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Ordinanza — n. 33589/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Martino Politi against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant argued that the lower courts erred regarding property boundaries and the necessary joinder of the Italian State, but the Court found the appeal lacked specific legal questions. Furthermore, the appeal was rejected for failing to meet essential content and form requirements under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must raise specific legal issues and comply with strict formal requirements; generic assertions of error or appeals lacking distinct legal questions are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility procedural defects formal requirements legal issues Code of Civil Procedure Cassation appeal content and form censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
− poi, si rileva che l ’ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn.
Art. 375 c.p.c.
670389-01: «In tema di giudizio di cassazione, l’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
Art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.
149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all’esito dell’adunanza camerale nelle forme previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione exart.
Art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
Art. 391 quater c.p.c.
380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione exart. 391 quater c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 375 c.p
670389-01: «In tema di giudizio di cassazione, l’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 19/02/2024, n. 4331
CONSIDERATO CHE − preliminar mente va respinta l ’ istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla scorta del principio affermato da Cass. Sez. U., 19/02/2024, n. 4331, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10649/2022 R.G. proposto da MARTINO POLITI (c.f. PLTMTN67T23H224F), rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Violi (c.f. VLIGNN56A09B099W) e dall ’ avv. Corrado Politi (c.f. PLTCRD66Pl3H224S),con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro EUROIMPRESA.COM S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro MarioTravia (TRVLSN65A27H224K), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 28 del 12 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere Dott.

Giovanni Fanticini; RILEVATO CHE Martino Politi proponeva ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, n. 28 del 12 gennaio 2022; la Corte di merito aveva rigettato l’appello dello stesso Politi avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 457 del 9 aprile 2015, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da Eurotrust Management S.r.l. per il rilascio di un appartamento in Reggio Calabria occupato senza titolo da Martino Politi, la cui domanda riconvenzionale di usucapione era stata respinta; resisteva con controricorso la Euroimpresa.com S.r.l., già Eurotrust Management S.r.l.; il ricorrente chiedeva la trattazione della causa in pubblica udienzae depositava memoria ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; all’esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE − preliminar mente va respinta l ’ istanza di trattazione del ricorso in pubblica udienza, sulla scorta del principio affermato da Cass. Sez. U., 19/02/2024, n. 4331, Rv. 670389-01: «In tema di giudizio di cassazione, l’art. 375 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad essere definiti all’esito dell’adunanza camerale nelle forme previste dall’art. 380 bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione exart. 391 quater c.p.c. e di particolar e rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest’ultima non ricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora il principio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perché conseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur in relazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate.»;

− poi, si rileva che l ’ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ’ art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c., atteso che difetta dei requisiti essenziali di contenuto-forma prescritti dalla citata disposizione; − l ’ esposizione del fatto processuale è tutt ’ altro che perspicua e, anzi, è pressoché incomprensibile la narrazione –dove gli eventi sono intermezzati da considerazioni personali sulla rilevanza delle prove – delle vicende della causa, che si sviluppa col rinvio a documenti, genericamente indicati easseritamente versati negli atti, o alle decine di pagine di documenti (perizia di parte, rilievi planialtimetrici, visure catastali, mappe, atti notarili) irritualmente allegati al ricorso introduttivo;

− p oi, lungi dall ’ individuare una questione di diritto suscettibile di esame da parte della Corte di legittimità, le censure si risolvono in una generica e apodittica affermazione di errori compiuti dai giudici di merito: «Si eccepisce, in primo luogo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero la nullità della Sentenza impugnata, per un errore evidente circa l’oggetto del giudicato. La Sentenza di prime cure, confermata in appello, ha infatti statuito circa l’accertamento della proprietà ed il conseguente rilascio dell’immobile individuato al fg. 24, p.lla 584 sub 6.

Invero, come evincibile dagli stessi atti di causa, solo parte dell’immobile oggetto del giudizio insiste sulla p.lla 584 citata dal giudice, ricadendo, per la maggior parte nella particella adiacente, la n. 1004, corrispondente ad un terreno facente parte del Demanio Pubblico. Da ciò discendono due dirimenti conseguenze:

l) il giudicato oggi impugnato ha statuito conferendo alla EUROIMPRESA.COM s.r.l. la titolarità di diritti esclusivamente sopra una porzione dell’immobile, non pronunciandosi circa la restante parte dell’intero fabbricato, di cui resta ignota la titolarità;

2) non è mai stato coinvolto in giudizio lo Stato italiano. in qualità di litisconcorrente necessario, posta la titolarità,riservatagli ex lege, di tutti i territori appartenenti al demanio c.d. idrico, e dunque anche quella del terreno di cui alla p.lla 1004, su cui insiste parte del fabbricato.»; − peraltro, il ricorrente nemmeno si avvede che i presunti errori attengono all’esame e alla valutazione del materiale probatorio e, cioè, a questioni che, come noto lippis et tonsoribus, non possono essere sottoposte a questa Corte (ciò vale anche per la pretesa violazione di un presunto litisconsorzio necessario dello Stato italiano, che è prospettata come conseguenza dell’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito);

− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrent e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenteed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. C