regione S iciliana n. 2/2002, dell ’ art. 14 legge n. 225/1992 vigente ratione temporis e degli artt. 1350, 1406, 1407 e 1809 c.c.»; − c oi predetti motivi, che la stessa parte ricorrente formula congiuntamente perché tra loro connessi, si sostiene che il giudice d’appello abbia errato nel ravvisare la legittimazione passiva del Prefetto di Trapani,anziché quella del Comune di Favignana;

− si deduce che a quest ’ ultimo era stata consegnata l ’ area su cui era stato realizzato l’eliporto e tale circostanza – risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio e dalla non contestazione della controparte –non richiedeva alcuna prova, di talché la Corte territoriale ha errato nell’individuare come essenziale il (ri)deposito in appello dell’atto di consegna al fine della propria decisione e ha così violato le norme indicate nel primo motivo; − i noltre, la Corte d ’ appello – nell ’ affermare che «in ogni caso, in mancanza del consenso del comodante deve escludersi che l’atto sopra indicato [il verbale di consegna dell’area al Comune] abbia potuto determinare la cessione del contratto di comodato e dei relativi diritti» – ha omesso di considerare circostanze incontrastate (la consegna dell’elisuperficie nel 2004 e l’accordo coi precedenti proprietari sulle modifiche dei luoghi) idonee a dimostrare che il consenso alla cessione del contratto dal Prefetto al Comune era stato prestato da Parmatour S.p.A. per facta concludentia («la sentenza è dunque errata, per la violazione delle norme che regolano la forma della cessione del contratto di comodato immobiliare, nell’aver ritenuto necessaria una forma diversa da quella seguita nel caso concreto, come emersa dalle circostanze di fatto allegate e (in quanto non contestate dagli odierni intimati, da ritenere) provate in giudizio»;

− i motivi, proposti congiuntamente perché connessi e come tali esaminati, sono inammissibili; − l a decisione circa il mancato trasferimento dal Prefetto di Trapani al Comune di Favignana della posizione di comodatario e, con essa, della legittimazione passiva, si fonda su due autonome rationes:

1) l’omessa prova della consegna dell’elisuperficie al Comune (per non essere stato depositato in appello il documento idoneo a dimostrarla);

2) il mancato assenso del comodante alla cessione contrattuale; − r ispetto a questa seconda ratio decidendi il motivo (segnatamente, il secondo) è inammissibile, perché individua nella sentenza un inesistente errore sulla forma del contratto di cessione (dato che il giudice d’appello non ha affatto asserito che occorre un atto scritto, bensì che il documento menzionato dalla P.A. non è sufficiente a fornire prova della cessione e dei relativi diritti) e introduce surrettiziamente elementi fattuali che, ad avviso del ricorrente , dovrebbero dimostrare l’assenso alla cessione;

− c osì facendo, però, si pretende inammissibilmente da questa Corte di legittimità un riesame delle circostanze di fatto e degli elementi probatori già sottoposti al giudice di merito, la loro rivalutazione e la formulazione di un ragionamento presuntivo dal quale potersi desumere un assenso per facta concludentia; − p oiché la seconda ratio decidendi è di per sé idonea a sorreggere la sentenza impugnata, le predette censure sono inammissibili; − col terzo motivo del ricorso (formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) si denuncia la «violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c.», perché la Corte d’appello – pur rilevando che «gli odierni appellanti, dopo aver originariamente invocato il risarcimento del danno mediante il pagamento di una somma equivalente al valore venale del bene, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.

1) c.p.c., depositata il 22/1/2013, hanno chiesto in via subordinata la restituzione del terreno e il risarcimento del danno per la privazione del suo godimento e hanno, infine, rinunciato alla domanda principale, insistendo in quella subordinata al momento della precisazione delle conclusioni» –ha affermato che «l’introduzione della predetta domanda subordinata deve ritenersi espressione della facoltà di emendatio libelli prevista dall ’ art. 183, sesto comma, c.p.c., trattandosi di una mera modifica del petitum, fermi restando i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass.

SS.UU. n. 7305 del 2014)»; − s econdo consolidata giurisprudenza di legittimità, il soggetto leso da un’occupazione usurpativa della P.A. può invocare la tutela reale (volta, cioè, alla restituzione del bene illegittimamente occupato) o quella risarcitoria per equivalente, ma, qualora il privato opti per quest’ultima, la stessa determina un’implicita rinuncia al diritto dominicale (Cass. Sez. 1, 06/06/2022, n. 18142, Rv. 665298-01; Cass. Sez. 1, 24/05/2018, n. 12961, Rv. 648566-01; Cass. Sez. 1, 29/09/2017, n. 22929, Rv. 645525-02; Cass.

Sez. 2, 28/05/2015, n. 11041, Rv. 635645-01; Cass. Sez. U., 16/07/2008, n. 19501, Rv. 604570-01; Cass. Sez. U., 13/02/2007, n. 3043, Rv. 594294-01; Cass. Sez. 1, 03/05/2005, n. 9173, Rv. 582177-01; Cass. Sez. 1, 30/01/2001, n. 1266, Rv. 543535-01); − s i deve dunque escludere che, una volta intrapresa l ’ azione risarcitoria per equivalente, Michele Tobia e Giovanni Aliotti potessero introdurre l’alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto avevano già rinunciato) e, tantomeno, come mera emendatio e in via subordinata, trattandosi di azione che è sì fondata sui medesimi fatti (l’occupazione usurpativa), ma che è incompatibile con quella esercitata in via principale;

− il terzo motivo, dunque, va accolto con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; − resta assorbito il quarto motivo («violazione e falsa applicazione dell’art. 2933 c.c.»); p. q. m. la Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso; accoglie il terzo motivo e, di conseguenza, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizio